Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3917
CASS
Sentenza 17 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il termine di novanta giorni per la corresponsione dell'indennità di Buonuscita corrisposta dalla soppressa O.P.A.F.S. ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, previsto dall'art. 7 della legge n. 75 del 1980, non è applicabile all'indennità corrisposta dalle Ferrovie dello Stato, e ciò sia in considerazione della natura retributiva e non previdenziale di detta indennità, sia in quanto l'art. 7, cit., deve ritenersi abrogato per incompatibilità dalle norme che, successivamente, hanno disciplinato il rapporto di lavoro di detti dipendenti, disponendo la successione a detto ente da parte delle Ferrovie dello Stato (in particolare, art. 21, legge n. 210 del 1985; art. 1, legge n. 537 del 1993); pertanto, per detti dipendenti il diritto all'indennità di buonuscita sorge alla data di cessazione del rapporto, dalla quale, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria (nella specie il diritto era maturato l'1 dicembre 1990).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3917
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3917
    Data del deposito : 17 marzo 2003

    Testo completo