CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2026, n. 12873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12873 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/01/2026 della Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA Luisa Angela RI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Laura Condemi con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12873 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 27/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2026, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma delle sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Lucca di condanna di IG ON in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso in Altopascio l’11 luglio 2024), appellata dal Procuratore Generale e dell’imputato, ha revocato la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare disposta dal primo giudice e ha revocato la sospensione condizionale della pena disposta con sentenza del Tribunale di Velletri irrevocabile il 27 aprile 2024, confermando la pena di anni 4 di reclusione e euro 20.000,00 di multa. Nelle sentenze di merito si dà atto che nel corso di un controllo su strada effettuato dalla Polizia Stradale di Montecatini nell’auto condotta da ON erano stati rinvenuti 190 panetti di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish pari a 9.655,7 grammi e la somma in contanti di 1690,00 euro. 2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A fronte della richiesta fondata sull’atteggiamento collaborativo dell’imputato, la Corte aveva ritenuto che lo stesso si fosse solo limitato ad ammettere l’evidenza, in contrasto con le prove documentali acquisite e precisamente con il verbale dell'interrogatorio di garanzia e con il verbale di arresto che i giudici avevano omesso di considerare. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte ha affermato che per la fattispecie di reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 era stata irrogata la pena nel minimo edittale, ovvero sei anni di reclusione, quando invece detta pena è quella prevista nel massimo. I giudici, dunque, si erano discostati dal minimo senza offrire adeguata motivazione, ovvero senza dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale. La pena inflitta in ogni caso sarebbe illegittima, in quando il giudice di primo grado, muovendo da una pena base di anni 3 di reclusione, l’aveva aumentata ad anni 6 di reclusione per effetto del riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R n. 309/90 e l’aveva poi ridotta ad anni 4 per il rito, quando invece l’aumento per la circostanza su indicata poteva essere da un terzo a due terzi e quindi poteva arrivare al massimo ad anni 5 di reclusione. 3 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Laura Condemi ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso 4. Il difensore dell’imputato ha presentato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo. 6. Il primo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è infondato. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986), ovvero anche con il richiamo ai precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01). La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi e adottato un percorso argomentativo esente dalle censure dedotte. I giudici, prendendo in esame gli elementi invocati dalla difesa, ovvero il presunto collaborativo comportamento processuale, hanno rilevato come nel corso dell’interrogatorio di garanzia il ricorrente si fosse avvalso della facoltà di non rispondere e nel corso del giudizio si fosse limitato ad ammettere di avere agito in quanto in difficoltà economiche;
in ogni caso, hanno ritenuto ostativi rispetto alla ulteriore mitigazione della pena i plurimi e specifici precedenti penali dell’imputato. 7. Il secondo motivo, come detto, è fondato. Come rilevato dal ricorrente, la Corte, nel confermare la pena inflitta dal giudice di primo grado, è incorsa in un duplice errore di calcolo della pena: la 4 Corte ha erroneamente individuato la pena base di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 e la forbice dell’aumento di pena per effetto della circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/90. Sotto il primo profilo, si osserva che la Corte Costituzionale con sentenza del 12 febbraio 2014 n. 32 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis del d.l. 30 dicembre 2025 n. 272 convertito nella legge 21 febbraio 2006 n. 49 che aveva modificato l’art. 73 del D.P.R. n. 309/90. Per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale, la formulazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 torna ad essere quella previgente al d.l. su indicato e dunque la pena di cui all’art. 73 comma 4 è da 2 a 6 anni di reclusione e da euro 5.164,00 a euro 77.468,00 di multa. Come evidenziato dal ricorrente, dunque, la pena di anni 3 di reclusione, individuata dalla Corte quale pena base, non corrisponde al minimo edittale. Sotto il secondo profilo, si osserva che la circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 prevede un aumento di pena su quella del reato base dalla metà a due terzi. Nel consegue che, per effetto del riconoscimento di detta attenuante, la pena potrà variare da un minimo di 3 anni ad un massimo di 10 anni. 7. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Il ricorso deve essere nel resto rigettato. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità della affermazione di responsabilità penale.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale. Così deciso in Roma 27 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA RI AN NI
udita la relazione svolta dal Consigliere NA Luisa Angela RI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Laura Condemi con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12873 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 27/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2026, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma delle sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Lucca di condanna di IG ON in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commesso in Altopascio l’11 luglio 2024), appellata dal Procuratore Generale e dell’imputato, ha revocato la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare disposta dal primo giudice e ha revocato la sospensione condizionale della pena disposta con sentenza del Tribunale di Velletri irrevocabile il 27 aprile 2024, confermando la pena di anni 4 di reclusione e euro 20.000,00 di multa. Nelle sentenze di merito si dà atto che nel corso di un controllo su strada effettuato dalla Polizia Stradale di Montecatini nell’auto condotta da ON erano stati rinvenuti 190 panetti di cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish pari a 9.655,7 grammi e la somma in contanti di 1690,00 euro. 2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A fronte della richiesta fondata sull’atteggiamento collaborativo dell’imputato, la Corte aveva ritenuto che lo stesso si fosse solo limitato ad ammettere l’evidenza, in contrasto con le prove documentali acquisite e precisamente con il verbale dell'interrogatorio di garanzia e con il verbale di arresto che i giudici avevano omesso di considerare. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte ha affermato che per la fattispecie di reato di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 era stata irrogata la pena nel minimo edittale, ovvero sei anni di reclusione, quando invece detta pena è quella prevista nel massimo. I giudici, dunque, si erano discostati dal minimo senza offrire adeguata motivazione, ovvero senza dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale. La pena inflitta in ogni caso sarebbe illegittima, in quando il giudice di primo grado, muovendo da una pena base di anni 3 di reclusione, l’aveva aumentata ad anni 6 di reclusione per effetto del riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 80 comma 2 d.P.R n. 309/90 e l’aveva poi ridotta ad anni 4 per il rito, quando invece l’aumento per la circostanza su indicata poteva essere da un terzo a due terzi e quindi poteva arrivare al massimo ad anni 5 di reclusione. 3 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Laura Condemi ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso 4. Il difensore dell’imputato ha presentato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo. 6. Il primo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è infondato. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986), ovvero anche con il richiamo ai precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01). La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi e adottato un percorso argomentativo esente dalle censure dedotte. I giudici, prendendo in esame gli elementi invocati dalla difesa, ovvero il presunto collaborativo comportamento processuale, hanno rilevato come nel corso dell’interrogatorio di garanzia il ricorrente si fosse avvalso della facoltà di non rispondere e nel corso del giudizio si fosse limitato ad ammettere di avere agito in quanto in difficoltà economiche;
in ogni caso, hanno ritenuto ostativi rispetto alla ulteriore mitigazione della pena i plurimi e specifici precedenti penali dell’imputato. 7. Il secondo motivo, come detto, è fondato. Come rilevato dal ricorrente, la Corte, nel confermare la pena inflitta dal giudice di primo grado, è incorsa in un duplice errore di calcolo della pena: la 4 Corte ha erroneamente individuato la pena base di cui all’art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90 e la forbice dell’aumento di pena per effetto della circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/90. Sotto il primo profilo, si osserva che la Corte Costituzionale con sentenza del 12 febbraio 2014 n. 32 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis del d.l. 30 dicembre 2025 n. 272 convertito nella legge 21 febbraio 2006 n. 49 che aveva modificato l’art. 73 del D.P.R. n. 309/90. Per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale, la formulazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 torna ad essere quella previgente al d.l. su indicato e dunque la pena di cui all’art. 73 comma 4 è da 2 a 6 anni di reclusione e da euro 5.164,00 a euro 77.468,00 di multa. Come evidenziato dal ricorrente, dunque, la pena di anni 3 di reclusione, individuata dalla Corte quale pena base, non corrisponde al minimo edittale. Sotto il secondo profilo, si osserva che la circostanza aggravante di cui all’art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/90 prevede un aumento di pena su quella del reato base dalla metà a due terzi. Nel consegue che, per effetto del riconoscimento di detta attenuante, la pena potrà variare da un minimo di 3 anni ad un massimo di 10 anni. 7. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Il ricorso deve essere nel resto rigettato. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità della affermazione di responsabilità penale.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale. Così deciso in Roma 27 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA RI AN NI