Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/1999, n. 11808
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Sentenza 12 luglio 1999

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In tema di abusiva edificazione, non può essere ritenuto atto equipollente al rilascio della concessione in sanatoria, ai sensi degli articoli 13 e 22 della legge 28.2.1985 n. 47, la missiva con la quale si comunicano gli oneri concessori, se con essa il destinatario è stato semplicemente invitato a recarsi negli uffici competenti, allo scopo di espletare la procedura per il rilascio della suddetta concessione. Invero, perché l'attività o il comportamento della pubblica amministrazione possano essere ritenuti equipollenti ad un formale provvedimento abilitativo, occorre che sia manifestato, in maniera univoca, la volontà di rilasciare l'atto. (Nella fattispecie, la Corte, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha rilevato che era carente la comunicazione dell'assenso dell'autorità comunale all'inizio dei lavori e che, pertanto, la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione non poteva qualificarsi come provvedimento implicito).

Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente e la permanenza cessa con la ultimazione dell'opera, ivi comprese le rifiniture. D'altronde, la particolare nozione di "ultimazione", contenuta nell'art 31 della legge 28.2.1985 n. 47, è funzionale ed applicabile solo in materia di condono edilizio e non anche per stabilire in via generale il momento consumativo del reato.

In tema di notificazioni, l'obbligo di effettuare ricerche, sia nella residenza, sia nel luogo di lavoro dell'imputato non detenuto, sussiste solo nel caso in cui anche questo ultimo sia noto, giacché, altrimenti, può essere utilmente effettuata la notifica ai sensi dell'art. 157 comma ottavo cod. proc. pen., che prevede notifica mediante deposito nella casa comunale. (Vedasi Corte cost. sentenza n. 346 del 1998).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/1999, n. 11808
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11808
    Data del deposito : 12 luglio 1999

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