Sentenza 17 marzo 2003
Massime • 1
Il termine di novanta giorni per la corresponsione dell'indennità di Buonuscita corrisposta dalla soppressa O.P.A.F.S. ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, previsto dall'art. 7 della legge n. 75 del 1980, non è applicabile all'indennità corrisposta dalle Ferrovie dello Stato, e ciò sia in considerazione della natura retributiva e non previdenziale di detta indennità, sia in quanto l'art. 7, cit., deve ritenersi abrogato per incompatibilità dalle norme che, successivamente, hanno disciplinato il rapporto di lavoro di detti dipendenti, disponendo la successione a detto ente da parte delle Ferrovie dello Stato (in particolare, art. 21, legge n. 210 del 1985; art. 1, legge n. 537 del 1993); pertanto, per detti dipendenti il diritto all'indennità di buonuscita sorge alla data di cessazione del rapporto, dalla quale, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria (nella specie il diritto era maturato l'1 dicembre 1990).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Corbo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Sesto Rufo n. 23, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EL RI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Palumbo e Adriano Abate, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma al viale Giulio Cesare n. 95, giusta procura a margine del "controricorso";
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 6895/2000 del 1 giugno 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g.
24588/1997), notificata in data 19 luglio 2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2002 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Lucio Moscarini (per delega dell'avv. N. Corbo) e Francesco Palumbo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI PE, collocato a riposo dalla s.p.a. "Ferrovie dello stato" con decorrenza 1 novembre 1990, chiedeva ed otteneva dal Pretore-Giudice del Lavoro di Roma decreto ingiuntivo per rivalutazione ed interessi su sorta rivalutata, in relazione al ritardato pagamento della "indennità di buonuscita" (indennità corrispostagli in data 15 dicembre 1990).
La s.p.a. "Ferrovie dello Stato" proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo che il pagamento era stato eseguito nei novanta giorni previsti dalle norme in tema di liquidazione dell'indennità di buonuscita da parte dell'O.P.A.F.S, che continuavano ad applicarsi ad essa società sino alla entrata in vigore (non ancora avvenuta) di una nuova disciplina del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti;
la società opponente contestava, inoltre, la cumulabilità di interessi e rivalutazione deducendo - quanto meno - l'applicabilità dell'ari 16, sesto comma, della legge n. 412/1991. Il Pretore accoglieva l'opposizione, ma il Tribunale di Roma, - sull'appello del PE e ricostituitosi il contraddittorio - in riforma della sentenza pretorile, dichiarava dovute le somme liquidate in sede monitoria.
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "l'estensione del termine di novanta giorni è andato a modificare la normativa propria degli statali, tralaticiamente estesa ai ferrovieri in quanto dipendenti assimilati a quelli"; b) "tale assimilazione più non sussiste, in quanto la disposizione alla luce della stessa ratio che la ispirò, non ha più ragione di applicarsi ad un rapporto completamente privatizzato, che pone, nei limiti in cui può trovare applicazione anche lo stesso ari 2120 cod. civ., la nascita del diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto - quale anche l'indennità de qua sicuramente è - alla data di cessazione del rapporto di lavoro"; c) "questo è quanto emerge anche dalla stessa legge n. 829/1973, nel cui ambito il penultimo comma dell'art. 44 sancisce che 'l'indennita' di buonuscita si prescrive dopo cinque anni dalla cessazione del servizio del dipendentè, con il che sancendo all'evidenza la nascita del diritto alla percezione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. "Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi", ut supra, propone ricorso affidato a due motivi.
L'intimato RI PE resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente - denunziando "violazione della legge n. 210/1985, spec. art. 21;
dell'art. 12 disp. prel. cod. civ. e di ogni altra norma e principio in tema di erogazione della indennità di buonuscita o trattamento equivalente a favore dei dipendenti F.S. e di interpretazione della norma;
nonché vizio di motivazione" - censura la sentenza impugnata in quanto "il Tribunale di Roma, non si è avveduto che l'art. 7 della legge n. 75/80 aveva come propri destinatali 'le gestioni previdenziali' e solo di riflesso i dipendenti (per cui) la norma non riguardava la maturazione del diritto alla indennità, ma solo la determinazione del termine dilatorio massimo per la sua erogazione ed era, dunque, errato richiamare il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale dell'indennità per suffragare la tesi della non applicabilità dell'art. 7 cit. dopo la costituzione dell'Ente F.S. (atteso che), oltre a confondersi fra diritto alla prestazione e diritto alla corresponsione degli interessi per ritardata prestazione, non si teneva conto che i due termini si erano a lungo sovrapposti senza creare alcuna difficoltà operativa".
Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando "violazione del sesto comma dell'art. 16 della legge n. 412/1991, dell'art. 22 (comma 36) della legge n. 724/1994 e di ogni altra norma e principio in tema di computo di rivalutazione ed interessi per crediti di lavoro in generale e di dipendenti F.S. in particolare;
nonché vizi di motivazione" - rileva che "la sentenza impugnata è errata, in primo luogo, per avere escluso l'applicabilità dell'art. 16 cit. che costituisce precedente esattamente in terminis ... e, a parte ciò, il Tribunale avrebbe, quanto meno, dovuto accogliere l'appello delle F.S. per la parte in cui era diretto ad escludere il computo degli interessi sul capitale rivalutato alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale".
2 - Il primo motivo di ricorso si appalesa infondato e, pertanto, deve essere respinto.
La sentenza impugnata ha sostanzialmente fondato le sue conclusioni sul presupposto della natura retribuiva dell'indennità di buonuscita in esame (significativo al riguardo è il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 19 maggio 1993 n. 243) e sulla non applicabilità dell'art. 7 della legge 75/1980 in un sistema di piena privatizzazione del rapporto lavorativo dei dipendenti delle Ferrovie, che imponeva che il momento di liquidazione dell'indennità fosse parametrato sul disposto dell'ari. 2120 c.c. La statuizione del Tribunale di Roma deve considerarsi insuscettibile di qualsiasi critica alla luce delle considerazioni spiegate dalla recente sentenza del 15 ottobre 2002 n. 14617 delle Sezioni Unite, che - nel risolvere un contrasto sorto all'interno della "Sezione Lavoro" intorno all'applicabilità dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412/1991 alla indennità di buonuscita dei "Ferrovieri" e nel ritenere detta norma inapplicabile alla stessa - ha, dopo avere richiamato (come ha fatto il Tribunale) il pronunziato n. 243 del 1993 della Corte Costituzionale, affermato che nel settore pubblico deve essere riconosciuta ad ogni forma di indennità di fine rapporto (ed anche, quindi, all'indennità di buonuscita in questione) natura retributiva, qualunque, dunque, sia la denominazione assegnata alla stessa dalla legge, e senza che possa darsi rilevanza ne' al fatto che il trattamento possa a volte essere elargito da un ente diverso dal datore di lavoro ne' alla circostanza che i contributi siano posti o a totale carico del datore di lavoro o del solo lavoratore o di entrambi, venendo invece in rilievo il carattere di retribuzione differita da attribuirsi a detta indennità (cfr., in senso conforme, anche Cass. 23 ottobre 2001 n. 13025). Significativi ai fini della presente decisione appaiono inoltre le affermazioni della summenzionata decisione delle Sezioni Unite che, dopo avere distinto l'indennità di buonuscita dalle prestazioni previdenziali, richiedenti a differenza della prima una specifica domanda all'ente di competenza da parte dell'interessato, precisa poi come mentre, di regola, per le prestazioni previdenziali si richieda il decorso di un certo spazio temporale per far valere il diritto, invece "i crediti di lavoro soggiacciono ad una regola diversa, la relativa obbligazione essendo esigibile nel momento stesso in cui matura il diritto" (cfr. in tali esatti termini, in motivazione, Cass. Sez. Unite n. 14617/2002). Ed una ulteriore conferma che non possa più trovare margini applicativi il disposto dall'art. 7 della legge n. 75 del 1980 - richiamata dalla società Ferrovie dello Stato a fondamento della sua tesi - si evince anche dalla circostanza che tutta la successiva normativa volta a regolare il trattamento dei lavoratori dipendenti delle Ferrovie, interessati dalla privatizzazione del rapporto lavorativo e dalla successione all'O.P.A.F.S. da parte delle Ferrovie dello Stato (soppressione disposta a decorrere dal 1 giugno 1994 dall'art. 1, quarantatreesimo comma, l. 24 dicembre 1993 n. 537) non fanno alcun richiamo al disposto del summenzionato art. 7
in relazione al termine di liquidazione dell'indennità di buonuscita.
Ed invero, l'art. 21 della legge 15 maggio 1985 n. 210 stabilisce in via generale che "il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Ferrovie dello Stato è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale" (comma 1). L'art. 1 della legge n. 537/1993 chiarisce, poi, che le prestazioni erogate dall'O.P.A.F.S.
sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato "compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti" (comma 43). L'art. 13 del d.l. n. 98/1995 - che riproduce l'identico art. 79 del d.l. n. 257/1994 - (conv. con mod. nella l. n. 204/1995) nel fare, infine, riferimento al "trattamento relativo alla data di cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri", richiama la legge n. 829/1973 ("Riforma dell'Opera di Previdenza a favore del personale dell'Azienda Autonoma ferrovie dello Stato") e non affatto l'art. 7 della legge n. 75/1980, il cui disposto deve ritenersi, quindi, non più
applicabile alla fattispecie in oggetto in ragione del generale principio, secondo il quale una legge posteriore può valere ad abrogare tacitamente una legge precedente (anche di carattere speciale) allorquando dalla lettera e dal contenuto della legge successiva si evinca la volontà di abrogare la legge anteriore o allorquando la discordanza tra le due discipline sia tale da rendere inconcepibile una loro coesistenza (cfr., in tali sensi, Cass. 20 aprile 1995 n. 4420). Per concludere, alla stregua delle argomentazioni sinora svolte - che tengono in doveroso conto del principio enunciato nel recente intervento delle Sezioni Unite - si conferma l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
3 - Anche il secondo motivo di ricorso appare infondato. Pervero, le censure ivi proposte dalla società ricorrente restano superate sulla base di quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14617/2002 (addotta per rigettare il primo motivo di ricorso) in merito alla natura retributiva dell'indennità di buonuscita. A questo vale aggiungere - per respingere l'ulteriore generica doglianza della ricorrente - che, in caso di tardivo adempimento dei crediti di lavoro subordinato, gli interessi legali debbono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, così come statuito (anche in questo caso) dalle Sezioni Unite nella sentenza 29 gennaio 2001 n. 38/SU.
4 - In definitiva, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Ricorrono giusti motivi ("difformi orientamenti giurisprudenziali che hanno portato alla recenti sentenze delle Sezioni Unite n. 38/SU del 2001 e n. 14617/2002") per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2003