Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
In tema di reati tributari, la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per un importo non superiore, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, a seguito della illegittimità costituzionale dichiarata con sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale, deve essere annullata dalla Corte di cassazione con la formula assolutoria "il fatto non è previsto dalla legge come reato".
Commentario • 1
- 1. Art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 Omesso versamento di IVAhttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. Le sentenze sul reato di omesso versamento dell'IVA Il reato di omesso versamento dell'IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie del diritto penale tributario. La sua configurabilità ha sollevato, nel tempo, numerose questioni interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, dando luogo a un articolato corpo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2014, n. 15824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15824 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 25/11/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - N. 3368
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 38149/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC FR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13/03/2014 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/03/2014, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna alla pena di cinque mesi di reclusione inflitta al sig. IC FR dal Tribunale di quella stessa città il 16/02/2012 per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, per non aver versato l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale presentata nell'anno 2005, per un importo pari ad Euro 66.806,00.
2. Per l'annullamento della sentenza ricorre il IC eccependo violazione dell'art. 2 c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, nonché l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice perché in contrasto con gli artt. 2, 3, 25 e 27 Cost., invocando l'errore scusabile alla luce degli artt. 5, 3 e 47 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 ter e art. 15, lamentando l'eccessiva severità
del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Osserva il via preliminare il collegio che la Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 16 aprile 2014 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 103.291,38.
4.1. Ne consegue che la condotta tenuta dall'imputato si pone radicalmente al di fuori della soglia della penale rilevanza, sicché l'annullamento va deliberato con la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato" e non con quella "il fatto non sussiste" che, presuppone, invece, già a livello descrittivo, l'ipotetica attrazione della condotta contestata in una fattispecie incriminatrice (cfr., sul punto, Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Rv. 250975, secondo la quale l'adozione della prima formula dipende dal tenore formale dell'addebito, dalla circostanza cioè che con esso si assume la riconducibilità della fattispecie concreta ad una fattispecie astratta mai esistita, abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima. Mentre, quando il fatto storico, così come ricostruito, non è idoneo ad essere assunto nella fattispecie astratta, occorre adottare la seconda. Nel senso che la formula "il fatto non sussiste" comporta l'esclusione del verificarsi di un fatto storico che rientri nell'ambito di una fattispecie incriminatrice, si veda Sez. U, n. 4049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240814).
4.2. Nel caso in esame, avuto riguardo alle conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità della norma con effetto ex tunc, si deve ritenere che la condotta tenuta dall'imputato non ha mai superato la soglia della penale rilevanza e dunque non è mai stata prevista come reato.
4.3. Si tratta di considerazione assorbente su ogni altra questione sollevata con il ricorso che impone, in ogni caso, l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015