Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6132 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' A POPOL DEL SUP 613 2 /0 1 E NOM A REPUBBLICA ITALIANA S S 0 A 3 1 A 3 T T . 5 , T A R . S E A N P ' D L S 3 L A I 7 E T N - Oggetto S D G 8 O I - O S P 1 A 1 N SEZIONE LAVORO M Lavoro D I E E S E A , I G O D A R G dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E T E O T S L I T N G T E E I S A R - Presidente Rosario DE MUSIS R R.G.N. 6907/00 L I - L D E O D Cron.13388 Dott. Alberto SPANO' - Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. - Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere - Ud.08/02/01 Dott. FA DI LELLA - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SI NO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE AMMIRAGLIO BERGAMINI 12, presso lo studio dell'avvocato PIERO GENTILI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MATURO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AL SRL, elettivamente domiciliata a PESCARA in VIA VENEZIA 25, presso lo studio dell'Avvocato ALFONSO VASILE che la rappresenta e difende, e d'ufficio presso la Cancelleria della Corte Suprema di2001 'Cassazione, difesa giusta delega in atti;
685 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 172/99 del Tribunale di PESCARA, depositata il 16/11/99 R.G.N. 246/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato VASILE, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 4 febbraio 1998 AB Di RO propose appello avverso la sentenza con cui il PR di Pescara in funzione di giudice del Lavoro aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento, che egli assumeva essergli stato comunicato solo oralmente dalla AL S.r.l. alle cui dipendenze egli lavorava. Il PR aveva respinto la domanda affermando che l'intimazione del recesso datorile non era stato provato, in quanto la stessa società aveva sostenuto che il rapporto era proseguito anche in epoca successiva all'introduzione del giudizio (anche ai fini previdenziali, con l'erogazione, da parte dell'I.N.P.S., dell'indennità di malattia), e si era risolto con il volontario recesso del lavoratore. Dopo il libero interrogatorio delle parti, il Tribunale di Pescara con sentenza del 16 novembre 1999 respinse l'appello. Afferma il Tribunale che in sede di interrogatorio lo stesso lavoratore aveva riconosciuto che il licenziamento gli era stato intimato oralmente da tale Di NI, e non aveva poi contestato il successivo assunto del legale rappresentante della società, per cui il Di NI non aveva alcun ruolo nella AL S.r.l., poiché rappresentava solo la ditta committente;
da ciò il Tribunale deduce che alcun rilievo assumeva l'atto, atteso che la comunicazione del recesso avvenne ad opera di un terzo, estraneo alla struttura della società. Né, aggiunge il Tribunale, poteva conferirsi valore alla comunicazione di cessazione inoltrata all'UPLMO, poiché l'atto da un canto era diretto ad un terzo e "non costituiva prova piena bensì liberamente apprezzabile dal giudice", e d'altro canto l'atto stesso era stato revocato con 3 missiva del 26 maggio 1997. Dalle dichiarazioni del legale rappresentante della società e dalla documentazione prodotta in atti il Tribunale deduce che la società, ritenendo ingiustificata l'assenza del Di RO, era giunta alla determinazione di licenziarlo (comunicando l'atto all'UPLMO, ed annotandolo sul libretto); poi, avendo ricevuto la giustificazione dell'assenza (con i certificati medici), aveva revocato l'atto stesso, la cui manifestazione, peraltro, non era giunta in alcun modo nella "sfera di Re conoscenza del lavoratore destinatario della stessa". Mancando il licenziamento, la mancanza di revoca, successiva alla cessazione del periodo di malattia, era irrilevante. La richiesta di mezzo istruttorio era poi non solo inammissibile (in quanto il ricorrente non aveva contestato l'ordinanza di reiezione emessa dal PR, aveva espressamente chiesto la decisione della causa, e non aveva riproposto la richiesta nelle conclusioni dell'atto di appello) ed irrilevante (in quanto aveva un contenuto generico, in relazione alle modalità di intimazione del preteso licenziamento). Per la cassazione di questa sentenza ricorre AB Di RO, percorrendo le linee di un unico articolato motivo, coltivato con memoria. Resiste la AL S.r.l. con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione degli artt. 437 secondo comma cod. proc. civ., 1399, 2110, 2702 e 2727 e segg. cod. civ. e 2 della legge 11 maggio 1990 n. 108, nonché illogicità della motivazione (ricorso, pagg. 12 e 4), il ricorrente sostiene che 4 1. egli aveva lavorato alle dipendenze della SAICEM S.r.l., esercente attività edile, e di cui era amministratore FA Di NI;
questi aveva poi promosso ed organizzato la AL S.r.l., che subappaltava i lavoro appaltati dalla prima società, di cui lo stesso Di NI era ritenuto da tutti i dipendenti il "plenipotenziario", con il potere di adottare qualunque decisione nelle due aziende;
e nel febbraio del Know 1997 il Di NI gli aveva imposto di sottoscrivere le dimissione dalla SAICEM S.r.l., promettendogli l'assunzione nella AL S.r.l.; immediatamente dopo essere stato assunto da questa società, egli aveva subito un grave infortunio, che lo aveva reso inabile fino al 21 maggio 1997; ritornato al lavoro il 22 maggio 1997, il Di NI gli comunicò oralmente il licenziamento;
contestualmente, l'amministratore della AL S.r.l. (DE LL) comunicò all'UPLMO il licenziamento decorrente dal 22 maggio 1997 (fatto che egli apprese solo nel giudizio pretorile), e l'annotò sul libretto di lavoro e sulla busta paga del maggio 1997 (atti consegnatigli dopo alcuni mesi); eguale dichiarazione egli poi trasmise all'INPS il 12 agosto del 1997; 2. fra la prima e la seconda udienza del giudizio pretorile, il Di NI aveva “sfidato" il sindacalista locale con queste parole: "vuoi scommettere che vincerò la causa ? ”;
3. secondo la giurisprudenza di legittimità, nei “casi di cessazione del rapporto di lavoro senza che sussista una chiara prova di licenziamento o di dimissioni, ove dal lavoratore non sia manifestata in modo univoco la volontà di porre fine al rapporto ed ove tale volontà non 5 sia stata idoneamente comunicata alla controparte, è da presumere il licenziamento intimato oralmente dal datore” (ricorso, pag. 6);
4. nel caso in esame, la pretesa revoca del licenziamento non aveva avuto riscontro in atti successivi, poiché l'amministratore della usco AL S.r.l. aveva "ratificato" l'operato del Di NI, non solo con la comunicazione all'UPLMO, bensì con l'annotazione sul libretto di lavoro e sulla busta paga;
documenti diretti al lavoratore, poi consegnati allo stesso R lavoratore, ed aventi valore probatorio ex art. 2702 cod. civ. (ricorso, pp. 4, 5); questi fatti consentivano di dedurre "l'effettiva sussistenza del licenziamento del 22 maggio 1997, comunicato dal plenipotenziario Di NI e subito ratificato dal DE LL" (ricorso, pag. 6);
5. d'altro canto, la sua malattia, intervenuta dopo che egli aveva appreso del licenziamento, si era protratta fino al 27 novembre 1997: ed egli non era poi rientrato al lavoro, poiché era entrato in possesso del libretto e della busta paga del maggio 1997, ove si confermava il pregresso licenziamento del 22 maggio 1997 (ricorso, pag. 8). Con il controricorso la società sostiene che 1. il Di RO aveva documentato la malattia fino al 20 agosto 1997, e l'8 agosto 1997 aveva instaurato il giudizio di impugnazione del licenziamento;
ed alla scadenza del periodo indicato nella certificazione medica (20 agosto 1997) “non aveva dato più notizie di sé" (controricorso, pag. 2);
2. poiché il licenziamento non era stato comunicato al lavoratore, non era necessario comunicargli la relativa revoca. 6 Il ricorso è fondato. E' da premettere che nell'ipotesi in cui non sia pacifico che un rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, nella valutazione del materiale probatorio l'indagine del giudice di merito deve essere particolarmente rigorosa quando si tratti di stabilire il significato di Luoco una dichiarazione o di un comportamento cui si assegni il valore negoziale di recesso del lavoratore, data la gravità delle conseguenze dell'accertamento in relazione a beni giuridici che formano oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento. In particolare, deve verificarsi, attraverso l'interpretazione del presunto atto di recesso e la valutazione dei comportamenti in concreto osservati dal lavoratore, che da parte dello stesso sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che tale volontà sia stata comunicata in maniera idonea alla controparte (Cass. 11 marzo 1995, n. 2853). Nell'accertamento dell'estromissione dall'azienda (quale fatto la cui prova incombe sul lavoratore: Cass. 10 novembre 1999 n. 12494) è poi da considerare non solo l'atto giuridicamente idoneo alla risoluzione (come licenziamento), bensì il complesso degli elementi di fatto che, pur non integrando la formale giuridica estromissione, siano oggettivamente idonei a generare nel lavoratore il legittimo convincimento dell'estromissione stessa (ex art. 1175 e 1375 cod. civ.). In questa ipotesi, tale convincimento determina a carico del datore l'onere di comunicare al lavoratore l'inesistenza del licenziamento ovvero di provare giudizialmente l'esistenza delle dimissioni del lavoratore stesso. Nel caso in esame, il ricorrente sostiene che egli non si era dimesso (ed il suo mancato rientro in azienda era giustificato dal pregresso 7 licenziamento orale, confermato dagli atti, libretto di lavoro e busta paga, che riportavano l'annotazione del licenziamento e che gli erano stati consegnati dall'azienda), bensì era stato licenziato (prima oralmente e poi con i predetti atti di ratifica). La società sostiene che non vi sia stato licenziamento (quale atto Luow recettizio, che entri nella sfera di conoscenze del lavoratore), e che il lavoratore, alla scadenza del periodo indicato nella certificazione medica (20 agosto 1997) “non aveva dato più notizie di sé” (controricorso, pag. 2). Il Tribunale si limita a “confermare" la sentenza del PR (secondo il quale, come lo stesso Tribunale afferma, "il rapporto lavorativo era proseguito fino ad epoca successiva all'introduzione del giudizio, e s'era risolto per effetto del recesso volontario del lavoratore”: sentenza impugnata, pag. 3). E tuttavia non esamina né valuta (né in realtà indica) l'atto del lavoratore da cui sarebbe deducibile questo “recesso volontario". E, nel caso in esame, il ritenuto “recesso volontario" (che, per la giustificazione dell'assenza fino al 20 agosto 1997, sarebbe avvenuto nel corso del giudizio instaurato l'8 agosto 1997) era da accertare con maggior rigore, a causa del contrasto logico fra la volontà di recedere e la preesistente dichiarata volontà di proseguire il rapporto (espressa dal ricorso giudiziale precedentemente instaurato); ed a causa del fatto che alla scadenza della giustificata assenza (21 agosto 1997) il lavoratore (a differenza di quanto sostenuto dalla controricorrente), avendo instaurato il giudizio, "aveva dato notizie di sé". 8 Per mera esigenza di completezza è poi da osservare che il Tribunale accerta alcuni fatti, che avvengono nella stessa giornata (22 maggio 1997); da un canto, un fatto (il “licenziamento” orale formulato dal Di NI, accertato nella sua storica esistenza: “la comunicazione del recesso avvenne Ruow ad opera di un terzo.....”: sentenza, pag. 5) che proviene da un soggetto formalmente estraneo all'azienda; d'altro canto, due fatti che provengono dalla stessa azienda: la comunicazione del licenziamento all'UPLMO e l'annotazione del licenziamento stesso sul libretto di lavoro. Ed il Tribunale esclude la rilevanza di questi atti: il primo, per l'origine (provenendo da un terzo), e gli altri per la destinazione (non essendo comunicati al lavoratore). Avendo eguale contenuto (licenziamento del Di RO) ed essendo avvenuti nello stesso tempo e nello stesso luogo, gli atti apparivano tuttavia come potenzialmente idonei ad integrare un'unica deliberazione aziendale (il licenziamento: e lo stesso Tribunale ritiene invero che “il datore era pervenuto alla determinazione di intimare il licenziamento”: sentenza, p. 6): il primo (atto del Di NI) quale mera comunicazione degli altri, ovvero questi altri quali ratifica del primo (come il ricorrente invoca). Per escludere l'esistenza del licenziamento era pertanto necessario escludere questa loro potenziale idoneità. E tuttavia il Tribunale non esamina in alcun modo l'indicato rapporto fra questi atti. Rapporto che era necessario esaminare anche ad altro fine: per escludere che gli atti della società, indipendentemente dalla conoscenza che ne avesse avuto il lavoratore, contribuissero a confermare il peso che il Di NI aveva nella società, e pertanto la potenziale idoneità delle sue parole a generare nel lavoratore il legittimo convincimento dell'estromissione. Né, poi, il Tribunale valuta (al fine di escluderlo) il rilievo che assumeva nei confronti del lavoratore la consegna del libretto di lavoro (sul quale era annotato il licenziamento, come la sentenza afferma, e non l'assunta relativa revoca), quale atto idoneo a perfezionare, attraverso la comunicazione, l'atto recettizio del licenziamento. Il ricorso deve essere accolto. Con cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata al giudice di merito, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'Appello di L'Aquila, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Dietro Cusco IL PRESIDENTE Rajanio be Munis еле IL CANCELLIERE 3 3 Depositato in Cancelleria 0 5 1 A . . I S T S N D R A , A A T oggi, 27 APR 2001 M 3 ' O , E L 7 L R - A L L P S 8 E U O - E IL CANCELLIERE D B 1 P I S I 1 S I D N N E E A G G S T O S G I O E A A P L D O M E I T , A T O L I A L R R D I T E S E D D I T G O N E E R S E 10