CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2023, n. 14930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14930 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale KATE TASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 14930 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo del 11.3.2021, ha assolto VI ES HI dal reato di concorso in furto di cui al capo b) ed ha confermato la condanna di PE HI per due condotte di furto, in continuazione tra loro (capi a e b). 2. Avverso il provvedimento in esame ha proposto ricorso PE HI, tramite il difensore, deducendo tre differenti ragioni di censura. 2.1. La prima deduzione eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente "oltre ogni ragionevole dubbio": l'imputato è stato ritenuto colpevole dai giudici di merito del furto di un veicolo "Ape" e di attrezzature varie solo perché trovato (nelle prime ore del mattino) sul posto del rinvenimento casuale, da parte della PG, della refurtiva;
gli altri due coimputati sono stati assolti perché il quadro indiziario a loro carico, sostanzialmente analogo a quello costruito nei confronti del ricorrente, è stato ritenuto insufficiente. La motivazione della sentenza d'appello, pertanto, si rivela manifestamente illogica e contraddittoria, oltre che lacunosa, laddove non ha tenuto conto delle spiegazioni dell'imputato volte a giustificare la sua presenza presso i luoghi ove è avvenuto il ritrovamento e non ha risposto all'argomento difensivo relativo alla nota frequentazione criminale del palazzo, circostanza che inquina ulteriormente la valenza degli scarsi indizi a carico del ricorrente. 2.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso eccepiscono violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria sanzionatoria. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1. Sono state depositate conclusioni scritte dal difensore del ricorrente, con le quali si chiede l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura è formulato secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità, nonché manifestamente infondati. Le censure si risolvono, infatti, in una rilettura, non consentita in sede di legittimità, di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. 2 Il Collegio rammenta come, secondo l'orientamento pacificamente accolto dalla Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La sentenza impugnata ha ben chiarito il quadro di gravità indiziaria che ha condotto all'affermazione di responsabilità del ricorrente, precedente proprietario del veicolo APE Piaggio, da lui ceduto alla persona offesa del reato di cui al capo a (SA Di CA) poche settimane prima dei fatti per i quali è processo, e di cui si è impossessato nella notte tra il 15 ed il 16 marzo 2015 (alle 4.00 del 16 marzo, precisamente), per utilizzarlo al fine di derubare la vittima del reato di cui al capo b (Francesco Giglio) di un notevole quantitativo di attrezzi da lavoro. Gli elementi indiziari sono stati chiaramente messi in linea dalle sentenze di merito e, in particolare, da quella impugnata: il contesto spazio-temporale in cui il ricorrente è stato sorpreso dalla polizia giudiziaria (per altre ragioni di controllo presente sui luoghi), nel cuore della notte, lontano dalla propria abitazione, proprio accanto al veicolo denunciato rubato in quelle stesse ore, carico della refurtiva da poco sottratta e in procinto di essere caricato di altra parte delle attrezzature trafugate, giacenti nelle vicinanze;
la circostanza che il veicolo utilizzato per commettere il furto, ed a sua volta risultato rubato, fosse stato, prima, di proprietà del ricorrente, il quale lo aveva venduto lui stesso alla persona offesa e ne conosceva bene alcuni accorgimenti di utilizzo, tra cui l'antifurto artigianale blocca-accensione che è risultato inserito al momento del controllo della polizia giudiziaria e, verosimilmente, poteva essere azionato solo da chi ne conoscesse il peculiare meccanismo;
la circostanza che la motoape avesse apposto un targhino, al momento del controllo, risultato con le stesse iniziali del targhino presente sul veicolo al momento della vendita a SA Di CA (come risulta dalla denuncia di questi); e ciò, in disparte dall'alibi palesemente poco credibile fornito dal ricorrente e, in parte, riproposto nel ricorso. La Corte d'Appello ha distinto la posizione indiziaria del figlio del ricorrente, inizialmente condannato con il padre poiché presente insieme a lui sul posto, assolvendolo, in considerazione del fatto che non si poteva al primo attribuire quella certa relazione con l'indizio fondamentale del tessuto di prova, costituito dalla consapevolezza del meccanismo di antifurto atipico ed inserito nel veicolo APE sottratto al momento del controllo, come invece poteva farsi in relazione all'imputato oggi ricorrente, precedente proprietario del veicolo rubato. 3 ft I giudici di secondo grado hanno collegato tali dati di fatto indiziari in maniera del tutto logica tra loro, segnalando l'inverosimiglianza di tesi difensive volte a sostenere che l'imputato nulla avesse a che fare con i furti scoperti la mattina del 16.3.2015, visto anche che sui luoghi, al momento dell'intervento della polizia, non vi era nessun altro nelle vicinanze e che la presenza del ricorrente (e delle due persone che erano con lui) era, ivi, del tutto fuori contesto. Rispetto a tali elementi logico-fattuali plausibili e assolutamente puntuali e coerenti della motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente ripropone, sostanzialmente, le medesime ragioni dell'atto di appello, così consegnando il ricorso anche al vizio di aspecificità ed a quello di manifesta infondatezza. 3. Sono inammissibili anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso che hanno ad oggetto il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente è stato condannato ad una pena di sei mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a 200 euro di multa, una sanzione attestata sui limiti edittali minimi, tenuto conto anche della riduzione per il rito. La motivazione del provvedimento impugnato ha ben spiegato le ragioni della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e della complessiva dosimetria del trattamento sanzionatorio, evocando la concreta gravità dei fatti, il negativo giudizio sulla personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti specifici e gravi (furti, rapine, ricettazioni, detenzione e porto illecito di armi). Quanto alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., appare sufficiente ricordare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Ed inoltre, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richieda elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; conforme in precedenza Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). I motivi, pertanto, sono manifestamente infondati. 4 de- 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale KATE TASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 14930 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo del 11.3.2021, ha assolto VI ES HI dal reato di concorso in furto di cui al capo b) ed ha confermato la condanna di PE HI per due condotte di furto, in continuazione tra loro (capi a e b). 2. Avverso il provvedimento in esame ha proposto ricorso PE HI, tramite il difensore, deducendo tre differenti ragioni di censura. 2.1. La prima deduzione eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente "oltre ogni ragionevole dubbio": l'imputato è stato ritenuto colpevole dai giudici di merito del furto di un veicolo "Ape" e di attrezzature varie solo perché trovato (nelle prime ore del mattino) sul posto del rinvenimento casuale, da parte della PG, della refurtiva;
gli altri due coimputati sono stati assolti perché il quadro indiziario a loro carico, sostanzialmente analogo a quello costruito nei confronti del ricorrente, è stato ritenuto insufficiente. La motivazione della sentenza d'appello, pertanto, si rivela manifestamente illogica e contraddittoria, oltre che lacunosa, laddove non ha tenuto conto delle spiegazioni dell'imputato volte a giustificare la sua presenza presso i luoghi ove è avvenuto il ritrovamento e non ha risposto all'argomento difensivo relativo alla nota frequentazione criminale del palazzo, circostanza che inquina ulteriormente la valenza degli scarsi indizi a carico del ricorrente. 2.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso eccepiscono violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria sanzionatoria. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1. Sono state depositate conclusioni scritte dal difensore del ricorrente, con le quali si chiede l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura è formulato secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità, nonché manifestamente infondati. Le censure si risolvono, infatti, in una rilettura, non consentita in sede di legittimità, di aspetti probatori valutati dal giudice di merito secondo parametri motivazionali non afflitti da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. 2 Il Collegio rammenta come, secondo l'orientamento pacificamente accolto dalla Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La sentenza impugnata ha ben chiarito il quadro di gravità indiziaria che ha condotto all'affermazione di responsabilità del ricorrente, precedente proprietario del veicolo APE Piaggio, da lui ceduto alla persona offesa del reato di cui al capo a (SA Di CA) poche settimane prima dei fatti per i quali è processo, e di cui si è impossessato nella notte tra il 15 ed il 16 marzo 2015 (alle 4.00 del 16 marzo, precisamente), per utilizzarlo al fine di derubare la vittima del reato di cui al capo b (Francesco Giglio) di un notevole quantitativo di attrezzi da lavoro. Gli elementi indiziari sono stati chiaramente messi in linea dalle sentenze di merito e, in particolare, da quella impugnata: il contesto spazio-temporale in cui il ricorrente è stato sorpreso dalla polizia giudiziaria (per altre ragioni di controllo presente sui luoghi), nel cuore della notte, lontano dalla propria abitazione, proprio accanto al veicolo denunciato rubato in quelle stesse ore, carico della refurtiva da poco sottratta e in procinto di essere caricato di altra parte delle attrezzature trafugate, giacenti nelle vicinanze;
la circostanza che il veicolo utilizzato per commettere il furto, ed a sua volta risultato rubato, fosse stato, prima, di proprietà del ricorrente, il quale lo aveva venduto lui stesso alla persona offesa e ne conosceva bene alcuni accorgimenti di utilizzo, tra cui l'antifurto artigianale blocca-accensione che è risultato inserito al momento del controllo della polizia giudiziaria e, verosimilmente, poteva essere azionato solo da chi ne conoscesse il peculiare meccanismo;
la circostanza che la motoape avesse apposto un targhino, al momento del controllo, risultato con le stesse iniziali del targhino presente sul veicolo al momento della vendita a SA Di CA (come risulta dalla denuncia di questi); e ciò, in disparte dall'alibi palesemente poco credibile fornito dal ricorrente e, in parte, riproposto nel ricorso. La Corte d'Appello ha distinto la posizione indiziaria del figlio del ricorrente, inizialmente condannato con il padre poiché presente insieme a lui sul posto, assolvendolo, in considerazione del fatto che non si poteva al primo attribuire quella certa relazione con l'indizio fondamentale del tessuto di prova, costituito dalla consapevolezza del meccanismo di antifurto atipico ed inserito nel veicolo APE sottratto al momento del controllo, come invece poteva farsi in relazione all'imputato oggi ricorrente, precedente proprietario del veicolo rubato. 3 ft I giudici di secondo grado hanno collegato tali dati di fatto indiziari in maniera del tutto logica tra loro, segnalando l'inverosimiglianza di tesi difensive volte a sostenere che l'imputato nulla avesse a che fare con i furti scoperti la mattina del 16.3.2015, visto anche che sui luoghi, al momento dell'intervento della polizia, non vi era nessun altro nelle vicinanze e che la presenza del ricorrente (e delle due persone che erano con lui) era, ivi, del tutto fuori contesto. Rispetto a tali elementi logico-fattuali plausibili e assolutamente puntuali e coerenti della motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente ripropone, sostanzialmente, le medesime ragioni dell'atto di appello, così consegnando il ricorso anche al vizio di aspecificità ed a quello di manifesta infondatezza. 3. Sono inammissibili anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso che hanno ad oggetto il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente è stato condannato ad una pena di sei mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a 200 euro di multa, una sanzione attestata sui limiti edittali minimi, tenuto conto anche della riduzione per il rito. La motivazione del provvedimento impugnato ha ben spiegato le ragioni della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e della complessiva dosimetria del trattamento sanzionatorio, evocando la concreta gravità dei fatti, il negativo giudizio sulla personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti specifici e gravi (furti, rapine, ricettazioni, detenzione e porto illecito di armi). Quanto alle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., appare sufficiente ricordare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Ed inoltre, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richieda elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; conforme in precedenza Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). I motivi, pertanto, sono manifestamente infondati. 4 de- 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023.