Sentenza 11 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUP E019 28 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente - R.G.N. 8686/99 Cron. 46.5 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere - Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere- Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.30/10/01 - Consigliere - Dott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
Vx: ricorrente --
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta2001 4123 delega in atti;
-1- i. - controricorrente avverso la sentenza n. 1/99 del Tribunale di TRENTO, depositata il 18/01/99 R.G.N. 53/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 10 giugno 1997 NA GR conveniva in giudizio davanti al Pretore di Trento l'INAIL chiedendone la condanna al pagamento di una rendita da inabilità per infortunio sul lavoro, rifiutata dall'Istituto in sede amministrativa. A giustificazione della domanda la lavoratrice esponeva che per le sue condizioni fisiche (affetta da soprappeso) e per le conseguenti difficoltà di utilizzo dei mezzi pubblici nonché per esigenze familiari era costretta ad utilizzare la propria auto privata per recarsi al lavoro e per ritornare alla propria abitazione. In data 23 marzo 1996, nel percorrere alla guida dell' auto l'abituale tragitto per recarsi al lavoro da Levico Terme a Pergine, aveva subito un incidente stradale a seguito del quale aveva riportato trauma cranico, frattura distale della ulna destra e trauma mandibolare con mobilità dentale nonché successivo ricovero in ospedale dal 17-4-1996 al 19-4-1996 e intervento chirurgico. Con sentenza in data 21 aprile 1998 il Pretore di Trento rigettava la domanda disattendendo le ragioni addotte dalla lavoratrice per collegare l'incidente stradale a un “infortunio in itinere ". Con sentenza in data 14 gennaio 1999 il Tribunale di Trento rigettava l'appello della GR osservando che né la sua età (cinquantacinque anni ) né il dedotto soprappeso rendevano difficoltoso il suo percorso nel raggiungere la stazione delle corriere per l'utilizzo del mezzo pubblico. Il giudice del gravame, ancora, osservava che la dedotta poca luminosità della strada non poteva costituire una apprezzabile ragione di uso del mezzo privato anziché di quello pubblico. Infine il Tribunale osservava che nemmeno l'esigenza familiare di rendersi immediatamente reperibile per la figlia, affetta da epilessia, potesse considerarsi idonea a giustificare l'uso del mezzo privato, che doveva, pertanto, considerarsi utilizzato per libera scelta determinata da ragioni di comodità. Era risultato provato, infatti, che nell'arco di un anno in una sola occasione essa era stata chiamata sul posto di lavoro e soltanto per essere notiziata di quanto stava accadendo alla figlia in occasione di una delle sue crisi epilettiche e non già per essere sollecitata a un intervento immediato in di lei aiuto. La GR ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'articolato motivo di ricorso la lavoratrice denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 con motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto deducendo che il Tribunale arbitrariamente aveva ritenuto improntata a una scelta di comodità l'esigenza della lavoratrice di evitare il percorso a piedi e al buio che separava la stazione delle corriere dal luogo di lavoro, così come arbitrariamente aveva ritenuto che sussistessero soltanto ragioni di sicurezza psicologica per l'utilizzo della propria autovettura in relazione ai rari episodi di epilessia della figlia. Il giudice del gravame, invece, avrebbe dovuto considerare come disagevole e gravoso l'uso del mezzo pubblico sia in relazione al percorso come alle esigenze di vita familiare e avrebbe dovuto fare riferimento non già alla possibilità o impossibilità di utilizzo del mezzo privato bensì alla ragionevolezza di tale mezzo certamente sussistente e sostanzialmente riconosciuta dalla stessa sentenza impugnata. Tale ragionevolezza era sufficiente, conclude la ricorrente, per qualificare il rischio come generico aggravato e, in quanto tale, utile ai fini del riconoscimento dell'infortunio sul lavoro. Il ricorso è infondato. A norma dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 un infortunio può essere considerato occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro non soltanto nell'ipotesi in cui il lavoratore subisca l'infermità nello svolgimento delle sue incombenze lavorative (rischio specifico) ma anche quando si reca dalla propria abitazione al luogo di lavoro o ritorna dal luogo di lavoro alla propria abitazione (cosiddetto rischio generico in itinere), a condizione, però,che il rischio generico non sia, in tal caso, elettivo ma aggravato nel senso che l'infortunio sia avvenuto in un percorso e con mezzi che non erano ragionevolmente e diversamente utilizzabili dal lavoratore. Essendo avvenuto l'infortunio sul lavoro prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38,non risultano a esso applicabili le disposizioni di cui all'art. 12 di tale decreto, in base alle quali, fra l'altro, l'uso del mezzo privato esclude il nesso eziologico soltanto se necessitato. Esclusa, pertanto, l'applicabilità di tale norma ed esclusa l'ipotizzabilità di una violazione di tale legge per l'infortunio sul lavoro realizzatosi prima della sua entrata in vigore, l'accertamento della sussistenza di un infortunio in itinere costituisce per il giudice di merito un apprezzamento in fatto, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Nella specie il giudice di merito con motivazione esauriente e immune da vizi logici, esaminando analiticamente le ragioni addotte dalla lavoratrice per l'utilizzo del mezzo privato anziché di quello pubblico al fine di recarsi al lavoro o di ritornare da esso, aveva escluso la ragionevolezza nell'utilizzo di tale mezzo ritenendo che esso era stato determinato da esigenze di comodità (c.d. rischio elettivo) piuttosto che da reali esigenze fisiche, ambientali o familiari non ragionevolmente evitabili (c.d. rischio generico aggravato). Non appare, perciò, censurabile la affermata non indennizzabilità dell'infortunio in itinere pronunciata da entrambi i giudici di merito. 1 A norma dell'art. 152 disp.att. c.p.c., nulla va disposto per le spese del presente giudizio essendo la pretesa non manifestamente infondata né temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nullaper le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 30 ottobre 2001 Il Consigliere estensore Natole Capitonis Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 1 FEB. 2002 IL CANCELLIERE) 1 Il Presidente Autu I 0 A 3 D S 1 3 , S . 5 O A T L . T R L , A N ' O A B S L 3 E L I 7 P E D - S D I 8 A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A , E O D L O T R T E I T T A S R L I I N L E G D S E E E R O D