Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 1
In tema di prelazione agraria, il richiamo contenuto nell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 all'imponibile fondiario dei fondi rustici del prelazionante si riferisce sia al reddito fondiario che a quello agrario, che, in egual modo, costituivano, secondo la normativa tributaria vigente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 590 citata, la base di calcolo dell'imposta sui terreni, ed a questi redditi deve, conseguentemente, farsi riferimento, in sede di applicazione del citato art. 8, anche dopo l'abolizione dell'imposta fondiaria, perché essi, per quanto rappresentati da espressioni numeriche non più idonee, per difetto di aggiornamento, ad indicare direttamente la redditività complessiva dei fondi cui si riferiscono, costituiscono, pur sempre, in mancanza di nuovi criteri legali di valutazione, gli unici parametri cui la persistente vigenza della legge nel suo testo originario, impone, all'interpretazione, di fare ricorso per determinare il valore dei terreni, ai limitati effetti della prelazione e del riscatto in materia di fondi rustici. Tale regime manifestamente non si pone in contrasto ne' con l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una pretesa irragionevolezza, ne' con gli artt. 44 e 47 Cost. , non configgendo con il "favor" costituzionale per la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto - coltivatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11271 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT MM, elettivamente domiciliata in ROMA CNE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che la difende unitamente agli avvocati FRANCO MANASSERO, GIAN MARIO CIVALLERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI TO, SE LO, elettivamente domiciliati in ROMA CNE CLODIA 29, presso lo studio 29 dell'avvocato CLAUDIO BEVILACQUA, che li difende unitamente all'avvocato ANGELO TIBONE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1530/99 della Corte d'Appello di TORINO, sezione seconda civile emessa il 18/6/1999, depositata il 08/11/99;
RG.234/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato FRANCO MANASSERO;
udito l'Avvocato CLAUDIO BEVILACQUA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per accoglimento del ricorso nella sua globalità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.2.1990 VO MA conveniva avanti al Tribunale di Torino i coniugi AR RT e LA OG, esponendo di essere proprietaria di un appezzamento di terreno censito al C.T. del Comune di Fiano al f. 5, n. 270, confinante con quello censito al n. 411 dello stesso foglio, e che quest'ultimo fondo era stato venduto con rogito del 15.5.1989 da ER AN ai predetti coniugi, in violazione del diritto di prelazione spettantele in virtù degli artt. 8 della l. n. 590/1965 e 7 della l. n. 817/1971, per cui chiedeva dichiararsi il riscatto a proprio favore di detto fondo.
I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano la sussistenza dei presupposti dell'esercitato riscatto, eccepivano di essere affittuari del fondo venduto e che l'attrice non coltivava il proprio terreno e concludevano per il rigetto della domanda. Svoltasi l'istruttoria del caso, con sentenza del 5.11.1996 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo, tra l'altro, che difettava la condizione della mancata vendita nel biennio anteriore di fondi rustici di imponibile fondiario superiore a L. 1.000, poiché vi era agli atti il rogito 30.3.1989 con il quale la VO aveva alienato a terzi un appezzamento di terreno agricolo con reddito dominicale di L. 12.328.
La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Torino con sentenza del 18.6.1999, che ribadiva il difetto nella specie del presupposto della mancata alienazione da parte del riscattante nel biennio precedente di altri fondi agricoli di imponibile fondiario superiore a L. 1.000, ritenendo al contempo infondato l'assunto sostenuto dell'appellante che occorresse riportarsi ai valori che i fondi avevano al tempo dell'entrata in vigore della legge n. 590 del 1965. Per la cassazione di tale sentenza VO MA ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, cui resistono AR RE e LA OG con controricorso. Parte ricorrente ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la VO, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 8, 1^ comma, l. n. 590/1965 e 7, 2^ comma, l. n. 817/1971, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deduce che erroneamente la sentenza impugnata - al fine di stabilire la sussistenza della condizione ostativa all'esercizio della prelazione agraria consistente nella mancata vendita da parte del prelazionante/riscattante, nel biennio precedente, di fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille - abbia ritenuto che il reddito imponibile cui fare riferimento fosse quello vigente al tempo della vendita, anziché quello in atto al tempo dell'entrata in vigore della legge 590/65. La censura non può trovare accoglimento.
Come adeguatamente e correttamente ha ritenuto la Corte territoriale - in linea con la giurisprudenza di questa Corte (sentt., n. 1946/1994 e n. 8899/1995), dalla quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi in tema di prelazione agraria il richiamo contenuto nell'art. 8 della l. n. 590/1965 all'imponibile fondiario si riferisce sia al reddito dominicale che a quello agrario, che costituivano la base del calcolo dell'imposta sui terreni, e a tali redditi, anche dopo l'abolizione dell'imposta fondiaria, deve farsi riferimento in sede di applicazione dell'art. 8.
E difatti detti redditi, per quanto rappresentati da espressioni numeriche non più idonee, per difetto di aggiornamento, ad indicare direttamente la redditività complessiva dei fondi cui si riferiscono, costituiscono, pur sempre, in mancanza di nuovi criteri legali di valutazione, gli unici parametri cui la persistente vigenza della legge nel suo testo originario impone di fare ricorso per determinare il valore dei terreni ai limitati effetti della prelazione e del riscatto in materia di fondi rustici. Non si rinvengono, d'altronde, le ragioni del prospettato contrasto con l'art. 3 e con gli artt. 44 e 47 della Costituzione:
non, sotto il profilo della ragionevolezza, con l'art. 3, perché le ragioni che hanno ispirato la condizione negativa in questione permangono comunque, trattandosi, semmai, di mancato aggiornamento della relativa entità numerica;
e ne' con gli artt. 44 e 47, perché la norma dell'art. 8 comma 1 l. n. 590/65, nella parte relativa alla detta condizione stessa, non confligge con il favor costituzionale per la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice, bensì intendendo scoraggiare chi non mostri di fare della coltivazione della terra la fonte principale del proprio reddito, secondo una discrezionale scelta del legislatore. Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002