Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2002, n. 8475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8475 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
084 75/02 REPUBBLICA IT LIA INN ME L POPOLO .... LA CO PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE diritto di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: neperficie Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 19911/99 Cron.23366 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere Rep. 1747 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.25/01/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 64 SE NTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 30 sul ricorso proposto da: 14610.2007 IL CANCELLIERE it CC EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARIO FANI 106, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO ROSSI, difesa dall'avvocato BERNARDO BOTTINELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 3 LAGHI SOC SRL, in persona del legale rappresentante Geom. DELLA TORRE GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA PZA CAVOUR 25, presso lo studio dell'avvocato FRANCO VESPERINI, che lo difende unitamente '2002 all'avvocato FRANCESCO RONCHI, giusta delega in atti;
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- controricorrente -
-1- avverso la sentenza n. 3307/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 11/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito 1'Avvocato VESPERINI Franco, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. й и щ и п -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Varese, accogliendo parzialmente la domanda proposta, con atto di citazione notificato il 24 gennaio ed il 7 febbraio 1991, dalla Società 3 Laghi S.r.l., con sede in Lavena Ponte Tresa, nei confronti di EL CH, accertò l'efficacia della scrittura privata del 1° novembre 1988, in virtù della quale la convenuta aveva costituito a favore dell'attrice il diritto di superficie consistente nell'edificare nel sottosuolo di un terreno di sua proprietà determinati boxes in muratura;
rigettò, invece, la domanda riconvenzionale volta al risarcimento del danno che la convenuta assumeva essere stati cagionati al giardino di sua proprietà nel corso dei lavori eseguiti dall'attrice, alla demolizione di un box costruito in più rispetto al previsto ed alla messa in opera, come pattuito dalle parti т nell'ambito della previsione del corrispettivo per и в и la costituzione del diritto di superficie, delle finestre del piano terrenoinferriate alle д dell'edificio di proprietà dell'attrice. Propose gravame la soccombente convenuta, ma la Corte d'Appello di Milano, con sentenza resa in data 11 dicembre 1998, ha rigettato il gravame, 3 appellata avesse escludendo che la società costruzione dei boxes, rispetto ecceduto, nella alle previsioni contrattuali, che avesse e che danneggiato il giardino nel corso dei lavori puntualmente gli obblighi non avesse adempiuto assunti a titolo di corrispettivo. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la CH, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso la Società 3 Laghi S.r.l., che deposita anche memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1988 cod. civ., in relazione agli artt. 1703 e sgg. cod. civ., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha rigettata la domanda riconvenzionale, non avendo considerato che la "3 Laghi", non solo si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte, ma non т и aveva neppure provveduto al pagamento di somme non в о contestate e riconosciute né aveva offerto di м farlo. Tale riconoscimento, ad avviso della ricorrente, è provato dalle lettere inviate dal legale della "3 Laghi" prima del giudizio;
in particolare, dalla lettera in data 13 giugno 1990, con la quale si riconosce il diritto della CH al rimborso della somma di £.
7.054.975 alla piantumazione del giardino. relativa Sennonché, la Corte d'Appello, non solo trascura tale dato, ma ritiene anche che il giardino sia stato ripristinato a spese della società. La censura è inammissibile. Risulta dalla sentenza impugnata che il motivo d'appello (il secondo), con cui si riproponeva la questione del risarcimento dei danni che si assumevano arrecati al giardino, fu fondato sul riconoscimento del relativo debito, che la "3 Laghi" avrebbe operato col documento n. 16 del fascicolo dell'appellante. La censura fu respinta dal giudice d'appello sul rilievo che, contrariamente a quanto si sosteneva dall'appellante, quel documento non и conteneva un riconoscimento di debito ma solo un в accenno all'entità della spesa occorrente per и ч lavori di ripristino del giardino. Ciò premesso, si Osserva che, se la lettera dell'Avv. Ronchi, che ora viene indicata col n. 14 del fascicolo, coincide col documento esaminato dalla corte di merito, la censura è inammissibile 5 perché volta a provocare una diversa valutazione del contenuto del documento, senza la denuncia della violazione di norme ermeneutiche. Se, invece, si tratta di due documenti diversi, l'inammissibilità della censura si collega alla qua novità della Gensurar, derivante dalle nuove ragioni, fondate su nuovi elementi di fatto, poste a suo fondamento. Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2735 cod. civ., in relazione agli artt. 1703 e sgg. cod. civ., adducendo che l'interpretazione del complessivo contenuto della corrispondenza intercorsa prima del giudizio tra i rispettivi legali delle parti avrebbe dovuto convincere che la "3 Laghi", a mezzo del proprio legale, aveva confessato, non solo il proprio obbligo al risarcimento del danno arrecato al giardino, ma anche la richiesta sostituzione delle ет. inferriate, l'occupazione di una maggiore estensione di sottosuolo per la costruzione dei в и boxes e la distruzione della pianta di agrifoglio. ч concessione, proveniente dal legale Tale incaricato dell'assistenza anche in virtù della procura resa а margine dell'atto di citazione, evidentemente rilasciata prima dell'instaurazione 6 della lite, doveva imputarsi alla stessa "3 Laghi". Sennonché, rileva la ricorrente, compiuta della l'interpretazione corrispondenza dalla Corte d'Appello non è complessiva ma incentrata sull'esame, peraltro sintetico e condotto secondo criteri non logici, di ciascun documento. La censura è inammissibile. Invero, la ricorrente non indica le ragioni per globale dei documentiun'interpretazione cui costituenti la corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti prima del giudizio sarebbe stata più aderente alle necessità imposte dall'istruttoria del caso. Non solo, ma essa omette anche di denunciare e dimostrare le violazioni di norme interpretative eventualmente compiute dalla corte di merito per pervenire ad un'interpretazione che, come essa т lamenta, misconosce il contenuto confessorio di и в quei documenti, per attribuire loro significato e и valore diversi, quale quello di una proposta ч transattiva (doc. n. 17) о di una indicazione dell'entità della spesa occorrente per i lavori di ripristino del giardino (doc. n. 16). Senza dire, peraltro, che una parte della pretesa confessione 7 stragiudiziale verterebbe, non già su circostanze storiche, bensì su valutazioni e riconoscimenti di di responsabilità, che non solo suscettibili confessione. Col terzo motivo la ricorrente, lamentando erronea e/o omessa valutazione delle prove dell'art. 2697 cod. civ.,documentali ai sensi Osserva che la Corte d'Appello, con un esame dei documenti processuali caratterizzato da errori ed omissioni, non ha considerato che: a) la lettera del 22 marzo 1990 (doc. n. 10) costituisce la prova che la questione dello spiantamento della pianta di agrifoglio restava aperta, non avendo, la "3 Laghi", provato che l'eliminazione della pianta era stata richiesta da essa ricorrente e che, comunque, le intese contrattuali ne imponevano la sostituzione, anche in considerazione del non contestato interesse di essa ricorrente alla pianta т и в stessa;
b) la lettera del 13 giugno 1990 (doc. n. и 14) prova che la "3 Laghi" si era obbligata al ч pagamento delle fatture prodotte in giudizio;
c) la corte di merito ha completamente omesso di valutare il documento n. 2, mai contestato ex adverso, che rappresentava l'ubicazione dei boxes;
il doc. n. 14, col quale la "3 Laghi" riconosceva che erano 8 stati realizzati nove boxes di larghezza inferiore a quella prevista, anziché otto, di larghezza maggiore;
il documento n. 16, anziché di mq. 156, come poi accertato, ed, infine, la richiesta di "convalida" del mutato stato dei luoghi proveniente ex adverso. La censura è inammissibile. E' noto che la deduzione di un vizio della motivazione non può mirare а sollecitare il riesame, da parte del giudice di legittimità, del merito della vicenda processuale, ma solo il controllo, coerente con i limiti istituzionali del giudizio affidato alla Suprema Corte, sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico- formale della motivazione. In particolare, la denuncia dell'omesso esame di elementi probatori è consentita solo quando, per la loro decisività, tali elementi risultino idonei т и a far ritenere che, se esaminati dal giudice di в merito, lo avrebbero, con certezza, indotto ad una и ч diversa decisione. Il motivo in esame, invece, si pone in maniera trasparente al di là di tali limiti, poiché su ciascuna delle questioni cui le varie censure si riferiscono omette di verificare la correttezza 9 giuridica e la congruenza logica della motivazione data dal giudice d'appello, preferendo rappresentare le conclusioni cui si sarebbe potuto pervenire Nella base delle risultanze dei documenti, il cui esame si assume omesso. Ma, a prescindere dal rilievo che, come risulta dall'esame dei precedenti motivi, taluni di quei documenti sono stati esaminati dalla Corte errore in cui cade la d'Appello, l'ulteriore quello di fondare la propria ricorrente valutazione di merito esclusivamente su detti documenti, senza porsi il problema di confrontarla con quella data dalla sentenza impugnata (che, peraltro, per tutte le questioni trattate, tale problema si pone con riferimento a taluni documenti), per verificare, come doveroso, se, tenuto conto del contenuto dei documenti, la т decisione sarebbe stata sicuramente diversa. и в Sicché, una volta esclusa, come dimostrato sub и 1°) e 2°), l'ammissibilità delle censure relative ч al preteso contenuto ricognitivo e/o confessorio di detti documenti e considerato che neppure la ricorrente evidenzia concretamente vizi logico- giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, non resa che ribadire l'insegnamento di 10 questa Suprema Corte, secondo cui spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito "di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllareu l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno ° all'altro dei mezzo di prova acquisiti" (sent. n. 4916 del 15 aprile 2000). Col quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2932, CO. 2°1 cod. civ., adducendo che, poiché la "3 Laghi" non eseguì le proprie obbligazioni, pur riconosciute, о non fece offerta di eseguirle, la domanda principale doveva essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 2932, co. 2°, cod. civ. т и dimostrata Osserva la Corte che la в inammissibilità delle censure relative al preteso и riconoscimento di debito da parte della "3 Laghi" ч od alla valutazione delle risultanze processuali concernenti l'adempimento, da parte della stessa "3 Laghi", delle controprestazioni cui si era obbligata impone il rigetto di quest'ultima 11 censura. E evidente, invero, che, se la "3 Laghi" adempì esattamente le obbligazioni assunte, correttamente è stata accolta la domanda principale, volta all'adempimento in forma specifica dell'obbligazione legata da nesso di corrispettività con le obbligazioni assunte dalla "3 Laghi". Conclusivamente, il ricorso va rigettato e, pertanto, secondo l'ordinario criterio, la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 109T129.11
P.Q.M.
456T 30,99 + La Corte rigetta il ricorso e condanna la LOT.EST. 160,10 12,00 ricorrente a rimborsare alla controricorrente le довт 172,10 spese del presente giudizio, che liquida in T O complessivi 1174,00, di T cui euro 1050,00 euro per onorari di difesa. Così deciso in Roma, addi 25 gennaio 2002, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile. He Previderte 4 Courigliere est. коп и IT IL CANCELLIERE C1 larico a 2 Co POSITATO IN CANCELLERIA INGANGU. 2002 ORoma P IL CANCELLIERE C1 12 E D lolezco