Sentenza 14 novembre 1997
Massime • 1
In tema di astensione, l'"interesse nel procedimento", cui fa riferimento l'arte 36, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., è quello per il quale il giudice ha la possibilità di rivolgere a proprio vantaggio economico o morale l'attività giurisdizionale che è stato chiamato a svolgere nel processo oppure che si è venuta a creare sulla base di rapporti personali svoltisi al di fuori del processo, mentre tale nozione è esclusa qualora il giudice abbia legittimamente svolto precedenti funzioni giurisdizionali non interferenti con suoi personali interessi. (Fattispecie nella quale era stato denunciata la violazione del dovere di astensione sotto il profilo dell'interesse nel procedimento avendo il giudice, chiamato a giudicare di un appello cautelare, partecipato in precedenza al giudizio di riesame vertente sulla medesima misura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/1997, n. 4452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4452 |
| Data del deposito : | 14 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 14/11/1997
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Scelfo " N.4452
3. " IT IB " REGISTRO GENERALE
4. " IL MA " N.32634/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RA NZ
avverso l'ordinanza in data 28.4.1997 del Tribunale di Salerno Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Ugo Scelfo Udite le conclusioni del P.M. dott. Gianfranco Viglietta con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso.
Fatto e Diritto
Con ordinanza in data 1/2/1997, il Gip presso il Tribunale di Salerno dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RA NZ che è indagato:
1) del reato p. e p. dagli art. 81 cpv 110, 611, 61 n^ 11 e art.7 l. 203/91, per avere, in concorso con RU LE e altri,
rimasti ignoti, mediante minacce, costretto ZI EE e IA IN, collaboratori di giustizia, a ritrattare le dichiarazioni rese agli inquirenti sul "clan EN;
2) del reato p. e p. dagli art. 46, 81 cpv 368, 61, n^ 10 e 11 C. P. e art. 7 L n^ 203/91, per avere, in concorso con RU LE e altri non identificati, incolpato, pur sapendoli innocenti, i magistrati della Procura di LI Narducci, QU, AN e IO nonché il capitano dei Carabinieri Narda di avere costretto ZI EO ad accusare varie persone di gravissimi reati, con la minaccia di "dimenticarlo in carcere", in caso di diniego e, con la contestuale promessa, di scarcerarlo, qualora la loro richiesta avesse avute esito positivo, facendo redigere allo Zippoli, ricorrendo a minacce e violenze fisiche, denunzia scritta, poi registrata su audiocassetta, pervenuta al Commissariato di P. S. di Portici il 25.09.1996, e costringendolo a presentare altra denuncia in data 1.10.1996 al Procuratore della Repubblica di Fermo, denuncie entrambe pubblicizzate dalla stampa;
3) del delitto p. e p. dagli art. 111, 416 bis. co I, III, IV e V C.P., per avere concorso esternamente ad una associazione armata di stampo camorristico, denominata "clan EN, diretta e organizzata dai fratelli FA e MA CI e da MM Iengo. Impugna l'indagato.
Con ordinanza del 26-2-1997, il Tribunale, in sede di riesame, composto dai dottori FA Oliva, presidente, e da SA D'AP e LE TA, rigetta l'istanza.
In data 26-03-1997, il Gip presso il Tribunale di Salerno rigetta anche l'istanza di revoca del provvedimento cautelare avanzata dallo RA.
Appella l'indagato.
Il Tribunale composto, questa volta, da RO D'AP, presidente, LE TA e Marco Del Gaudio rigetta l'impugnazione.
Ricorre lo RA e deduce:
a) La violazione dell'art. 606 I comma lett. b, c, ed e, in relazione all'art. 36 I co lett. a)c.p.p., perché due dei giudici del Collegio (D'AP e TA) avevano fatto parte di quello precedente che si era pronunziato sull'istanza di riesame respingendola, per cui avrebbero dovuto astenersi;
b) la violazione dell'art.606 I comma lett. b ed e c.p.p., in relazione all'art. 36 lett. b) c.p.p., perché l'estensore dell'ordinanza impugnata (TA), illogicamente, prima, a pag. 2 della motivazione, si sofferma a porre in evidenza i limiti dello scritto e dell'esposizione del difensore, in contrapposizione alle argomentazioni svolte dal Gip, e poi a pag. 3, esamina il merito della questione;
c) La violazione dell'art. 606 I co lett. b ed e in relazione agli artt. 273, 291, 292 lett.b), con riguardo all'art.368 C.P. perché sul punto l'ordinanza impugnata omette ogni motivazione, per cui accorre fare riferimento al provvedimento emesso dal Tribunale in sede di riesame il 27/02/1997, dove si affronta il problema della competenza territoriale del delitto di calunnia e alla impossibilità della denuncia a produrre effetti giuridici, in quanto la audiocassetta, nella quale si incolpavano i magistrati e il capitano dei carabinieri, fatta pervenire da anonimo il 25/9/1996 al Commissariato di P.S. di Portici, ha contenuto identico alla denunzia presentata al Procuratore della Repubblica di Fermo l'1/10/1996, entrambe pubblicizzate mediante interviste agli organi di stampa, per cui, con riguardo alla prima, essendo ignoto l'autore mancano gli indizi di colpevolezza, mentre in relazione alla eccezione di incompetenza territoriale difetta la motivazione, perché non è stato considerato che la calunnia è reato istantaneo e di forma che si consuma nel luogo dove è stata presentata la denunzia alla A.G.;
d) la violazione dell'art. 274 c.p.p. e 275 c.p.p. perché difettano le esigenze cautelari, in quanto egli non ha la possibilità di svolgere nell'associazione camorristica il ruolo specifico che gli viene attribuito, (concorrente esterno), consistente in minacce a collaboratori di giustizia e calunnie nei riguardi dei magistrati e del capitano dei carabinieri. I motivi di ricorso sono infondati.
Infatti, per quanto concerne la censura sub lett. a), la Corte, preliminarmente, osserva che "l'interesse al procedimento" cui fa riferimento la norma della lett. a) dell'art. 36 c.p.p. è quello per il quale il giudice ha la possibilità di rivolgere a proprio vantaggio economico o morale l'attività giurisdizionale che è stato chiamato a compiere nel processo oppure che si è venuta a creare sulla base di rapporti personali svoltisi al di fuori del processo mentre, nella fattispecie, l'interesse dei giudici non esula da quello che il loro compito istituzionale.
Va, poi, rilevato che la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astensione, quando esso ricorre, non incide sulla sua capacità, ma dà solo diritto alla parte (artt. 36 I co lett. a) e 37 I co lett. a) di ricusarlo, quando egli non si astiene (Cass. Sez. I 17.06.1993 Spampinato), diritto che, era, nella fattispecie, non è stato esercitato, per cui il motivo di ricorso deve essere rigettato. Parimenti infondata è la censura sub lett. b), con riguardo alla quale, in primo luogo, va richiamata la precedente motivazione, asservandosi, peraltro, che l'argomentazione svolta dal ricorrente sul punto è estranea alla norma di cui alla lett. b) dell'art. 36 c. p. p. della quale egli deduce la violazione.
Nè può essere accolta la censura sub lett. c), perché i giudici, in base alle risultanze processuali, risolvono con motivazione adeguata i problemi della competenza territoriale e della sussistenza degli indizi di reità in ordine al delitto di calunnia continuata ascritto al ricorrente.
Infatti, evidenziano che il delitto di calunnia è stato consumato fin dal 5. 09. 1996, quando pervenne al Commissariato di Portici l'audiocassetta, nella pale lo ZI, sotto la direzione dell'imputato, aveva registrato la denunzia contenente la falsa incolpazione dei magistrati della Procura di LI e del capitano dei Carabinieri, denunzia alla quale hanno, poi, fatto seguito le dichiarazioni calunniose rese al Procuratore della Repubblica di Fermo e le notizie sulle denunzie pubblicate dalla stampa. Pertanto, indubbiamente, il reato di calunnia, con riguardo al quale sussistono i gravi indizi di reità rilevati dai giudici di merito, era stato già consumato a Portici, dove, per la prima volta, è avvenuta la falsa incolpazione (cfr. Cass. 09.07.1968 Traficante). È pure infondato il motivo di ricorso sub lett. d), perché i giudici in ordine alle esigenze cautelari osservano non solo che, nella fattispecie, la loro sussistenza è normativamente imposta dal 3 co dell'art. 275 c.p.p. e che l'indagato non ha addotto alcun elemento concreto che valga a superare la presunzione, ma che, già prima della vicenda per cui è processo, lo RA si è reso protagonista di comportamenti analoghi e di altri fatti criminosi della medesima natura e fanno specifico riferimento all'episodio di RA GI e al fatto che, reiterate volte, l'indagato ha trasgredito le prescrizioni impostegli del GIP., per cui anche questo motivo di ricorso va respinto.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1998