Sentenza 21 maggio 2009
Massime • 1
Ricorre la nullità assoluta e insanabile della citazione a giudizio qualora la relativa notificazione non sia stata effettuata al difensore di fiducia perché deceduto e, non avendo l'imputato nominato altro difensore, non si sia provveduto alla nomina del difensore d'ufficio e alla notificazione allo stesso. (In applicazione del principio di diritto enunciato, la S.C. ha annullato la sentenza d'appello e la sentenza di primo grado, con rinvio al tribunale per un nuovo giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2009, n. 28435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28435 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 21/05/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1123
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 008167/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR VI, N. IL 31.03.1977;
avverso sentenza del 13.07.2007 Corte d'Appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMATO Alfonso;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Avellino condannava UO VI per il delitto ipotizzato dall'art. 483 c.p.. La corte d'appello di Napoli confermava.
Ricorre personalmente l'imputato, deducendo la nullità derivante dal fatto che il decreto di citazione per il giudizio di primo grado non era stato notificato al difensore d'ufficio, come dovuto, a seguito del decesso constatato del difensore di fiducia.
Il ricorrente lamenta, infine, la mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, il vizio di motivazione in ordine alla pena ed invoca la causa estintiva della prescrizione. Il ricorso è fondato, cogliendo nel segno la prima eccezione in rito, laddove il corso della prescrizione non si è ancora compiuto, essendo stato il primo reato commesso in data 03.09.2002. Nella specie l'avviso al difensore di fiducia non potè essere notificato a causa del suo decesso. Si sarebbe dovuto, pertanto, provvedere, in difetto di tempestiva nomina di altro difensore da parte dell'imputato, alla nomina di un difensore d'ufficio, cui l'avviso per il giudizio di primo grado doveva essere notificato. Tanto non è stato compiuto, con la conseguente integrazione di una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p., attinente all'assenza del difensore, che inficia irreparabilmente il primo giudizio, così come gli atti conseguenti (vedi S.U. 27.10.2004, Palumbo, per la distinzione fra vizio e mancanza della notifica).
Va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, nonché di quella di primo grado col rinvio al tribunale di Avellino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, con rinvio al tribunale di Avellino per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2009