Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11271
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Sentenza 30 luglio 2002

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In tema di prelazione agraria, il richiamo contenuto nell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 all'imponibile fondiario dei fondi rustici del prelazionante si riferisce sia al reddito fondiario che a quello agrario, che, in egual modo, costituivano, secondo la normativa tributaria vigente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 590 citata, la base di calcolo dell'imposta sui terreni, ed a questi redditi deve, conseguentemente, farsi riferimento, in sede di applicazione del citato art. 8, anche dopo l'abolizione dell'imposta fondiaria, perché essi, per quanto rappresentati da espressioni numeriche non più idonee, per difetto di aggiornamento, ad indicare direttamente la redditività complessiva dei fondi cui si riferiscono, costituiscono, pur sempre, in mancanza di nuovi criteri legali di valutazione, gli unici parametri cui la persistente vigenza della legge nel suo testo originario, impone, all'interpretazione, di fare ricorso per determinare il valore dei terreni, ai limitati effetti della prelazione e del riscatto in materia di fondi rustici. Tale regime manifestamente non si pone in contrasto ne' con l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una pretesa irragionevolezza, ne' con gli artt. 44 e 47 Cost. , non configgendo con il "favor" costituzionale per la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11271
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11271
    Data del deposito : 30 luglio 2002

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