Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, in quanto lo stesso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2008, n. 48440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48440 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/11/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2624
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 003859/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC PI (quale p.o.) N. IL 27/03/1952;
contro
TI UI N. IL 28/11/1954;
avverso ORDINANZA del 27/11/2007 GIP TRIBUNALE di CASSINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. in sede alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Avverso l'ordinanza in data 27-11-07 del GIP presso il Tribunale di Cassino con la quale, su conforme richiesta del PM e sull'opposizione della persona offesa CC PI ex art. 408 c.p.p., comma 3 veniva disposta l'archiviazione di taluni procedimenti riuniti, iscritti nei confronti, tra gli altri, di MM UI in ordine ai reati di cui agli artt. 323 e 328 c.p. e art. 638 c.p., comma 2, il predetto CC ha proposto direttamente e personalmente sottoscrivendo ricorso per cassazione, denunciando la mancata acquisizione di ulteriori elementi documentali ed asseritamente probatori a supporto delle ragioni già dedotte nel proprio atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del locale PM. preliminarmente va rilevato che il ricorso, come proposto dal CC, va dichiarato inammissibile non essendo la persona offesa in proprio legittimata soggettivamente alla proposizione del ricorso per cassazione ex art. 613 c.p.p.. Al riguardo, giova ribadire il principio di diritto secondo cui la disposizione ex art. 613 c.p.p., comma 1 per la quale l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, salvo "che la parte non vi provveda personalmente", deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale dell'impugnazione, che l'art. 571 c.p.p., comma 1 riconosce al solo imputato. Tale disposizione,
configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti processuali, quali la persona offesa o danneggiata dal reato, che diversi dall'imputato, non risultano in essa contemplati (cfr. in termini Cass. pen. Sez. Unite, 13-7-2000, n. 19, Adragna). Di qui l'inammissibilità del gravame da pronunciarsi in via preliminare, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2008