Sentenza 12 luglio 1999
Massime • 3
In tema di abusiva edificazione, non può essere ritenuto atto equipollente al rilascio della concessione in sanatoria, ai sensi degli articoli 13 e 22 della legge 28.2.1985 n. 47, la missiva con la quale si comunicano gli oneri concessori, se con essa il destinatario è stato semplicemente invitato a recarsi negli uffici competenti, allo scopo di espletare la procedura per il rilascio della suddetta concessione. Invero, perché l'attività o il comportamento della pubblica amministrazione possano essere ritenuti equipollenti ad un formale provvedimento abilitativo, occorre che sia manifestato, in maniera univoca, la volontà di rilasciare l'atto. (Nella fattispecie, la Corte, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha rilevato che era carente la comunicazione dell'assenso dell'autorità comunale all'inizio dei lavori e che, pertanto, la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione non poteva qualificarsi come provvedimento implicito).
Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente e la permanenza cessa con la ultimazione dell'opera, ivi comprese le rifiniture. D'altronde, la particolare nozione di "ultimazione", contenuta nell'art 31 della legge 28.2.1985 n. 47, è funzionale ed applicabile solo in materia di condono edilizio e non anche per stabilire in via generale il momento consumativo del reato.
In tema di notificazioni, l'obbligo di effettuare ricerche, sia nella residenza, sia nel luogo di lavoro dell'imputato non detenuto, sussiste solo nel caso in cui anche questo ultimo sia noto, giacché, altrimenti, può essere utilmente effettuata la notifica ai sensi dell'art. 157 comma ottavo cod. proc. pen., che prevede notifica mediante deposito nella casa comunale. (Vedasi Corte cost. sentenza n. 346 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/1999, n. 11808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11808 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1999 |
Testo completo
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1 1 8 08 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica a. 1/2/7/8/ del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ze SEZIONE PENALE SENTENZA
N. 9765 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. PIOLETTI Giovanni
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere REGISTRO GENERALE
->> N.19323 2. » MANN: NO RO CE
3. GRILLO Carlo
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NOVARESE Francesco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4. >>>>> UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA
3000per diritti sul ricorso proposto da FA SA IL CANCELLIERE
UT il 16 dicembre 1939 M. a
LIRE 3000
CANCELLERIA avverso la sentenza della Corte di affells CHO66610
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di Catania del 12 febbraio 1999 UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. Ne per diritti L. 3609
19 MAG. 2000 jl
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, IL CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Att. A REN20
che ha concluso peril ripette dil score
Udit i difensor
LIRE 3000 CANCELLERIA Svolgimento del process
Paraul RE ha proposto sloorso per ON avverso la sentenza della
Corto di appello di Catenin, emessa in data 12 febbraio 1900, con la qualo veniva condannato i reati di costruzione abusiva in violazione della normativa sulle opore in zona sismica, deducendo quali motivi la violazione dell'art.157 c.p.p , poichè 12 notifion ora mulla, in quanto non erano state effettuato le ricerche sul luogo di lavoro, l'erronca applicazione della legge n.47 del 1985, poichè non ora state avanzata domanda di condono odilizio, ma di ri cco di concessiono in sanatoria ex artt. 10 c 20 1.ult. cit., sicchè la comunicazione degli oneri di concessione da corrispondere effettuata dall'uf-
ficio tecnico equivaleva a detto rilascio, ocoondo stata accertata la c.d.
doppia conformità, c l'erronca applicazione dell'art. 157 c.p., giacchè la permanenza del reato di costruzione abusiva non poteva ritenersi cessata con l'ultimasione dei lavori, ivi comprese le rifiniture, perchè si trattava di un capannone rurale, il quale non doveva sosure pavimentato o intonacato.
Motivi della decisione
I motivi addetti sono infondati, sicchè il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Occorre trattare le diverse censure con un ordine logico-giuridico differente,
giacchè,ovo fossero fondate quelle relative all'intervenuto rilascio della concessione in sanatoria di cui al capo I ed alla prescrizione del reati,
sarebbe inutile la trattazione dell' altro almono por 11 soato di cui alla legge n. 47 del 1995 in ordine alla prima cauod estintiva.
Ciò posto,quests Corte può compulsoro gli atti processuali, poichè d otata invocata una causa estintiva del reato, sicchè dovrebbe applicarsi l'art. 129 . . . llevare che comunicazione dell1 1 87 ד. con equivale al llaccio dol provvediments abilitativo.
A tal ilguardo è noto che dottrina giurisprudenza, soprattutto quella ammi-
nistrativa,si sono occupati della problematica relativa alla possibilità di dall'organo deputato rilascio il valore di concessione edilizia cice alimente. attribuiro ad alcuni atti provenienti dalla pubblica amministrazione e/o che a comportamenti o atti della P.A possano son ritenuti equipollenti a questo provvedimento abilitativo, od hanno adottato variegate soluzioni.
Tuttavia l'orientamento provalente, fondato sul principio di tipicità dell'atto amministrativo e sulle difficoltà derivanti dal c.d. provvedimento implicito,
esclude rilevanza al differenti comportamenti o atti (cfr. Cass. sez. III 5
aprile 1982, Rota in Cass.pen.Mass. 1983,406 e Cons. Stato sez.V 27 novembre
1901 n.607 in Riv.glur.ed. 1982,I,109 cui addo Cass. suz.III 3 aprile 1996
n.3134, Peretti rv.204291 = Cons.Stato ocz.V 19 febbraio 1996 n.211) a meno che dall'atto o dal comportamento non uppala in maniera univoca la voluntà della
P.A. di rilasciare l'atto (Cons. Stato sez. V 21 maggio 1084 in Cons. Stato
1084,1,554 ),sicchè, ove non esista anche la comunicazione di proprio assenso all'inizio del lavori, lo richiesta di pagamento dei contributi per oneri di urbanizzazione contenuta in uns alta, on pvt qualificarsi come provvedimento implicito di concessione edilizia (Cons. State Ad plen. 15 marzo 1989 n.5 in
Taro umm. 1980,402).
Pertanto non pat, comunque, osoro ritenuto atto equipollente al rilascio dolla concessione edilizia in sanatoria ex artt. 10 e 22 1. n. 47 del 1985 la lettera con cui si determinano e si comunicano gli oneri concessori, della qualc tratta il ricorso, giacchè il ricorrente veniva invitato a recarsi presso l uffici comunali "allo scopo di espletare le ulteriori procedure por 11 ritiro della Concessions Edilizia", che non risultano svolte.
Esclusa ogni rilevanza w dotts communicatore, dimostrata vioppiù dall'omessa
1 produzione in sede di legittimità della formale concussione, non noppure
Fondato 11 motivo altiscate alla pr oizione dei reali.
Ed invoro, secondo salforme plurisprudence di questa Corto (Cass. sez.III
maggio 1994 .5654,Imperato rv.190125 cui addo Cass. sez.III 29 gennaio 1999
0.1210, Spagnuolo . 212834) 11 rcato di costruzione abusiva ha natura perma-
mente a la permanenza cossa con l'ultimazione dell'opera ivi comprese le rifiniture,giacchè la nozione di altimozione contenata nell'art.31 1.n. 47 dol
1985 à funzionale od applicabile solo in materia di condono edilizio (cfr.
Caub.
2.III 28 novembre 1905 .11404,7.g. in prec. Di Glov ni v.203019).
Non ignora il collogio qualche isolata decisione (Cass. sez. III 27 ottobre
1000 .0722, La Corba & Cape Jez. I 23 marzo 1904 n. 581,P.M. in proc. Centile
.106849 ) con cui si co ma rilevanza alle oper: interne, ai fini dall'individuazione dell'epoca di cessazione della permanenze, overo
distinto a seconda della destinazione d'uso dell'immobile , ma è sufficiento)
obiettare che la filma promuncia particellizza l'intervento odilizio o parte da una concezione erronca delle c.d. opore interne previste dall'art.26 1. n.
47 del 1985, la cui disciplina logicamente è applicabile solo ove esista già un immobile e non quando questo deve essere ultimato, mentre l'altra, oltre a non considerare la visione globale Colla costruzione edilizia, prevode, senza aloon aggancio normativo, un differenziato regime per l'edilizia residenziale)
in ordine alla cessazione delle permanenza.
Pertanto, essendo stata pronunciata la sentenza del Prstore di Vittoria 11 00
ottobed 1907, in proscrizione più breve maturerà il 20 ottobre 1990. 1:
Rilevata l'insussistenza di detto cause cotintive, per quel che concerne
3 quella processuale bisogna osservare che l'obbligo di effettuare le ricerche sia nella residenza sia nel luogo di lavoro dell'imputato non detenuto sussi-
stu soltanto ove anche quest'ultimo ola noto, giacchè altrimenti può ossore utilmente offettuata la notifica ai sensi dell'art.157 c.p.p. in virtù di VI 15 dicembre 1927 quanto prescrive l'ottavo comma (cfr. Cuas. sez.
1.11472,Nardelll 17.200219 citata in loco sotto 11 vigore del pregio250
codice di rito Cass. scz.III 30 ottobre 1970 n.937 in Rep. Trib. 1972,5603).
Pertanto, poichè stato dedotto a rizio processuale à possibile procedere all'esa dogil otti a ditto limitato fins. Orbon,nella fattispecie non era noto il luogo di lavoro del preverite, giacche in atti ai fa riferimento solo ad una contrazione in contrada Berdia Vecchia e non in via Evangelista Rizza n.320,domicilio indicato in ricorso a presso 11
quale stato notificato l'estratto contumaciale, mentre persino la comunica-
zione dell'U.T.C. circa 11 calcolo degli oneri concessori e dell'oblazione à
stata inviata in via Bologna n.246, residenza anagrafica del ricorrente, cui è
pervenuta a conoscenza, perchè prodotto in gludizio, Pertanto, giustamente la notificazione è stata offettuata con le forme in quello di residenza. Non assume neppure rilievo il fatto che dopo aver effettuato i due accossi, 57 dell'art157 eseguito il deposito dell'atto presso la casa comunale ed affisso l'avviso di deposito alla porta della casa di abitazione dell'imputato, secondo quanto dell'art.157 .p.p.14 comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, regolarmente dispone l'ottavo comma effettuate non ha avuto esito, poiché la raccomandata non è stata ritirata od stata restituita al mittente, dopo dieci giorni, per compiuta giacenza.
Ed invers, nella fattispocio, non può trovare applicazione la sentenza della
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Corto Costituzionale n. 340 del 1998, perchè concerne la notificazione a mezzo posta e lene n. 800 del 1982 c non quella personalmente eseguita dall' uffi-
ciale gludiziario nelle forme ordinarie ad imputato non detenuto (cfr.in termini Cass. soz. IV 19 marzo 1999 n.3620, Testino ed altri rv.212903 e con motivazione perplessa, poichè si riferisce alla violazione dell'art. 157 c.p.p.
e, poi, tratta della notificazione a mezzo posta, sicchè sembra confondere le k duu difformi tipologie, contemplate all artt. 157 e 170 c.p.p. C . s. III
42. 20 pills 1000 dop. 5 luglio 1999, Di Bernardo).
Infatti, escluso che nella fattispacle, poichè non si è in presenza di una decisione passata giudicato ovvero di altro evento cui l'ordinamento ricol-
Joge i molidamento del rapporto processuale, 11 modesimo si possa riteners esaurito e, quindi, ininfluents le discussione sulla sentenza della Consulta
13 febbraio 1000 n.1000 in Oazz.glur.1999 m. 11,II,20), bisogna considerare che
1
In stonsa statu roca con riferimento l'art.140 c.p.c. considerato "tortium comparationic" i sviluppa con cadenze tipicamente civilistiche.
Pertanto, come a volte accade in ti ultimi tempt (ex.gr. Corte Cost. n.497
del 1995), le decisioni della Corte Costituzionale devono essere Interprotate
noo coltanto sulla base del dispositivo ma anche dell'iter motivazionale)
svolto ed, in alcuni casi, di successive pronunce chiarificatrici (vodi vicondal della cullità del decreto di citazione dinnanzi al Protoro su indicata s successive sentenze nn. 101 a 114 dal 1997), sicchè, in questa sentenza, occorre innanzitutto considerdie 11 differente interesse del notificante in sede civile penale, il diverso contenuto dell'atto, i difformi valori sottesi ed
11 diversificato ambito di applicazione (art.1 1. n. 890 del 1982).
Peraltro dallo stesso dispositivo risulta che l'illegittimità costituzionale
Impinge l'art. O secondo e terzo comma della legge n.890 del 1982 e, quindi,
non può ostendersi ad altr. norme quali ad esempio l'art.157 c.p.p., in cui la disciplina è del tutto difforme e l'utilizzazione dell'istituto della compiuta giacenza disconde dall'art. 10 della legge citata.
Infatti quest'ultima norma estende lo regole della legge 20 novembre 1982
4.990 all comunicazione da eseguire in forma di raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, in quanto compatibili, sicchè l'estensione concerne le modalità e non gli effetti dalla notificazione.
k Du! justo,00condo quanto risulta dagli stesal atti preparatori, questa diopocisions, in uno con quella di c at successiva bit. If poliora turdi..
rimedio a due sootenze della Carte Costituzionale (a.77 del 1972 . 170
1976), che avevano dichiarate costituzionalmente illegittimo l'art.169 c.p.p.
1000 ispettivamento nella parte in cui facove decorr_re gli effetti della notificazione in caso di deposito dell'atto nella casi comunale per b a del destinatoric dalla data dell'inolto invece che da quella della ricuzione ed in quella in cui non prevedeva quale elemento integiante e sostanziale dolla prima notificabione proeso 11 portions la comunicablone do Inviant at destinatario a mezzo di lettora raccomandata, o tendera a superare il contra-
sto Interpretative criluppatori circa le modalità e l'onore probatorio insou-
bonte per dimostrare la ricezione dalla raccomandata.
Portanto, in questo limitato caso, deve essere Intosa l'espressione "in quanto compatibili" contenuta nell'art.10 1. cit., dimostrandosi vieppiù la diversità tra notificasión e mezzo posta e modalità inerenti ad altre tipolo gio di notifica, preferite in materia penale dal legislatore del 1982 a diffe-
reza del lettore civile in cui il mezzo postale à obbligatorio per la notifi cazione di atti da queguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio.
Inoltre differents à la situasione processuale derivante dalla restituzione al mittente della comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto nella casa comtual Col luogo di i sidenza da quella relativa ad identico rinvio at mittento, che nel processe civile à una parte private.com un interesse antago nista del plage contenente l'atto di oltazione o comunque la vocatio in judicium, sicchè l'equiparazione può essere operata anche per l'indetermina-
tezza della pronuncia sul punto ( si tratta di sentonza additiva con disposi tivo generico e con soluzione aperta) a per i fondamentall interessi attinenti alla libertà personale concernenti il processo penale, soltanto con riguardo alla stessa forma di notificazione e non ad altre. Pertanto la necessaria valutazione della portata di questa pronuncia della
Corte Costituzionale in base all'unitario apprezzamento del dispositivo della motivazione o la consapevolezza della differenza esistaite fra 11 valuro ed il significato di un dispositivo Contenuto in un pronuncia del giudica ponale ed in una decisione della Consulta potrebbero addirittura limitare la declaratoria di illegittimità costituzionale alla sola materia civile, acche se non si accodo questa opinione porch 'illegittimità costituzionale concore norme relative alla notificazione a mezzo posta,richiamate pure dal codice di rito penale, onde non tammissibile ana simile riduttive segesi.
Tuttavia l'illegittimità costituzionale non può che riguardare soltanto questo tipo di notifica e non i comunicazioni contemplate dal subsessive art.10 non toccato dalla dichiarazione di incostituzionalità, cui si estendono in quanto
Compatibili 1 modalità e o All affitti della notificazione, poichè differal sono le cadenze modulari stabilito per ottenere la s.d. presunzione di conce soona, onde non appare proponibile una mera trasposizione di modalith intim mente connesse nella dichiarazione di illegittimità con gli effetti dell notifica ad una diversa tipologia.
Infine, avendo la Corte Costituzionale rivisto parto della sua procedente giurisprudenza sulla congruità dei termini (cfr.n.591 del 1989 relativa pro-
prio all'art.
1. n. 800 Jol 1922) sulla rilevanza degli impedienti di fatto all'esercizio dei poteri processuali anche con il superare il dogma della discrezionalità legislativa o delle possibili pluralità di soluziont
(cfr. Jempre con riguardo alla stessa legge n.108 del 1990, n.75 m. 175 dol
1989, n.429 o n.890 del 1988), potrebbero prospettarsi con una qualcho forzatu-
ra questioni di legittimità costituzionale di forme di notificazione offettua to personalmente dall'ufficiale gluditarlo, ma, a parore dol collegio, 1
atous erebbero manifestamente infondate in assenza di un testium comparatic nis caosince in considerazione della diversità delle stesse rispetto a quell eseguita a mezzo posta.
P.Q.M.
Rigeti i ricores o condama 11 ricorrente al pagamento delle spose pro suli.
Cool desino in camera di consiglio in data 12 luglio 1900
IL PRESIDENT
Piolett 11 Compigliore estensore
(F.Novarese) раститиу
MITATA IN CANCELLED
ABONATORE DI CANC