Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9859
CASS
Sentenza 6 luglio 2002

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In tema di esonero dalle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali ed assistenziali promossi nei confronti di ente gestore di una forma di previdenza o assistenza obbligatoria, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1994, per escludere il diritto del lavoratore soccombente a detto esonero non è sufficiente che il giudice motivi sul rigetto della domanda, essendo, invece, necessario che egli motivi sulla sussistenza degli estremi della manifesta infondatezza della domanda e sulla temerarietà del lavoratore, ossia sulla consapevolezza da parte sua di tale manifesta infondatezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9859
    Data del deposito : 6 luglio 2002

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