Sentenza 11 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula A nome del Popolo liano0 9 6 0 6 7 02 RE PUB BLICA ITALIA ORT SU REMA I CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Presidente R.G.5588/99Dott. Vincenzo Mileo " Bruno D'Angelo Consigliere " Mario AT ON V. 11 Rep. " Pietro Cuoco Cron. 4663 " Federico Roselli " Ud. 8/11/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da LO, TO MA, TO VE,TO TI EL IO E QU PI, elett.dom.in Roma, via della Frezza n.59,presso lo studio degli avv.Emilio Paolo e TO Sandulli che li rappresentano e difendono,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
GESTIONE STRAORDINARIA TRASPORTI IRPINI,in persona del legale pro-tempore, elett.dom.in rappresentante Roma, via Massimi n. 15, presso lo studio dell'avv. Maria Josè Vacca ro che la 4285 1 rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Avellino in data 18 marzo 1998,n.267 (R.G.N.384/1995); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 8/11/2001,la Cons.Dr.Mario relazione della causa svolta dal ON AT ID;
udito l'avv.Maria Josè Vaccaro;
del udito il Pubblico Ministero, nella persona Sost. Proc. Gen. Dr. Francesco Mele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO In seguito alla partecipazione al concorso per 3 operai qualificati,livello VIII, bandito dalla Gestione Trasporti Irpini con delibera n.124 del 25 marzo 1987, IN PI, TO VE, TO EL AU, PA AR ZI, TO TO OM, collocati nella graduatoria finale in posizioni comprese tra il 17° e il 41° posto, non venivano assunti ancorchè sottopostisi a visita medica su istanza della Gestione. Tanto premesso, i primi quattro candidati convenivano davanti al Pretore del lavoro di Avellino la Gestione Trasporti Irpini e, deducendo che il C.A.,con delibera n.213 del 1991, aveva autorizzato il Presidente a procedere a nuove assunzioni dando mandato alla Direzione di Esercizio di provvedere agli adempimenti 2 di competenza per soddisfare le carenze di organico;
che la Gestione in tempi successivi aveva assunto, oltre ai tre vincitori del concorso, altri candidati risultati idonei, scorrendo l'ordine della graduatoria fino al 14° postoje che essi avevano accettato tale proposta di assunzione, comunicata loro dal Presidente con nota del 10 dicembre 1991, onde il perfezionamento dei contratti di lavoro subordinato, ne chiedevano la condanna alla immissione in servizio,al pagamento delle mensilità non retribuite e alla corresponsione dei danni subiti, oltre accessori. sentenzaNella resistenza della convenuta,il Pretore, con n.269 del 1995, rigettava la domanda e la decisione, su appello dei ricorrenti, veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 18 marzo 1998. Osservava,in particolare, il Tribunale che:in conformità dell'art.7 del bando di concorso, la Gestione avrebbe proceduto all'assunzione degli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, solo all'esito dell'accertamento dei loro requisiti psicofisici e della produzione della richiesta documentazione;
tale regola riguardava specificamente i vincitori di concorso, ma non poteva aprioristicamente escludersi che ad essa si sarebbe attenuta l'azienda anche per le assunzioni degli idonei,qualora avesse deciso di attingere alla graduatoria per sopperire ad ulteriori carenze di organico;
le delibere n.213 e n.461 del 1991, la successiva comunicazione del 10 dicembre non avevano però il contenuto di una proposta di assunzione, donde la mancata 3 R rilevanza dell'invio alla visita medica dei candidati, in mancanza di un provvedimento formale del Presidente della C.A. Gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione con motivi cui ha resistito la Gestione Straordinaria quattro Trasporti Irpini con controricorso ( che è tardivo come di seguito si vedrà),illustrato da memoria.Il difensore della Gestione in procura rilasciatogli ha comunque partecipato allavirtù della discussione orale. MOTIVI ELLA DECISIONE va dichiarata l'inammissibilità del Preliminarmente relative note illustrative poiché e dellecontroricorso notificato il 28 gennaio 2000, in violazione del combinato disposto degli artt.369 e 370 c.p.c., ossia oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso per cassazione che è stato notificato il 10 marzo 1999. motivo, denunciandosi violazione e falsa Con il primo applicazione degli artt. 75,414 e 434 c.p.c. nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn. .3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per non avere rilevato che la Gestione, ai fini della regolare costituzione in giudizio, avrebbe dovuto produrre,in quanto ente pubblico di diritto privato,il mandato sottoscritto dal legale e la delibera di autorizzazione alla costituzione rappresentante in giudizio. Il motivo va rigettato perché infondato. R Per quanto attiene al primo profilo di doglianza, a prescindere dalla circostanza che la qualità di Commissario, e conseguentemente la sua legittimatio ad processum, risulta dalla delibera n.5255 del 1996 e dal D.P.G.R. n.11414 del 16 luglio 1996,allegata in copia al controricorso e notificata ai ricorrenti Cass., S.U.,27 giugno 1986, n.4272; Cass.,16 giugno (vedi anche legittimato al conferimento della 1990,n.6062,sul soggetto formulata dai ricorrenti-procura), è da dire che non è stata candidati alcuna specifica censura né in primo grado, né in secondo grado per cui sul punto si è formato il giudicato implicito e conseguentemente la relativa questione non può più essere esaminata in sede di legittimità. ОР E va rilevato che sulla formazione della volontà dell'ente di resistere all'appello si è formato il giudicato implicito,in mancanza di qualsiasi eccezione sollevata sul punto dagli appellanti nel giudizio di secondo grado, onde la preclusione di ulteriore riesame della questione in questa sede. Ciò a prescindere dalla allegazione al controricorso da parte della Gestione, seguita da notifica agli interessati, dell'ordinanza n.101 del 17 ottobre 1996 che ha confermato la legittima formazione della volontà dell'ente prima della presentazione del ricorso. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 17 R.D. 18 novembre 1923,n.2440,66 DPR 4 ottobre 1986, n.902,1175,1176,1321,1326,1336,1366 e 1375 C.C. nonché omessa, insufficiente ed inidonea motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 5 a c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere contraddittoriamente affermato, nel profilo della infondatezza della pretesa di assunzione dei partecipanti al concorso, che, se da un lato la delibera n.213 del 1991 non rilevava a quei fini per il suo contenuto programmatico, dall'altro,non era necessaria una nuova deliberazione della Commissione della Gestione che avesse a procedere ad altreautorizzato l'organo rappresentativo assunzioni in aggiunta a quella dei tre vincitori del concorso. In realtà il Tribunale ha errato nell'attribuire valore determinante al provvedimento deliberativo presidenziale che, nella specie, non era mai esistito, disconoscendo così la manifestazione di volontà di assunzione di cui alla detta delibera e la circostanza dell'invio dei candidati collocati in graduatoria a visita medica. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.1175,1176,1366 e 1375 C.C. nonché omessa, insufficiente e inadeguata motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale, nel ritenere che la formazione della volontà di dell'azienda sarebbe dovuta seguire alla visita assunzione medica, ha operato un'evidente confusione fra formazione della volontà di assunzione ed effettiva immissione in servizio dando una lettura irrazionale dell'art.7 del bando. Ha infatti sovvertito ogni criterio logico obliterando del tutto il disposto dell'ultimo comma della detta norma che stabilisce che la graduatoria degli idonei resta in vigore per un anno,poi prorogato a due anni, a decorrere dalla sua pubblicazione nel BURC,e che ad essa si dovrà 6 R attingere secondo l'ordine di merito e con riserva di visitamedica, quando occorrerà procedere alla copertura dei posti eventualmente resisi nel frattempo disponibili.E' evidente quindi che, nel primo comma del citato art.7 del bando di concorso,la "assunzione" debba essere letta e interpretata non comeparola delibera di assunzione, bensì esclusivamente come "immissione in servizio".D'altro canto, l'iter concorsuale era stato interamente espletato con l'invio alla visita medica e il conseguito giudizio di idoneità, anche sotto il profilo psico-attitudinale,per cui non vi era altro incombente da espletare.Ed era stato anche dimostrato che tutti i candidati precedentemente posizionati in graduatoria erano stati assunti con la medesima procedura, senza adozione di ulteriore provvedimento diverso dalla delibera n.213 delalcun 1991. Con il quarto motivo, denunciandosi violazione e falsa comma,c.p.c., 1366,1367,1175,1375 applicazione degli artt. 1362,2° C.C. nonché omessa, insufficiente e inadeguata motivazione su un nn.3 e 5punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere escluso efficacia alla delibera n.213 del 1991, soprattutto esterna e vincolante facendo propri gli argomenti richiamati nella decisione pretorile. Né ha rilievo la delibera n.461 del 1991 la cui 1 adozione non trova un suo fondamento logico poiché non è dato il Presidente della C.A. della comprendere per quale motivo avvertito tale necessità ai fini Gestione il quale non aveva degli altri idonei - avesse improvvisamente dell'assunzione 7 д ravvisato l'opportunità di interessare la Regione Campania e di ottenere una ultronea autorizzazione ai soli fini dell'assunzione degli ultimi candidati idonei, nel periodo di validità della graduatoria.In ogni caso, il giudice d'appello,poiché la condotta mantenuta, in occasione delle altre assunzioni, era conforme all'interpretazione offerta dai ricorrenti delle manifestazioni di volontà della medesima Gestione, avrebbe dovuto riconoscere a tale condotta un valore contrattuale nel senso di legittimare, da un lato, l'affidamento nell'avvenuta costituzione del rapporto e, dall'altro, di costituire, ai sensi dell'art.1362 SS.C.C., un comportamento estremamente significativo per la corretta interpretazione della volontà espressa. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico-giuridico delle censure formulate, vanno rigettati perché infondati. I principi affermati in subiecta materia da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema -che va in questa sede ribadito in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno - possono così riassumersi: le manifestazioni di volontà di un ente pubblico economico, per tutto quanto non attiene all'autoregolamentazione dell'attività diretta alla realizzazione di finalità organizzative generali, sono disciplinate dal diritto privato,con la conseguenza che sulla base di tali norme vanno valutati i comportamenti dell'ente diretti alla assunzione del personale necessario da 8 scegliere attraverso un pubblico concorso (Cass., fra le tante, 14 aprile 1980,n.2433); pubbliconell'ipotesi di concorso indetto da un ente economico per l'assunzione di personale con un bando che preveda a seguito delle prove selettive l'accertamento di ulteriori requisiti di idoneità dei candidati e la delibera della graduatoria di merito, costituenti fasi qualificanti della procedura concorsuale,il contratto di lavoro può ritenersi automaticamente concluso con i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria solo nel momento in cui risultino accertati detti requisiti (Cass.,5 luglio 1991, n.7462). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che, con riguardo alla normativa del bando di concorso della Gestione, ha ermeneutici legali e,in primoaccertato,nel rispetto dei canoni luogo, della chiara ed inequivoca lettera delle espressioni usate, che la visita medica, la dichiarazione di idoneità, la produzione di documenti costituivano fasi procedimentali vincolanti per l'azienda, nel profilo della costituzione del rapporto di lavoro, esclusivamente per i vincitori del concorso. Per tutti gli altri aspiranti, utilmente collocati in graduatoria ancorche risultati idonei, la Gestione, qualora avesse deciso di attingere alla graduatoria per sopperire ad ulteriori carenze di organico, avrebbe dovuto estrinsecare e comunicare una tale inequivoca proposta di conclusione del contratto di lavoro. In tali profili il giudice d'appello ha inoltre accertato che né le delibere n.213 e n.461 del 1991,né la successiva comunicazione del 9 10 dicembre di quell'anno avevano il contenuto di una proposta di particolare, alla primaassunzione. In delibera doveva essere programmatico in quanto riconosciuto un carattere meramente attingerel'azienda si era proposta di alla graduatoria, che contestualmente approvava, nel caso in cui avesse deciso di procedere ad ulteriori assunzioni, oltre a quelle dei ✡ vincitori del concorso.La detta interpretazione era confermata dal comportamento della stessa Gestione che solo con provvedimento presidenziale aveva invitato i candidati idonei, chiamati a seconda delle necessità e secondo l'ordine della graduatoria approvata con la delibera n.90 del 1989, a, ad assumere servizio. Ma il contenuto programmatico della prima delibera era stato anche ribadito dalla successiva n.461 del 1991 poiché, in relazione al tenore letterale, la C.A. della Gestione, premessa la necessità di assumere in servizio unità di personale per soddisfare le esigenze rinvenienti nelle carenze di organico, aveva stabilito "di invitare il Presidente ad adoperarsi perché fosse realizzato in tempi brevi il divisato programma aziendale".Nell'ambito di un tale programma era collocabile la comunicazione inviata il 10 dicembre 1991 dal Presidente ai ricorrenti con la quale essi erano stati invitati a sottoporsi agli accertamenti medici, "fatto salvo il diritto della amministrazione di procedere alla eventuale carenza specifica nellaassunzione, condizionato, questa,alla qualifica". In altri termini "la carenza di organico" doveva interpretarsi come riferita all'assunzione e non al diritto dei collocati, ossia come presupposto per procedere a -soltanto - nuove 10 assunzioni,qualora l'azienda avesse deciso di coprire altre carenze di organico. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico-giuridico, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure formulate tradiscono un vizio metodologico poiché, invece di prendere atto di una interpretazione compiuta dal Tribunale sulla base di una valutazione complessiva ed unitaria delle risultanze acquisite, ancora una volta denunciano la valenza di un esame - e quindi fallace analitico - dei singoli atti succedutisi nel tempo,e cioè delle clausole del bando, delle delibere e della risultans anzidetta comunicazione. In altri profili le doglianze si profilano generiche, finendo con il tradursi in una apodittica, diversa e inammissibile interpretazione della normativa contrattuale (vedi anche Cass., 15 dicembre 1999, n. 14110, in tema di interpretazione di delibera proprio della Gestione straordinaria trasporti irpini). Né tanto meno il Tribunale è caduto in contraddizione nell'affermare che era sufficiente la manifestazione esplicita della volontà presidenziale, confermata dalla delibera n. 489 del 1990 invece che una nuova deliberazione della Commissione della Gestione di ai fini della costituzione del rapporto di lavoroautorizzazione con gli altri candidati idonei. La costituzione di tali rapporti era, infatti, esclusivamente condizionata, oltre che dalla indiscussa presenza di precise esigenze di organico, dalla possibilità in concreto delle stesse assunzioni per la necessaria copertura della spesa avallata dall'organo competente, come prevista dalle leggi 11 R identifica la (controricorso, pag. 9-11,che finanziarie vigenti al rilascio come soggetto preposto Regione Campana dell'autorizzazione alla quale è subordinato il provvedimento formale leper future assunzioni, giusta delibere n.792 del 22 anno della gennaio 1992 della Giunta Regionale e n.46 dello stesso Commissione Amministratrice). Così come non è affatto contraddittoria,bensì coerente e corretta nel profilo ermeneutico, la motivazione della impugnata sentenza laddove ha ritenuto, sul piano della interpretazione delle clausole del bando, dei successivi atti e del comportamento tenuto dalla Gestione che all'accertamento dell'idoneità l'assunzione Laven atto conseguente necessari documenti fisica e alla presentazione dei - era riservata ai soli vincitori e non certamente a tutti gli altri candidati che erano risultati meramente idonei. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti alle spese in lire 42000 (€ 4,69) oltre lire duemilioni per onorari (€ 1032,51). Napoli, 8 novembre 2001 r Vincenzo Mills Il Consigliere est. D Il Presidente Mom Puluo Dout Varude A , 0 S O 1 S 3 L A . 3 L T T 5 O , R B A . A S I ' N E L D P L S 3 E A I Still 7 T D - S N I 8 G O S - IL CANCELLIERE/ 1 P O N 1 Depositato in Cancelleria E M A I S D E I A E G A , D M oggi, 11 FEB. 2002 O G E O E R T T IL CANCELLIEREче ее T L T N S I I E R A S I G E L E E D L R R P E O U D 12