Sentenza 6 luglio 2002
Massime • 1
In tema di esonero dalle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali ed assistenziali promossi nei confronti di ente gestore di una forma di previdenza o assistenza obbligatoria, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1994, per escludere il diritto del lavoratore soccombente a detto esonero non è sufficiente che il giudice motivi sul rigetto della domanda, essendo, invece, necessario che egli motivi sulla sussistenza degli estremi della manifesta infondatezza della domanda e sulla temerarietà del lavoratore, ossia sulla consapevolezza da parte sua di tale manifesta infondatezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9859 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato SANTE G. ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 420/98 del Tribunale di RIMINI, depositata il 02/11/98 - R.G.N. 218/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MORRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 giugno 1995 SA AS conveniva in giudizio la società Ferrovie dello Stato davanti al Pretore di Rimini chiedendo che venisse accertato che egli, a seguito dell'aggravamento della ipoacusia di origine professionale di cui era portatore, aveva subito postumi invalidanti permanenti nella misura del 26% o, comunque, superiori al 15% e che, in conseguenza, la società convenuta venisse condannata alla corresponsione della relativa rendita.
Il Pretore adito, disposta consulenza tecnica, con sentenza in data 14/17 giugno 1997, rigettava la domanda e condannava il lavoratore alle spese del giudizio.
Con sentenza in data 22 ottobre/2 novembre 1999 il Tribunale di Rimini rigettava l'appello del AS confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del giudizio.
Il giudice del gravame osservava che il lavoratore non aveva assolto all'onere della prova in ordine al rapporto di causalità tra l'esposizione al rumore in ambiente di lavoro e l'aggravamento della ipoacusia percettiva bilaterale simmetrica.
Il AS ricorre per cassazione con unico motivo. Resiste la società Ferrovie dello Stato con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il lavoratore deduce che, non sussistendo le condizioni perché la pretesa venisse dichiarata manifestamente infondata e temeraria e, in ogni caso, non avendo il Tribunale motivato su tale manifesta infondatezza e temerarietà, egli non poteva essere assoggettato alle spese del giudizio, posto che la causa era stata promossa per ottenere prestazioni previdenziali e posto che le Ferrovie dello Stato erano state convenute in giudizio come ente gestore di una forma di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria. Con controricorso la società Ferrovie dello Stato
preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso a causa della sua genericità nella descrizione del fatto.
Nel merito la società eccepisce l'improponibilità della domanda nei suoi confronti per la mancanza delle condizioni soggettive, non essendo un ente pubblico ma una società privata e non gestendo una forma di previdenza e assistenza obbligatorie. Inoltre, conclude la intimata società, la pretesa fatta valere dal AS - come veniva ad evincersi dalla motivazione della sentenza impugnata - doveva considerarsi manifestamente infondata e temeraria, perché si riferiva a pretesi aggravamenti della ipoacusia riferiti a periodi di mancanza di rischio, in quanto in detti periodi il dipendente era già in pensione, non essendo nella specie ipotizzabile nemmeno un difetto di motivazione sul punto della sentenza impugnata.
Va intanto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso a causa della genericità nella descrizione del fatto, avendo il ricorrente, a tal fine, richiamato l'esposizione del fatto di cui alla sentenza impugnata, sufficiente alla individuazione del thema decidendi.
Del pari va respinta l'eccezione dell'Ente Ferrovie dello Stato di insussistenza nei suoi confronti delle condizioni soggettive per l'applicazione dell'invocato art. 152 disp. att. C.P.C. essendo l'esonero dalle spese del lavoratore soccombente non temerario, la cui domanda non sia manifestamente infondata (nel testo risultante dopo la sentenza n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale) collegato alla natura previdenziale o assistenziale dell'oggetto della domanda contro un ente che sia comunque gestore di una forma di previdenza e assistenza obbligatoria previste dalla legge. Nella specie al momento della proposizione della domanda le Ferrovie dello Stato gestivano, in luogo dell'INPS, la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei propri dipendenti.
Risulta, pertanto, applicabile nei confronti dell'Ente convenuto il citato art. 152 disp. att..
In riferimento al proposto ricorso la Corte osserva che esso è fondato.
Per la mancata applicazione dell'esonero del lavoratore soccombente dalle spese del giudizio in una causa promossa per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali nei confronti di un ente gestore di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, non è sufficiente ai sensi dell'art. 152 disp. att. nel testo risultante dopo la sentenza n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 comma 2 D.L. 19 settembre 1992 n. 384 cost. in legge 14 novembre 1992 n. 438), che il giudice motivi sul rigetto della domanda ma è necessario che giustifichi che tale rigetto abbia gli estremi della manifesta infondatezza e che il lavoratore abbia agito con temerarietà ossia con la consapevolezza della manifesta infondatezza della sua pretesa. Sul punto la sentenza impugnata nulla ha affermato. In accoglimento del proposto ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in ordine alla statuizione della disposta condanna del lavoratore soccombente alle spese del giudizio perché la pretesa fatta valere in giudizio dal AS non era stata dichiarata dal Tribunale manifestamente infondata e temeraria.
A norma dell'art. 384 primo comma secondo alinea C.P.C. non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, con la conseguenza che la Corte, decidendo nel merito, in applicazione del citato art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara non ripetibili da parte dell'Ente
Ferrovie dello Stato nei confronti del lavoratore le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito in relazione alle censure accolte, dichiara non ripetibili le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2002