Sentenza 22 giugno 2006
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, fuori dall'ipotesi di concorso formale di reati e senza dare atto della possibilità di trattazione unitaria, rileva la connessione con altro procedimento pendente a carico del medesimo imputato avanti al tribunale, ordinando conseguentemente la trasmissione degli atti. Il provvedimento, infatti, si pone strutturalmente al di fuori della previsione di legge, che richiede entrambe le condizioni per l'operatività' della connessione, e dal punto di vista funzionale determina la stasi del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2006, n. 27138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27138 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2006 |
Testo completo
27138/06 / REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
4.5 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
१८ QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/06/2006
SENTENZA
N.12861 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FOSCARINI BRUNO PRESIDENTE
1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.MARINI PIERFRANCESCO "1 N. 012958/2005
3. Dott. AMATO ALFONSO "
4.Dott.DIDONE ANTONIO FT
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
GIUDICE DI PACE di SORA
nei confronti di:
1) DE IA AR (ANCHE P.C.N) N. IL 05/12/1937
2) DE IA NC N. IL 21/11/1967
3) DI IO (ANCHE P.C.N) N. IL 15/05/1956
avverso SENTENZA del 05/11/2004
GIUDICE DI PACE di SORA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere DIDONE ANTONIOVolito il Procuratore Generale in persona del dott. AR Favalli che ha concluse ·r l'annullamento con rinvio per l'annullamento tetrie
De AN NZ, De AN AR e ND GI sono stati tratti a giudizio dinanzi al
Giudice di pace di Sora per rispondere i primi due del reato p. e p. dagli artt. 110 e 612 c.p., il primo anche del reato di cui all'art. 582 c.p. e il ND del reato di cui all'art. 612 c.p. Con sentenza in data 5 novembre 2004 il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per materia a giudicare dei reati rubricati ritenendo sussistente un'ipotesi di connessione con il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Cassino nei confronti di ND GI.
Contro la predetta sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino denunciando violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000, secondo il quale la connessione opera soltanto nell'ipotesi di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, mentre nella concreta fattispecie i reati sarebbero stati commessi in epoche diverse. Osserva la Corte che il ricorso è ammissibile e fondato.
Invero, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che "è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, fuori dall'ipotesi di concorso formale di reati e senza dare atto della possibilità di trattazione unitaria, rileva la connessione con altro procedimento pendente a carico del medesimo imputato avanti al tribunale, ordinando conseguentemente la trasmissione degli atti. Il provvedimento, infatti, si pone strutturalmente al di fuori della previsione di legge, che richiede entrambe le condizioni per l'operatività della connessione, e dal punto di vista funzionale determina la stasi del procedimento" (Sez. 5, Sentenza n. 19764 del 2005, Presidente: Lattanzi G.
Estensore: Rotella).
Ha chiarito la pronuncia innanzi menzionata che secondo l'art.
6. d.lgs. n. 274/0 (che reca la rubrica
'competenza per materia determinata dalla connessione'), la connessione tra procedimento di competenza del giudice di pace e procedimento di competenza di altro giudice si ha soltanto qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ('art. 81/1 CP, prima ipotesi ex art. 12/1 lett. b CPP);
2) deve essere possibile la riunione dei procedimenti (art. 6, comma 3, d.lgs. n. 274/2000).
Talché il provvedimento del giudice di pace che riconosca la competenza per materia per connessione del giudice superiore è vincolato alla dimostrazione di due condizioni interdipendenti, nel senso che deve trattarsi di concorso formale di reati commessi dalla stessa persona, per taluno dei quali penda procedimento avanti a giudice diverso, al quale sia possibile richiedere in tempo utile la decisione unitaria. Da tali premesse la pronuncia richiamata ha fatto discendere il principio per il quale "l'interdipendenza delle due condizioni esclude qualsiasi discrezionalità in ordine alla riunione, cui è strumentale il riconoscimento, ed implica che se non sono previamente verificate entrambe, il provvedimento non è solo illegittimo, ma abnorme, sia strutturalmente perché si pone fuori dalla previsione di legge, che funzionalmente, in quanto genera stasi del procedimento" (Sez. 5, Sentenza n. 19764 del 2005). Ciò posto, poiché nella concreta fattispecie non solo l'incompetenza per connessione è stata dichiarata in ipotesi non prevista dall'art. 6 d.lgs. n. 274/2000, ma manca nel provvedimento impugnato qualsiasi motivazione in ordine alla possibilità di riunione, talché lo stesso, per il principio innanzi richiamato, è abnorme e deve essere annullato con trasmissione degli atti allo stesso giudice per il giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Sora per il prosieguo.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2006positata in Cancelleria
- 1 AGO 2006 Il Presidente ma, Il consigliere estensore love IL CANCELLIERE C1IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA CASS Renzo Scheggi
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