Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2002, n. 5152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5152 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPE05 1 52/ 0 2 Re REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto ACCERTAMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE TRIBUTARIO NON OPPOSTO E SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2546/00 Angelo GRIECO Presidente Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere - Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere 15183 Cron. Rep.Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 09/01/2002 ConsigliereDott. Aniello NAPPI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 79910 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO METFER SpA, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso l'avvocato RITA GRADARA, che lo rappresenta unitamente all'avvocato GASPARE FALSITTA,e difende 2002 giusta procura in calce al controricorso;
16 - controricorrente avversO la sentenza n. 2701/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente, l'Avvocato Dolfin, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità о il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso 15.X.1985 1'Amministrazione delle Fi- nanze dello Stato propose dinanzi al Tribunale di Mila- no opposizione allo stato passivo del fallimento della र्ड società Met. Fer. S.p., a., dal quale erano stati esclu- si i crediti di L. 871.885.000 e L. 5.054.442.000, per دلیان Iva, interessi e pene pecuniarie, relativi agli anni 1978 e 1979 corrispondenti il primo ad un terzo del- l'imposta e l'altro a due terzi dell'imposta ed agli - giusta accertamenti notificati al curatore accessori della fallita, il quale ultimoe all'amministratore aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria, che lo aveva respinto. Il curatore resistette alla opposizione e il tri- 2 bunale, con sentenze 13.12.1990 nn. 8703 e 8704, rile- vato che le imposte erano state definite per condono e che l'Ufficio Iva di Milano aveva ottenuto а causa di tale definizione la insinuazione al passivo di crediti per L. 70.614.000 in via privilegiata e per L.
8.474.0009 in via chirografaria, dichiarò cessata la materia del contendere e compensò le spese del proces- So. Fu impugnata dalla Amministrazione finanziaria la seconda sentenza, relativa alla pretesa di crediti per L. 5.054.442.000, sul rilievo che il condono non copri- va le infrazioni in questione;
che l'accertamento a ba- se di essa era divenuto definitivo ed era inoppugnabi- le, che la giurisdizione delle commissioni tributarie è preclusiva di ogni indagine di merito. Il curatore contestò tali assunti, in particolare negando che si fosse formato un giudicato a lui opponi- bile, non equivalendo ad esso la definitività dell'ac- certamento per mancato ricorso alla commissione tribu- taria. La Corte di Appello di Milano con sentenza 19.4.1995 respinse l'appello, ritenendo che equivalesse al giudicato interno quello che si era formato sulla sentenza n.8703/1990, di cessazione della materia del, contendere, per una quota di credito vantato dall'Ammi- 3 La nistrazione finanziaria. Questa Corte di Cassazione, sul ricorso della Amministrazione finanziaria, cassò quella decisione, affermando l'autonomia dei due giudi- zi ed escludendo il giudicato interno, e rinviò per il merito ad altra sezione della corte di appello, la qua- le, con sentenza 5.11.1999, ha riformato la sentenza. 8704/1990 del tribunale e respinto la opposizione dallo stato passivo proposta dalle Finanze dello Stato, che ha condannato alle spese del processo di cassazione e di rinvio. Ha ritenuto la corte di appello che l'accertamento tributario posto a fondamento della domanda di ammis- sione al passivo sia nullo, giacché la domanda di defi- nizione automatica dell'Iva, proposta ai sensi del- l'art. 28 L.
7.8.1982 n. 516, per i periodi di imposta per i quali non erano stati in precedenza notificati avvisi di accertamento e rettifica, aveva privato l'Am- ministrazione dello Stato del potere di accertamento, a norma dell'art.32 commi 1° e VI° di tale legge. Per ef- fetto della istanza di condono era stato ammesso al passivo in via definitiva il credito e ciononostante era stato notificato l'accertamento, che, benché non impugnato dinanzi alle Commissioni tributarie, era sta- to disatteso dal giudice delegato e dal tribunale fal- limentare, trattandosi di atto amministrativo non assi- 4 milabile al giudicato, come dimostrato dagli artt. 68 DPR 287/1992, 2 quater L. 30.11.1994 n. 656 e dall'art. 1 D.M. 11.2.1997 n. 37, che disciplinano l'autotutela della Amministrazione finanziaria anche in pendenza di giudizio e in caso di non impugnabilità degli atti il- legittimi e dunque anche nei riguardi di accertamenti resisi definitivi per mancata impugnazione. Ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazio- ne dello Stato con quattro motivi;
ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, il fallimento, che ha eccepito la inammissibilità del gravame per man- cata esposizione dei fatti di causa. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la ca- renza di potere del giudice ordinario sulle questioni poste a fondamento della pronuncia, con riferimento sia al petitum che alla causa petendi%;B la violazione e fal- sa applicazione degli artt. 1 e 16 DPR 26.X.1972 n.636 e degli artt. 92 e SS. L.F.; nonché la insufficiente ed illogica motivazione su punti decisivi della controver- sia. Lamenta che la corte di merito abbia ritenuto di poter giudicare sulla validità dell'avviso di rettifi- ca, benché la cognizione a riguardo sia riservata al giudice tributario, ai sensi dell'art. 1 DPR 636/1972, 5 sostituito dall'art. 2 D.Lgvo 546/1992, nel termine d legge, oltre il quale l'atto diviene come nella spe- cie era divenuto - definitivo, senza possibilità per altro giudice di poterne conoscere, sia pure per altri fini, nemmeno in via incidentale, in quanto la cogni- zione della legittimità dell'atto di rettifica non in- dividua una mera questione incidentale, conoscibile dal giudice ordinario senza forza di giudicato, ma forma oggetto di una vera e propria causa pregiudiziale, da devolvere necessariamente alla cognizione del giudice competente. Conseguentemente il controllo del giudice delegato deve essere esercitato solo sulla validità formale del titolo e non pure sul fondamento sostanzia- le della pretesa della Amministrazione. Con il II° motivo la ricorrente denunzia la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2909 C.C. e dei principi in tema di giudicato e la motivazione insuffi- ciente, contraddittoria ed illogica su punti decisivi della controversia, in particolare rilevando che, pur avendo considerato che il giudicato è limite alla pote- stà del giudice delegato di decidere, la sentenza impu- gnata aveva pretermesso che era passata in giudicato nei confronti della società fallita la sentenza dei giudici tributari e omesso poi di trarre da ciò le de- bite conseguenze. 6 E, posto, infatti, che in pendenza di fallimento gli organi della società possono agire giudizialmente a difesa degli interessi sociali, nella inerzia del cura- tore fallimentare, non è sostenibile né che il giudica- to sia insufficiente per carenza di legittimazione pro- cessuale di chi ha agito in rappresentanza della socie- tà, né che la sentenza riguarda la società e non il fallimento, perché esso non è soggetto distinto dalla prima. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 32 L.
7.8.1982 n. 546, dell'art. 68 DPR 287/1992, dell'art. 2 quater L. 656/1994 e del D.M. 11.2.1997 n.37, nonché la omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Lamenta la apoditticità della affermazione contenu- ta nella sentenza impugnata circa la illegittimità del- हु l'avviso di rettifica, in quanto successivo alla doman- da di condono, senza considerare che la rettifica era conseguita alla rilevazione della inesistenza di opera- zioni fatturate e riguardava il recupero di somme che non erano in nessun modo inquadrabili nel sistema impo- sitivo dell'Iva, perché relativa non all'attività eco- nomica della società ma ad una attività fraudolenta ed illecita. 1 Con il IV° motivo sono denunziate la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché la in- sufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione sulla condanna di essa ricorrente alle spese del pre- gresso grado di giudizio di legittimità, in cui era ri- sultata vittoriosa. Il ricorso è inammissibile. Dispone l'art. 366 n.3 c.p.c. che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, sebbe-e, l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
ne per soddisfare tale requisito non è necessario che la esposizione dei fatti costituisca una premessa auto- noma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né OC- corre una narrativa analitica e particolareggiata, tut- tavia è indispensabile che dal contesto dell'atto (cioè dalla sua lettura, escluso l'esame di altri documenti, compresa la sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del fatto sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la por- tata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice а quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. 7131/2000; 5492/1999; 4998/1999; 9656/1997; 9801/1996; 2796/1994). A tale disposizione normativa, sulla quale si fonda 8 il principio di autosufficienza del ricorso, non risul- tano essersi conformate le deduzioni della Amministra- zione dello Stato, che, dopo avere premesso che " la Corte di Appello di Milano ha emesso tra le parti in- dicate in epigrafe la sentenza che di seguito si ripro- duce, ad illustrazione dei presupposti di fatto e di diritto della presente causa", ha mancato di riportarne il testo ed è passata alla proposizione e discussione dei motivi di gravame, senza che in qualche modo risul- tino evidenziati i fatti processuali interni ed esterni al giudizio, sui quali le doglianze sino state formula- te. Nel ricorso, infatti, che censura la decisione del- la corte territoriale per avere ritenuto " di essere giudizialmente competente a conoscere le questioni re- lative alla validità dell'avviso di rettifica", si omette del tutto di rappresentare i fatti e la loro cronologia, lo sviluppo processuale e l'esito dell'atto tributario, quali siano state le ragioni di credito e a che titolo, quale il percorso giurisdizionale compiuto e con quale esito specifico presso l'A.G.O., dal primo grado in poi, quale la ratio decidendi della sentenza di appello, di cui si è chiesto l'annullamento, in par- ticolare con riguardo alle sue connessioni con il pote- re di autotutela dell'Ufficio tributario, evocato nei motivi di ricorso, quale sia stata la relazione tra l'avviso di rettifica ed il condono che si assume pra- ticato dal contribuente e quale la relazione cronologi- ca tra i due atti, quali, infine, i risultati della istanza di ammissione al passivo fallimentare, in rela- zione a tale condono. Circostanze tutte che si desumono dalla sentenza impugnata e dal controricorso e che ri- sultano esposte nella parte in fatto della presente de- cisione e la cui omissione rende il mezzo di impugna- zione inammissibile. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
compen- sa le spese processuali. Roma 9.1.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente r Donato Plenteda Angelo GriGrieco prico ama Sezione Civite Depositato in Cancelleria IL CART Luisa M 1 1 IL CANCELLIERE 10