CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2023, n. 20389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20389 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ZO GE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Piscitello Adriana, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Luigi Liguori, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20389 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di Di AR EL per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso in qualità di concorrente extraneus con l'amministratore di Innova ER s.r.I., fallita nel corso del 2015. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione della sua responsabilità concorsuale nella contestata distrazione. In proposito lamenta la difesa che la Corte territoriale non avrebbe identificato il contenuto del presunto contributo causale alla realizzazione del reato effettivamente addebitabile all'imputata, affermando per di più in maniera apodittica che la stessa sarebbe stata consapevole del dissesto della fallita. Ed in tal senso i giudici dell'appello avrebbero illogicamente ancorato tale affermazione all'aggressione subita dalla Di AR, che all'epoca ricopriva un ruolo dirigenziale in seno alla società, nel corso di una vertenza sindacale con il personale dipendente, trattandosi di fatto avvenuto nel 2009, mentre la crisi aziendale sarebbe insorta solo l'anno successivo a causa dell'improvvisa revoca del subappalto la cui esecuzione rappresentava la principale attività di Innova ER. Evento questo intervenuto quando l'imputata già si era allontanata dalla società per motivi familiari, venendo successivamente licenziata addirittura tre mesi prima di ricevere il bonifico della somma ritenuta frutto di distrazione e che comunque, come stabilito in primo grado, ammonterebbe a soli 500.000 euro e non ad oltre un milione, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata facendo riferimento all'originaria contestazione. Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo motivo con riguardo al denegato riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 114 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. La Corte territoriale ha legittimamente fondato l'affermazione della responsabilità sulla consapevole ricezione senza effettiva giustificazione di una somma di rilevante entità. Argomentazione che si rivela tutt'altro che illogica, tanto più che dalle sentenze di merito emerge che l'imputata fino a poco tempo prima del fatto ricopriva un ruolo dirigenziale nella fallita ed era avvinta da vincoli di parentela con l'amministratore della medesima, autore della distrazione. In tal modo i giudici del merito hanno altresì individuato, contrariamente a quanto eccepito, l'effettivo contributo casuale prestato dalla Di AR alla consumazione del reato, rappresentato per l'appunto dall'essersi resa disponibile a ricevere il danaro illegittimamente fatto fuoriuscire dalle casse della società. Né assume valore dirimente che la sentenza abbia fatto riferimento alla maggiore somma originariamente contestata come oggetto della distrazione, posto che quella di 500.000 euro poi definitivamente accertata nel giudizio di primo grado ha comunque il significato univoco attribuito al fatto dai giudici del merito. E' poi irrilevante che l'imputata fosse o meno consapevole del dissesto della società. Infatti, per consolidato insegnamento di questa Corte, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 legge fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non sicinifica che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (ex multis Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume e altro, Rv. 246879; Sez. 5, Sentenza n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). Va peraltro sottolineato che le circostanze evocate dalla difesa per sostenere che la Di AR si fosse di fatto allontanata dalla fallita prima degli eventi che ne causarono il dissesto sono solo assertivamente prospettate nel ricorso. Non di meno deve osservarsi come sia la stessa ricorrente a ricordare che la somma le sarebbe pervenuta alcuni mesi dopo il proprio licenziamento e come questo sia seguito alla crisi in cui la fallita era caduta in ragione della perdita dell'appalto la cui esecuzione costituiva la sua principale attività. Del tutto logicamente dunque i giudici del merito hanno ritenuto l'imputata consapevole della situazione di crisi in cui versava la Innova ER e della conseguente pericolosità per gli interessi creditori della sottrazione alla medesima di cospicue risorse monetarie. 3. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato, atteso che allorquando la condotta distrattiva venga realizzato attraverso la complicità di un terzo che accetta di ricevere i beni distaccati senza causa dal patrimonio societario - sia questi o meno il destinatario finale dell'attività distrattiva - il contributo del medesimo è per definizione 2 tutt'altro che marginale, ma è invece in concreto essenziale, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale. 4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e l'imputata condannata al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 26/4/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Piscitello Adriana, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Luigi Liguori, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20389 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di Di AR EL per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso in qualità di concorrente extraneus con l'amministratore di Innova ER s.r.I., fallita nel corso del 2015. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione della sua responsabilità concorsuale nella contestata distrazione. In proposito lamenta la difesa che la Corte territoriale non avrebbe identificato il contenuto del presunto contributo causale alla realizzazione del reato effettivamente addebitabile all'imputata, affermando per di più in maniera apodittica che la stessa sarebbe stata consapevole del dissesto della fallita. Ed in tal senso i giudici dell'appello avrebbero illogicamente ancorato tale affermazione all'aggressione subita dalla Di AR, che all'epoca ricopriva un ruolo dirigenziale in seno alla società, nel corso di una vertenza sindacale con il personale dipendente, trattandosi di fatto avvenuto nel 2009, mentre la crisi aziendale sarebbe insorta solo l'anno successivo a causa dell'improvvisa revoca del subappalto la cui esecuzione rappresentava la principale attività di Innova ER. Evento questo intervenuto quando l'imputata già si era allontanata dalla società per motivi familiari, venendo successivamente licenziata addirittura tre mesi prima di ricevere il bonifico della somma ritenuta frutto di distrazione e che comunque, come stabilito in primo grado, ammonterebbe a soli 500.000 euro e non ad oltre un milione, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata facendo riferimento all'originaria contestazione. Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo motivo con riguardo al denegato riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 114 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. La Corte territoriale ha legittimamente fondato l'affermazione della responsabilità sulla consapevole ricezione senza effettiva giustificazione di una somma di rilevante entità. Argomentazione che si rivela tutt'altro che illogica, tanto più che dalle sentenze di merito emerge che l'imputata fino a poco tempo prima del fatto ricopriva un ruolo dirigenziale nella fallita ed era avvinta da vincoli di parentela con l'amministratore della medesima, autore della distrazione. In tal modo i giudici del merito hanno altresì individuato, contrariamente a quanto eccepito, l'effettivo contributo casuale prestato dalla Di AR alla consumazione del reato, rappresentato per l'appunto dall'essersi resa disponibile a ricevere il danaro illegittimamente fatto fuoriuscire dalle casse della società. Né assume valore dirimente che la sentenza abbia fatto riferimento alla maggiore somma originariamente contestata come oggetto della distrazione, posto che quella di 500.000 euro poi definitivamente accertata nel giudizio di primo grado ha comunque il significato univoco attribuito al fatto dai giudici del merito. E' poi irrilevante che l'imputata fosse o meno consapevole del dissesto della società. Infatti, per consolidato insegnamento di questa Corte, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 legge fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non sicinifica che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (ex multis Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume e altro, Rv. 246879; Sez. 5, Sentenza n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). Va peraltro sottolineato che le circostanze evocate dalla difesa per sostenere che la Di AR si fosse di fatto allontanata dalla fallita prima degli eventi che ne causarono il dissesto sono solo assertivamente prospettate nel ricorso. Non di meno deve osservarsi come sia la stessa ricorrente a ricordare che la somma le sarebbe pervenuta alcuni mesi dopo il proprio licenziamento e come questo sia seguito alla crisi in cui la fallita era caduta in ragione della perdita dell'appalto la cui esecuzione costituiva la sua principale attività. Del tutto logicamente dunque i giudici del merito hanno ritenuto l'imputata consapevole della situazione di crisi in cui versava la Innova ER e della conseguente pericolosità per gli interessi creditori della sottrazione alla medesima di cospicue risorse monetarie. 3. Il secondo motivo è invece manifestamente infondato, atteso che allorquando la condotta distrattiva venga realizzato attraverso la complicità di un terzo che accetta di ricevere i beni distaccati senza causa dal patrimonio societario - sia questi o meno il destinatario finale dell'attività distrattiva - il contributo del medesimo è per definizione 2 tutt'altro che marginale, ma è invece in concreto essenziale, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale. 4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e l'imputata condannata al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 26/4/2023