Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza di altro giudice, che determina ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 274 del 2000 l'attribuzione della competenza al giudice superiore, è solo quella relativa all'ipotesi di concorso formale di reati prevista dall'art. 12 lett. b, prima parte, cod. proc. pen., e cioè di una persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione e pertanto non opera nel caso in cui più persone abbiano commesso reati in danno reciproco.
Commentario • 1
- 1. Processo penale: lo spostamento di competenza dal giudice di pace a un giudice superioreDr. Raffaele Vairo · https://www.avvocatoandreani.it/ · 13 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2005, n. 21357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21357 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/05/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2090
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 003794/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE SONDRIO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIUDICE PACE SONDRIO - CONFLITTO;
ORDINANZA del 28/01/2005 TRIBUNALE di SONDRIO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO G. che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Sondrio. OSSERVA
Con ordinanza del 25.1.2005, il Giudice di pace di Sondrio rilevava nel procedimento penale a carico di DO TA e di ET CR che dinanzi al Tribunale di Sondrio pendeva procedimento per reati commessi dalle medesime persone in danno reciproco, nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, sicché disponeva la riunione dei procedimenti e la trasmissione degli atti al tribunale. Con ordinanza del 28.1.2005, il Tribunale di Sondrio rilevava conflitto negativo di competenza in ordine ai reati appartenenti alla cognizione del Giudice di pace, osservando che l'art. 6 del d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che la connessione opera soltanto nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto stabilendo che nella situazione dedotta in giudizio la competenza appartiene al Giudice di pace di Sondrio.
L'art. 6 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dispone che "tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione". Alla luce dell'univoco testo della disposizione è stato chiarito che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 c.p.p., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale. Pertanto, non essendo configurabile la situazione processuale indicata nel citato art. 6, deve dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Sondrio, cui devono essere trasmessi gli atri.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara la competenza del Giudice di pace di Sondrio, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2005