Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2001, n. 4755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4755 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
icee 66498 Ń O 2 1 I 1 / Z IN04755/0 1 4 A / R 6 2 T 12 S . N I R . - T G P . REPUBBLICA E U B D R . B I L L E L A 1 R D A D T . S B E E N T A O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T T A N J Oggetto E L R S A E E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Jeles or Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 20054/99 Dott. Giovanni PAOLINI - Bel. Consigliere Cron. 10172 Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Rep. Consigliere Ud. 11/01/01 Dott. Giuseppe MARZIALE Dott. Eugenio AMARI Consigliere 60 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che lo difende unitamente all'avvocato ALEALDO IN, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
UFF DISTRETTUALE II DD MONFALCONE, in persona del domiciliato in Ministro pro tempore, elettivamente ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA presso . GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope N 2001 legis;
$ 17 controricorrente - -1- avverso la ⚫ sentenza n. 46/99 della Commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il 09/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato NATOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 6 Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il 5 1 rigetto del ricorso. ESPAZIONA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio distrettuale II.DD. di Monfalcone, con avvisi di accertamento nn. 600.100.1464 e 600.100.1469, rettificÒ con metodo sintetico induttivo, a' sensi dell'art. 38, comma 4, d.p.r. 29.IX.1973 n. 600, come novellato dall'art. 1 L. 30.XII.1991 n. 413, nonché dei decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992, emanati in attuazione della detta disposizione legislativa, i redditi da assoggettare ad irpef e ad ilor dichiarati per gli anni 1989 e 1990 da IN NA, gestore in Monfalcone di due supermercati, ج determinando a carico dello stesso per il primo و د degli anni cennati una reddito di L. 32.630.000, e ر ا per il secondo un reddito di L. 34.050.000. Il NA impugnò, a' termini degli artt. 15 e SS. d.p.r. 26.X.1972 n. 636, i citati atti Quimo grado impositivi dinanzi alla Commissione tributaria di dalla Pork Gorizia, all'epoca operante. ASSAZ PION Le venneroimpugnative accolte Commissione tributaria provinciale di Gorizia, cui la controversia era stata attribuita a mente dello 1.gs.art.72 d. 31.XII.1992 n. 546, con sentenza n. 88/02/96 del 7 novembre 1996. Sull'appello dell'Ufficio distrettuale II.DD. 3 di Monfalcone, la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, con sentenza del 27 aprile 1999, accolto il gravame e ribaltata la pronuncia di primo giudice, dichiarò legittimi i contestati avvisi di accertamento e fondate le pretese impositive ad essi sottese. La commissione tributaria regionale motivò la decisione rilevando, oltre che l'ortodossia sua dell'esperimento delle procedure accertative sfociate nell'emissione degli atti discussi, essere risultato l'appellante titolare, negli anni in argomento, di due supermercati gestiti con undici di beni dipendenti e con l'utilizzazione strumentali per un importo di L. 565.909.152; smentita la credibilità dei ricaviappalesarsi dichiarati "dalla percentuale di ricarico 2 0 dal contribuente in risposta al 6dichiarata questionario sulla vendita delle merci più significative"; non essere suffragata da nessun elemento probatorio l'asserzione del NA circa l'avvenuto esercizio in perdita della sua attività commerciale e circa la realizzata cessione di questa a tacitazione di posizioni debitorie. IN NA ricorre, con tre motivi, per la cassazione della suindicata sentenza di secondo grado, non notificata. Il Ministero delle finanze resiste al ricorso, indirizzato e notificato al suo ufficio periferico stato parte dei pregressi stadi di merito del giudizio il 29 ottobre 1999, con controricorso del 6 dicembre 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - IN NA, con il primo motivo di deduce che la sentenza nei sensi ricorso, illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia andrebbe ravvisata passibile di cassazione perché frutto di "violazione dell'art. 11 C.C. disposizioni sulla legge in generale": più specificamente, e nella realtà, accampa che la commissione anzidetta avrebbe erroneamente ritenuto legittimi i da lui contestati avvisi di accertamento di cui in narrativa, come detto, recanti rettifiche sintetico - induttive di dichiarazioni relative agli anni 1989 e 1990 operat & all'esito di procedura accertativa condotta in attuazione dei criteri dettati dalla normativa di cui al dianzi menzionato art. 38 d.p.r. n. 600 del 1973, nel testo modificato dall'art. 1 L. n. 413 del 1991, cit., nonché ai surricordati decreti 5 ministeriali del 1992, nell'omesso rilievo della inettitudine di tale normativa ad operare retroattivamente, con riferimento alla determinazione degli imponibili concernenti anni antecedenti alla sua emanazione. quindi, con una delle due Il ricorrente, enucleabili dal terzo mezzo di ricorso, censure inteso a denunciare la riscontrabilità nella sentenza impugnata di 'omessa e/o insufficiente motivazione", sostiene avere il giudice del merito dei ripetutidichiarato l'efficacia retroattiva decreti ministeriali sulla base di una "mera petizione di principio”. Le censure, connesse, vanno delibate insieme e devono essere disattese. A) - Per quanto concerne la doglianza di cui al primo motivo di impugnazione, è sufficiente far BAZIONS orientamento della richiamo al consolidato giurisprudenza di questa Corte Suprema, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riguardo alla rettifica con metodo sintetico - induttivo del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione dei coefficienti presuntivi adottati a' sensi dell'art. 6 1 30.XII.1991 n. 413 anche agli anni antecedenti all'emanazione dei provvedimenti ministeriali contemplanti i coefficienti cennati, attesa la natura esclusivamente procedimentale di tali provvedimenti, la cui adozione è prevista ai fini unicamente accertativi e probatori, e non in funzione della determinazione degli imponibili (cfr., in terminis, fra le tante, Cass. Sez. trib., sent. n. 13145 del 9.X.2000, id., sent. n. 15045 del 21.XI.2000). -B) La lagnanza concernente il, preteso, vizio di motivazione riscontrabile nella sentenza impugnata con riferimento alla soluzione data alla questione, giuridica, di cui alla lettera precedente è inconsistente. Il vizio di motivazione utilmente denunciabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, e non CASS può riguardare anche l'interpretazione e la applicazione delle norme del diritto, giacchè, ove il giudice del merito abbia correttamente risolto le questioni giuridiche devolute al suo esame, sia pure immotivatamente, о con motivazione inadeguata 7 od erronea, questa Corte Suprema, nell'esercizio 384,del potere correttivo attribuitole dall'art. comma 2, del codice di rito, deve tener ferma la pronuncia contestata, limitandosi a sostituire, integrare o emendare la relativa ratio decidendi (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. III civ., sent. n. 4593 dell'11. IV.2000). Alla stregua del principio enunciato, il dedotto vizio di motivazione in ordine alla decisione della questione di diritto di cui sub A), in ipotesi, sussistente,quand' anche, non rileverebbe comunque. con il secondo motivo -2) IN NA, di ricorso, prospetta evidenziarsi nella sentenza impugnata "falsa applicazione dell'art. 38 d.p.r. 600/73 e dei dd.mm. 10.9.1992 e 19.11.1992", in buona sostanza, accampando che i criteri presuntivi utilizzati dall'amministrazione finanziaria ai fini della determinazione dei redditi in discussione e dalla commissione tributaria regionale ravvisati idonei a supportare la contestata pretesa valutati, avrebbero impositiva, se correttamente essere ritenuti dovuto, e dovrebbero, insuscettibili di dimostrare la bontà delle ragioni ex adverso vantate, e idonei, al contrario, a - 8 provare la insussistenza dei redditi accertati. Il ricorrente, da ultimo, con la seconda delle lagnanze estrapolabili dall'altrove ricordato terzo mezzo del ricorso, assume che la commissione tributaria regionale avrebbe incongruamente motivato la resa pronuncia in ordine alla sussistenza di una sua capacità contributiva maggiore di quella risultante dalle dichiarazione utilizzando come indici di ricchezza dati, quali l'impiego di dipendenti e di beni strumentali importanti costi e spese, rivelatisi, alla lunga, fonti di oneri finanziariamente insopportabili per esso deducente. Gli asserti in argomento, essi pure, in larga misura, connessi, e, perciò, da esaminarsi congiuntamente, al pari di quelli di cui sub 1), sono destituiti di pregio. A) L'allegazione della sostanziale erroneità della valutazione delle emergenze processuali risultante dal secondo motivo di ricorso impinge nel merito, si risolve in prospettazione di quaestio facti, e, quindi, è da tenere per inammissibilmente dedotta in sede di legittimità (dovendosi puntualizzare, al riguardo, che appare il tentativo delmanifestamente surrettizio 9 ricorrente di inquadrare nello schema della denuncia di violazione di norme del diritto, rilevante ex art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., una richiesta di riesame dei profili sostanziali della situazione controversa). B)- La dimostrazione di una rilevante capacità di spesa e di sopportazione di oneri finanziari ben può costituire indice di ricchezza apprezzabile ex art. 38, comma 4, d.p.r. 29.IX.1973 n. 600, sì da legittimare imposizioni a mente di tale norma. il vizio di Non è ravvisabile, di conseguenza, motivazione dedotto al riguardo. Conclusivamente, il ricorso, siccome 3) - sorretto da motivi tutti riscontrati inaccoglibili, deve essere rigettato. 4) - Le spese seguono la soccombenza, e, pertanto, nella liquidazione di cui al dispositivo, vengono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente nelle spese, che liquida in complessive L. 2.150.000, delle quali L.
2.000.000 di onorari, oltre gli importi prenotati a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di 10 cassazione, 1'11 gennaio 2001. Il Relatore Здобный,Relat Lielloumi Do Il Presidente ulxmo IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio CORTE 30 MAR. 2001 Oggi E N IL CANCELLIERE C1 O I Z Osvaldo Ascanio A E N 6 8 O I A 9 5 I 1 Z . / R A 4 N / R A - 6 T T 2 S B I . U R . G . B L E I P L . R R A D . T L A B E D A D T I E A S 1 I T N 3 E R N 1 S E E . I S T N A E A M 11