Sentenza 15 maggio 2012
Massime • 1
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale ha natura plurioffensiva e legittima il danneggiato alla costituzione di parte civile per ottenere il risarcimento dei danni morali subiti in conseguenza dell'azione delittuosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2012, n. 23259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23259 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 15/05/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 829
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 41473/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ZO VI, nato a Padova il [...], in [...] imputato;
2. EN PA nato ad Udine il [...], in [...] parte civile;
3. GH Altero, nato a Fosso il [...], in [...] parte civile avverso la sentenza del 27/06/2011 della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall'imputato e l'annullamento con rinvio della pronuncia sulle statuizioni civili, ex art. 622 cod. proc. pen.;
udito il difensore delle parti civili avv. PA Vicentini, che si è riportato al ricorso ed alle conclusioni scritte;
udito il difensore del ricorrente ZO avv. Alberto Di Mauro, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 giugno 2011 la Corte d'appello di Venezia, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado a carico di ZO VI, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione per il reato sub c), rideterminando la pena con riferimento ai reati di cui agli artt. 337 e 594 cod. pen. escludendo la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno, di cui limitava la determinazione, concedendo il beneficio della non menzione della condanna.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso la difesa dell'imputato e della parte civile.
2.1. Nel primo ricorso si lamenta violazione di legge assumendosi l'assenza dell'elemento oggettivo soggettivo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. nonché rilevando sul punto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che non ha colto l'insussistenza di violenza o minaccia volta interferire con l'azione dei due vigili intervenuti, la cui libertà di azione non risulta posta in pericolo dalla condotta dell'imputato, circostanza che esclude qualsiasi fondamento logico giuridico all'affermazione di responsabilità per il reato richiamato.
In particolare, l'inidoneità dell'azione a perseguire lo scopo è dimostrata dalla circostanza che tutti gli accertamenti previsti sono stati eseguiti dai pubblici ufficiali, sia con riferimento al rilevamento delle generalità dei presenti, che all'accertamento svolto sul furgone che l'imputato in quel momento conduceva, potendo ravvisarsi nella condotta tenuta, al più, il delitto di ingiuria o minaccia.
La Corte inoltre non ha considerato l'ulteriore eccezione formulata dalla difesa dell'aver agito l'interessato in stato d'ira determinato da comportamento altrui, in quanto le parti lese lo avevano tenuto sotto il tiro di un'arma da fuoco per svariati minuti, situazione che gli aveva procurato lo stato richiamato, giustificato dalla circostanza che i pubblici ufficiali, che agivano in borghese, non si erano immediatamente qualificati, e non avevano mostrato il tesserino, intimando di dover eseguire la perquisizione. La Corte in argomento ha escluso la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2 e la causa di non punibilità di cui all'art.393 bis cod. pen. senza motivare al riguardo.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge in ordine alla mancanza dell'elemento oggettivo del delitto di ingiuria, nonché, anche sotto tale profilo, contraddittorietà della motivazione.
Richiamate le condizioni di fatto correlate alla mancanza di consapevolezza dell'agente della qualifica di pubblico ufficiale dei suoi contraddittori, si sottolinea che il ricorrente si riteneva vittima di un sopruso per l'atteggiamento eccessivamente aggressivo delle controparti, e che la sua reazione oppositiva era immediatamente cessato appena scoperta la qualifica dei contraddittori.
Si desume da tale situazione di fatto la non corretta applicazione della norma, secondo i dettami della Corte di legittimità, che ritiene necessario, al fine di qualificare l'azione quale reato, valutare il contesto ambientale in cui le espressioni sono inserite, mentre la Corte di merito in argomento non risulta aver svolto alcun accertamento sulla possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 599 cod. pen.. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce violazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla determinazione del risarcimento del danno in favore delle parti civili, quantificato in Euro 1.000, per ciascuna di esse, anche se limitato al danno morale del delitto di ingiuria, in assenza di adeguata motivazione, non risultando ricostruibile l'iter logico sulla base del quale tale quantificazione sia stata operata.
3.1. La difesa delle parti civili eccepisce nullità della sentenza per violazione della norma incriminatrice nonché dell'art. 185 cod. pen. in quanto la riduzione della somma dovuta titolo di risarcimento
è stata riconosciuta nel presupposto che la disposizione di cui all'art. 337 cod. pen. non fosse produttiva di danno morale nel pubblico ufficiale, valutazione che risulta fondata sulla negazione della natura più rioffensiva del delitto contestato, essendovi, al contrario, una evidente commistione tra dimensione personale del turbamento cagionato della condotta minacciosa e l'offesa arrecata la pubblica amministrazione.
Si chiede conseguentemente l'annullamento della pronuncia sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dall'imputato è inammissibile, poiché limitato alla prospettazione di elementi di merito già compiutamente esaminati nella pronuncia impugnata, con le cui argomentazioni l'atto di impugnazione non si confronta.
Quanto al primo profilo si osserva che la pronuncia specificamente richiama una chiara condizione di fatto, costituita dall'avere i pubblici ufficiali immediatamente mostrato il loro tesserino, qualificandosi, circostanza la cui emergenza da elementi probatori legittimamente acquisiti in atti non viene contestata dal ricorrente, ma da questi esclusivamente ignorata, riproponendo valutazioni di merito che dalla stessa prescindono, con deduzione manifestamente inammissibile.
2. Analogamente deve concludersi in ordine alla seconda doglianza, fondata sulla circostanza di fatto del mancato riconoscimento dei contraddittori, esclusa dagli elementi probatori valorizzati nella pronuncia di merito.
3. Inammissibile per genericità, è il rilievo attinente alla mancata motivazione della determinazione del provvisionale liquidata in favore della parte civile, poiché sì deve osservare che si è trattato di valutazione equitativa del danno morale, circoscritta dal giudice di merito in relazione alle ingiurie sopportate dalla parte, di cui si contesta la congruità, senza individuare elementi valutativi di merito idonei a diversamente valutare tali danni, ingiustamente disattesi dal giudice di merito.
4. Risulta al contrario fondato il ricorso proposto dalle parti civili. Come si è rilevato, il giudice di merito ha limitato i danni liquidabili a quelli derivanti dalle ingiurie, escludendone la presenza in relazione al reato di resistenza, in tal modo misconoscendo la pacifica natura plurioffesiva di tale delitto (per tutte Sez. 1, Sentenza n. 7097 del 02/04/1981, dep. 16/07/1981, imp. Saitta, Rv. 149813), che impone di valutare presenti danni morali anche quale conseguenza di tale reato.
La pronuncia impugnava va quindi annullata sul punto, con rinvio al giudice civile competente per valore e territorio, cui è demandata la determinazione del danno relativo alle delitto di resistenza, nonché delle spese affrontate dalla parte civile per la proposizione del ricorso avverso il capo civile della sentenza in applicazione dell'art. 622 cod. proc. pen.. 5. L'accertamento di inammissibilità del ricorso proposto da ZO, ne impone la condanna al pagamento delle spese del grado e della somma equitativamente indicata in dispositivo alla Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre che alla rifusione delle spese affrontate dalla parte civile per spiegare opposizione al ricorso in questo grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annuita la sentenza impugnata in relazione al capo relativo alla determinazione del danno e rinvia per la decisione sul punto al giudice civile competente per grado e territorio.
Dichiara inammissibile il ricorso del ZO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del presente grado alle costituite parti civili liquidate complessivamente in Euro 2.000, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012