Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, fuori dalla ipotesi di concorso formale di reati e senza dare atto della possibilità di trattazione unitaria, rileva la connessione con altro procedimento pendente a carico del medesimo imputato avanti al Tribunale, ordinando conseguentemente la trasmissione degli atti. Detto provvedimento si pone, infatti, strutturalmente al di fuori della previsione di legge (art. 6 D.Lgs. n. 274 del 2000) e, dal punto di vista funzionale, determina la stasi del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2009, n. 12734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12734 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 26/02/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 234
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 020598/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LA SPEZIA;
nei confronti di:
1) EA IO N. IL 10/11/1954;
avverso ORDINANZA del 17/12/2007 GIUDICE DI PACE di SARZANA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Giudice di pace di Sarzana procedeva
contro
AT AN per numerosi reati - violazione degli artt. 594, 612, 581 e 635 c.p. - commessi in danno di NI IA IA e LU SC il 13 marzo 2006 ed il 20 marzo 2006.
Alla udienza del 6 dicembre 2007 il predetto Giudice di pace ritenendo i fatti da giudicare connessi con altri - violazione dell'art. 582 c.p., in danno della NI e dell'art. 610 c.p., in danno dell'LU - pendenti dinanzi al Tribunale di La Spezia, Sezione distaccata di Sarzana, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, disponeva la trasmissione degli atti a detto Tribunale
per la eventuale riunione.
Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia deduceva l'abnormità del provvedimento perché determinava una indebita regressione di fase del procedimento in un caso non previsto dalla legge, essendo i fatti pendenti dinanzi al Tribunale di Sarzana legati a quelli del presente procedimento soltanto dal vincolo della continuazione.
I motivi posti a sostegno del ricorso sono fondati.
Ai sensi del citato D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di altro giudice, determina certamente l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore, ma soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 c.p.p., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale (così Cass., Sez. 1^ penale, 11 luglio 2003 - 5
agosto 2003, n. 33054, CED 226118). Del resto la disposizione del citato D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, comma 1, è molto chiara quando precisa che, ai fini della determinazione della competenza per materia, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione - concorso formale eterogeneo - (vedi più recentemente anche Cass., Sez. 1^ penale, 18 maggio 2005 - 7 giugno 2005, n. 21357, CED 231963). Da quanto detto discende che è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, fuori dalla ipotesi di concorso formale di reati e senza dare atto della possibilità di trattazione unitaria, rileva la connessione con altro procedimento pendente a carico del medesimo imputato avanti al Tribunale, ordinando conseguentemente la trasmissione degli atti.
Il provvedimento, infatti, come è stato efficacemente rilevato (Cass., Sez. 5^ penale, 22 giugno 2006 - 1 agosto 2006, n. 27138) si pone strutturalmente al di fuori della previsione di legge e dal punto di vista funzionale determina la stasi del procedimento. Orbene, pur volendo prescindere dal considerare che la incompetenza per connessione avrebbe dovuto essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza, va detto che nel caso di specie il Giudice di pace non ha posto in evidenza la esistenza della connessione rilevante ai fini della declaratoria di incompetenza per connessione e l'esame degli atti, possibile in simili fattispecie, non consente di ritenere che i fatti il cui giudizio è pendente dinanzi al Giudice di pace e quelli pendenti dinanzi al Tribunale di Sarzana siano stati commessi con una sola azione dall'imputato AT.
Ciò ha determinato, come si accennava dinanzi, una indebita regressione del procedimento, onde il provvedimento appare abnorme perché adottato al di fuori dei casi previsti dal più volte citato D.Lgs. n. 274 del 2000, art.
6. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al Giudice di pace di Sarzana per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Sarzana per il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2009