Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2002, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO ITALIAN3054/02 LA CORTE SUPI Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ANNULLA MENTO DELIBERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G. N. 18967/99 Cron.7158 Dott. LF MENSITIERI - Rel. Consigliere- Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 812 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 20/12/01 Dott Lucia MAZZIOTTI DI CELS5 -consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO AL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F о н PAULUCCI DE'CALBOLI 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TOSATTI, che lo difende, giusta delega in д atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia S IL SOLE 2 contro dal Sig. COND VIA ARCHIMEDE 55/57 ROMA, in persona del suo per diritti il amm.re p.t. Antonio VAZZOLLER, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA, VIA G B VICO 22, presso lo studio €1,55 L3000 CANCELLERIA dell'avvocato GIORGIO VECCHIONE, che lo difende, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente DG711789 1750 avverso la sentenza n. 2363/98 della Corte d'Appello -1- di ROMA, depositata il 08/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. LF MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato GOLIA che ha concluso per il rigetto in subordine l'acquisizione dei fascicoli di 1 E grado. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 20.11.86 LF NO, premesso di essere proprietario di una unità immobilire n.ri facente parte dello stabile di Via Archimede 55/57 in Roma, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di quella città, il Condominio del predetto stabile chiedendo che da un canto fosse dichiarato il il vano della porta disuo diritto di allargare accesso del locale box di sua proprietà e dall'altro che venisse annullata la delibera con la quale in data 27.10.86 l'assemblea dei condomini aveva manifestato parere negativo a tale richiesta di ampliamento. Costituitosi, il convenuto chiedeva la reiezione della domanda avversaria. Espletata CTU, la causa veniva riunita ad altre due promosse dal NO nei confronti del Condominio, aventi il medesimo oggetto. Con sentenza 18.11.94-13.9.95 il Tribunale accoglieva domanda di ampliamento, dichiarava inammissibilila qualle di annullamento delle impugnate delibere assembleari e condannava il convenuto alle spese del giudizio. Proposto gravame dal soccombente la Corte d'appello di Roma, con sentenza 8.5-8.7.98 , accoglieva 1 l'impugnazione , rigettava la domanda del NO nei confronti del Condominio e condannava l'appellato alle spese del doppio grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione LF NO sulla base di due motivi, illustrati da memoria. • The he depositato Resiste con controricorso il Condominio, memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso si denunzia , in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, violazione dell'art. 345 stesso codice nel testo previgente alla ах novella del 26.12.90 n.353. н о Osserva il ricorrente che, decidendo la causa sull'unico presupposto che l'allargamento del vano d'ingresso del box avrebbe "inciso" su una scaletta conducente alla centrale termica dello stabile, reputando assorbite le altre proposte questioni, il giudice del gravame di merito avrebbe violato la suindicata norma del codice di rito civile in quanto, pur avendo nell'atto d'appello il Condominio fatto cenno a quella scaletta, di essa in prime cure non si era mai disquisito essendosi in quella sede trattato soltanto degli eventuali pregiudizi che l'allargamento avrebbe potuto apportare all'estetica e alla statica dell'edificio. 2 Nella irritualità del riferimento alla scaletta in discorso, che avrebbe richiesto l'esame di fatti nuovi e l'espletamento di apposita istruttoria, il dovuto, ad avviso del giudice d'appello avrebbe 1'inammissibilità del NO, rilevare d'ufficio relativo motivo di gravame. Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.3 cpc, violazione degli artt. 1102,1122 e 2697 cc, nonchè dell'art. 115 cpc. Ribadisce il ricorrente che, escluso qualsiasi accenno alla scaletta nella ctu di prime cure, i rilievi in tecnici svolti sul punto dal ct di parte avversa sede di gravame di merito erano stati validamente contrastati da quello di esso NO ed in ogni caso la carenza di un'apposita istruttoria circa l'incidenza sulla scaletta medesima dell'allargamento del vano di accesso al box era stata segnalata dalla stessa controparte che aveva chiesto disporsi una nuova ctu o il richiamo a chiarimenti dell'ausiliare di primo grado. E' infondato. E' da escludere innanzi tutto che la circostanza evidenziata dall'attuale resistente nell'atto di appello (punto 3 della parte espositiva della qui gravata sentenza) vale a dire il mancato rilievo da 3 parte del primo giudice che l'ampliamento della porta di accessO al box, nella sua parte sinistra per chi guarda, sarebbe andato a sovrapporsi ad un tratto della scaletta pedonale condominiale) configuri una eccezione nuova, improponibile in sede di gravame, giacchè essa rientra perfettamente nel disposto di cui al secondo comma vecchio testo dell'art. 345 cpc,applicabile nella fattispecie che ne оссира in virtù dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990 n. 353. Ciò premesso configura, ad avviso del Collegio, accertamento di fatto sorretto da motivazione diadeguata, esente da vizi logici come da errori diritto, e pertanto incensurabile in questa sede di legittimità, l'efficacia assorbente attribuita dalla Corte romana- a favore del diniego della domanda di ampliamento introdotta dal NO in prime cure-, alla questione in discorso, conoscendosi in relazione ad essa in ogni dettaglio quale fosse il tratto di apertura del box dell'attuale ricorrente, le dimensioni che esso assumerebbe con l'esecuzione dell'opera ed infine la zona di ubicazione della scaletta pedonale esterna in pietra conducente al piano esterno ove sono ubicate le porte di accesso ai "box" dei rispettivi condomini. 4 Poichè, invero, il tratto di apertura del box del NO confina quasi, nelle sue dimensioni attuali, con condominiale in l'inizio della scaletta della Corte discorso, consegue, ad avviso territoriale, che l'ampliamento dell'apertura medesima di 30 cm latoper lato, andrebbe ad incidere, per un (quello sinistro per chi guarda) con la predetta eliminarsi il scaletta, della quale dovrebbe corrispondente tratto di circa 30 cm. Tal che, di fronte a tale sicura circostanza di fatto e avendo riguardo ai principi già richiamati dal 書 giudice di primo grado scaturenti dall'art. 1102 CC (divieto di alterazione della cosa comune e di impedimento al pari uso della stessa da parte degli altri condomini) deve concludersi, secondo l'esatto apprezzamento del giudice d'appello, che l'ampliamento, nei sensi e modi prospettati dall'attuale ricorrente, non possa non essergli negato. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
5 La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Condominio di Via Archimede 55/57 in Roma, delle spese del presente giudizio che liquida in .779,3. oltre xxx packad euro 1.500,00 euro. per onorari. Roma 20 dicembre 2001. Pres.
1.dipp Maurition est. акрил IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 20,66 14977 DEPOSITATOR GANDELLEGIA Roma JELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 18736 17.) Resper 6