Sentenza 19 febbraio 2004
Massime • 1
È valida l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in udienza, mediante dichiarazione effettuata direttamente dall'interessato e ritualmente verbalizzata dal cancelliere, in quanto essa deve considerarsi equipollente alla sua presentazione in forma scritta, con sottoscrizione della persona legittimata, essendo comunque garantite l'identificazione del soggetto istante e la certezza della provenienza della richiesta, fatta salva la valutazione giudiziale del contenuto della dichiarazione e della sua conformità a quanto prescritto dall'art. 79 d.P.R. n. 115 del 1002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 11060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11060 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19/02/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 970
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 024453/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN TO N. IL 04/09/1957;
avverso ORDINANZA del 14/01/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni dei P.G. Dr. CIAMPOLI per l'inammissibilità.
LA CORTE Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato il ricorso di CO SA avverso declaratoria di inammissibilità di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché non proposta con atto scritto e sottoscritto dall'istante ma semplicemente verbalizzata all'udienza;
visto il ricorso con cui il difensore lamenta violazione di legge, sull'assunto che la mancata previsione della proponibilità dell'istanza oralmente all'udienza non potrebbe interpretarsi come preclusiva di tale possibilità, essendo comunque garantita la certezza dell'identificazione del richiedente con il soggetto nei cui confronti si svolge il procedimento ed apparendo, nel caso in esame, superflue le formalità prescritte per l'ipotesi di presentazione dell'istanza con atto scritto;
ritenuta la fondatezza del ricorso, dovendosi la presentazione dell'istanza in udienza, mediante dichiarazione effettuata direttamente dall'interessato e ritualmente verbalizzata dal cancelliere, ritenere equipollente alla sua presentazione in forma scritta, con sottoscrizione del soggetto legittimato, essendo comunque ed, addirittura, in massimo grado garantite l'identificazione del soggetto istante e la certezza della provenienza della richiesta, in ogni caso documentata in forma scritta mediante la verbalizzazione, che esenta il presentatore dall'apporvi la propria firma, fatta - ovviamente - salva la valutazione giudiziale del contenuto della dichiarazione e della sua conformità a quanto prescritto dall'art. 79 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Genova.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2004