Sentenza 16 gennaio 1998
Massime • 1
Il danno cagionato ad un fondo dal furto attuato mediante lo sbancamento di una sua parte per sottrarre materiale roccioso (nella specie allo scopo di ricavarne brecciame) deve valutarsi non già con riferimento a ciascuna operazione materiale di avulsione, ma al complesso dell'azione, necessariamente plurisussistente, e non già avendo riguardo al valore della cosa mobile sottratta, bensì al detrimento per l'immobile derivante dall'impossibilità dell'uso del fondo secondo la sua destinazione naturale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/1998, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe V. PANDOLFO Presidente del 16/01/98
1. Dott. Giovanni PATRONE Consigliere SENTENZA
2. " Lucio TOTH Consigliere N. 80
3. " Alfonso AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA Consigliere N. 32350/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI RS, n. il 27.6.40 a Marigliano e NAPOLITANO EO, n. 15.9.47 a Tufino
avverso sentenza 17.2.97 C.A. Napoli (in p. rif. sentenza 7.3.94 Pretore Caserta/Arienzo);
- Sentita in u.p. la relazione fatta dal Cons. Dr. M. ROTELLA, - udito il P.M., in persona del s.P.G. Dr. V. MARTUSCIELLO, che ha concluso per il rigetto;
ritenuto
1 - HI RS e LI EO, recidivi, sono stati condannati in 1^ grado, con generiche equivalenti ad a.1 m.3 rec. e L. 600.000 di multa, per il delitto di cui agli artt. 110 - 624 - 625 n.2, 5 e 7, 61 n.7 e 81 cpv. CP, per aver invaso e distrutto in parte il terreno di Gesuina Riccio, asportandone materiale roccioso per fame brecciame (sino al 20.2.92). In appello la pena è stata ridotta a m.6 rec. (pena sostituita con L.
4.500.000 di multa) e L. 700.000 multa (pena complessiva L.
5.200.000 multa), esclusa la sola aggravante di cui all'art. 625 n.5 CP. Con il ricorso si deduce:
1 - violazione art. 61 n.7 CP, perché nella specie si sarebbe fatto ricorso non solo all'oggettiva entità della diminuzione patrimoniale arrecata all'offeso, ma anche ed erroneamente al profitto (quantificato in sentenza in 90 milioni) ricavato dall'agente e perché la quantificazione del danno sarebbe stata effettuata non in relazione ai singoli episodi ritenuti in continuazione, ma al complesso delle infrazioni;
2 - violazione dell'art. 62 n.4, perché appunto il danno, nella specie cagionato con diverse violazioni della medesima disposizione di legge, deve essere valutato in relazione a ciascun delitto di quelli ritenuti in continuazione;
3 - violazione dell'art. 62 n.6 CP, perché nella specie è stato erroneamente ritenuto raggiunto un accordo transattivo, mentre si è trattato di un vero e proprio risarcimento effettivo, integrale e volontario, come dimostrerebbe il fatto che gli offesi hanno rimesso la querela;
4 - violazione dell'art 625 n.7 CP, perché nella specie, trattandosi di terreni incolti era assente la vigilanza, mentre nella specie l'aggravante non è configurabile, perché deriva direttamente dalla naturale disposizione della cosa e perché la destinazione concerne esclusivamente il bene immobile nel suo complesso e non anche le cose che, staccate da esso, acquistano una propria individualità diventando mobili;
5) per motivazione illogica in punto di ritenuta responsabilità di LI, direttore dei lavori, dal momento che egli era il direttore dei lavori e non il rappresentante legale della persona giuridica e, a differenza di quanto ritenuto, non poteva essere responsabile della scelta delle pareti della montagna sulle quali effettuare le lavorazioni, tantoppiù che la sentenza non esamina le reali mansioni svolte dall'imputato nella società e dunque lo ritiene responsabile solo per la carica ricoperta, tanto è vero che la sentenza asserisce a contrario che l'appellante non ha dedotto di non sapere dello sconfinamento;
6) violazione DPR 75/90, perché circa il tempo del commesso reato si accetta che l'attività criminosa possa essere cessata nel luglio 89, ai fini della quantificazione del danno e circa i presupposti giuridici dell'amnistia, si trascura che l'art. 4 precisa che, in concorso di circostanze attenuanti ed aggravanti si tiene conto solo delle prime e nella specie sono ravvisabili quelle di cui agli art. 6e n.4 e 6 CP.
2 - Il motivo V relativo alla posizione di LI è preliminare. Ed è manifestamente infondato. LI non è stato condannato per la sua veste soggettiva in rapporto alla società, ma per l'attività svolta, dando disposizioni per i lavori di sbancamento. L'argomento usato in sentenza è adottato proprio per significare che lo stesso appellante non escludeva la sua consapevolezza e perciò la direzione del volere all'evento. È infondato il motivo sub 1 e correlativamente il motivo sub 2. Il parallelo con l'azionamento degli interruttori per ogni prelievo di energia (di cui a cass. sez. V, 93/1948 83, cit. nel ricorso) è incongruo.
Per operare la sottrazione di terreno, bisogna separarlo dall'immobile di cui è parte integrante, la qualcosa implica la trasformazione della cosa immobile in mobile, onde l'azione è necessariamente plurisussistente, e cioè non si identifica in ciascuna operazione materiale di avulsione, ma è composta da tutti gli atti della serie necessaria per lo sbancamento di una parte identificata del fondo (secondo la prassi corrente, una parete). Pertanto, se il profitto conseguito dall'agente si rapporta al valore commerciale della cosa mobile in tal modo sottratta, prima indistinguibile da quella immobile, il danno viceversa si collega al maggior disvalore conseguente all'immobile per via della separazione da esso di una parte.
In questa luce, la sentenza correttamente si rifà al valore del brecciame quale metro indiretto per valutare la gravità del danno cagionato al fondo, ritenendo che se il ricavo dal brecciame, e cioè della cosa mobile, è quantificato in L 90 milioni per uno sbancamento, esso è inferiore al danno per l'immobile di cui è solo parte, sicuramente di rilevante entità, dal momento che dallo sbancamento è derivata l'impossibilità di uso del fondo secondo la sua destinazione naturale. Inoltre la valutazione si riferisce allo sbancamento successivo al 27.2.89, quale singolo reato di furto, secondo implicazione corretta dal criterio sopra indicato, per cui il danno cagionato all'immobile non può valutarsi in relazione al valore di ogni singola operazione materiale di separazione di una zolla dal fondo (e cioè ad ogni colpo di vanga o di escavatrice), ma all'intero sbancamento di una parete di esso.
È manifestamente infondato il motivo sub 3. Il risarcimento del danno deve essere dimostrato obiettivamente avvenuto nella sua integralità e non può essere desunto dal comportamento di una parte nel processo (rimessione della querela e si tratta di reato perseguibile d'ufficio).
È inammissibile il motivo sub 4, perché la questione non è stata proposta in sede di merito.
Il motivo sub 6 è manifestamente infondato, perché nella specie è inapplicabile l'art. 4 (lett.d) DPR 75/90, ritenuta l'insussistenza delle attenuanti richieste. Sotto il profilo del tempo del commesso reato, la sentenza, fermo quanto già ritenuto in 1^ grado (sino al 20.2.92) in assenza di prove di segno contrario, non dice affatto che la consumazione del reato si ferma al luglio 1989, ma incidentalmente che questo argomento della difesa non servirebbe ad escludere l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 CP (v. sub motivo 1).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1998