Sentenza 7 gennaio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/1999, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
r n.10385/96 0 0 0 6 5 / 99 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL DOL JLA B LA CONI SUPREMU DI CASTAZIONE dienza pubblica: SEZIONE LAVORO 22.09.98 Composta dai sigg. Magistrati: Chau. 73 Presidente: dott. Sergio Lanni consigliere: dott. Alberto Spanò consigliere: dott. Raffaele Foglia consigliere: dott. Giuseppe Cellerino rel.. consigliere: dott. Paolo Stile ha pronunziato la seguente OGGETTO: SENTENZA assistenza sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappreseta- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEto e difeso ex lege dalla Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria UFFICIO COPIE in Roma, via dei Portoghesi 12 (RICORRENTE) Rilasciata cople studio *L SOLE 24 ORE al SIG. contro 3000 per diritti L. (INTIMATA) - 7 GEN. 1999 MA ND, non costituita IL CANCELLIEREavverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 454/96 del 13.12.95 (R.G.44483/93) LIRE 1000. Sentita la relazione del cons. Cellerino all'udienza del 22 settembre '98. Sentito il s. Procuratore generale dott. Antonio Buonajuto che ha chie- sto l'accoglimento del ricorso con declaratoria, ex art. 384 cod. proc. civ. del diritto alla rivalutazione e interessi sulla somma capitale, non- AS205731 chè, per il periodo sucessivo a rivalutazione e interessi solo AW478153 sull'importo della rivalutazione. CONTE SI GA cal . Avv. GEN. STATO 1} 2 A FER 1999 - 1 888 IL CANCELLIERE Svolgimento del processo Con sentenza in data 13 dicembre 1995, notificata il 28 giugno 1996, il Tribunale di Napoli, accogliendo l'appello dell'odierna intimata Erme- linda MA avverso la sentenza del Pretore di Napoli in data 28 gennaio 1993, condannava il Ministero dell'Interno, confermandola per il resto e compensando per metà le spese processuali, a corrispondere, in suo favore, “anche gli ulteriori interessi e rivalutazione sulla somma già liquidata dal Pretore, dalla data del pagamento degli arretrati fino al soddisfo.". Avverso la sentenza del Tribunale ricorre per cassazione il Ministero con atto notificato il 27 agosto 1996 esponendo un motivo di ricorso. La parte intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso il Ministero dell'Interno denuncia la sen- tenza del Tribunale di Napoli indicata in epigrafe per violazione e falsa applicazione degli artt. 1194, 1224. 1283 cod. civ. e 429 cod. proc. civ., nonché per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ.. Riferisce l'Avvocatura che “il Tribunale ha ritenuto la fondatezza della pretesa avversaria muovendo dal rilievo secondo il quale, nel caso di adempimento tardivo della sola obbligazione principale, il debito ri- sarcitorio sin li maturato, costituirebbe un debito di valore volto alla reintegrazione patrimoniale del creditore che dovrebbe essere a sua volta rivalutato con l'aggiunta degli interessi ulteriormente maturati fino all'effettivo soddisfo". 2 Contestandone il fondamento osserva sia che "gli interessi si computa- no sul credito originario e non su quello risultante dalla rivalutazione o sulle somme via via rivalutate", sia che "un principio di rivalutazione degli interessi non è deducibile neppure in riferimento ai debiti di valo- re"....“atteso che essi non fanno parte del capitale,...né d'altro canto su tali interessi sono dovuti, stante il divieto posto dall'art. 1283 cod. civ. gli ulteriori interessi maturati nel periodo successivo (Cass. SS.UU. 22.12.1994, n. 11048).". La censura è fondata nei limiti di cui appresso. Invero il Tribunale, richiamando la sentenza di questa Corte n. 11807 del '93 che ha definito le operazioni da compiere per la corretta liqui- dazione delle somme accessorie (svalutazione e interessi) derivanti dal ritardato adempimento dell'obbligazione principale, ha inteso ribadire l'accennato indirizzo rilevando che l'Amministrazione, mentre aveva provveduto al pagamento dei ratei arretrati, aveva omesso di riconosce- re l'intero meccanismo di adeguamento automatico di cui all'art. 429 cpc e quindi il diritto alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme riconosciute, condannando nel dispositivo, ad integrazione della sentenza del Pretore, come sopra detto, il Ministero a "pagare alla appellante anche gli ulteriori interessi e rivalutazione sulle somme già liquidate dal Pretore, dalla data di pagamento degli arretrati fino al soddisfo". Ritiene il Collegio che questa formulazione del dispositivo giustifichi il motivo di ricorso denunciato. Infatti l'espressione sembra consentire un ricalcolo degli interessi lega- to alla svalutazione medio tempore e quindi afferma la necessità, con- formemente a quanto avviene per la somma capitale, del loro apprez- zamento sulla base degli indici di svalutazione e di ulteriore computo degli interessi. Tale determinazione non può essere condivisa. Infatti a differenza della rivalutazione che partecipa della stessa natura del credito cui inerisce, gli interessi ex art. 429 cpc costituiscono un diritto autonomo di natura risarcitoria rispetto al credito di capitale (v. ad es. cass. n. 3513/96). Ne deriva che "gli interessi legali devono essere calcolati separatamen- te non potendosi considerare parte integrante del debito principale, col corollario che, mentre vanno computati sulla somma rivalutata, non so- no suscettibili essi stessi di rivalutazione” (ivi). D'altronde questa conclusione s'innesta con l'assorbente considerazio- ne secondo la quale, nel sistema delle obbligazioni pecuniarie, se su un credito determinato non sono dovuti interessi moratori (in quanto si prescinde dalla colpa nel ritardo dell'adempimento) il credito di inte- ressi è insuscettibile di rivalutazione, essendo tale meccanismo previsto dall'art. 1224 cc solo a copertura del maggior danno (rispetto agli inte- ressi legali) imputabile al ritardo colpevole. (v. Cass. nn 11923 e 12689/97; 7028/98 e altre conformi) Impostazione questa che trova conferma nella sentenza delle Sezioni unite (n. 11048/94) che, in una fattispecie consimile, ha escluso in radi- ce la possibilità che gli interessi concorrano a integrare la somma capi- tale, e ha ribadito, infine, il divieto di anatocismo postulato dalla sen- Ли s t4 tenza impugnata che aveva "ritenuto che siffatti interessi potessero a loro volta dar luogo ad ulteriori interessi, in tal modo violando il prin- cipio posto dall'art. 1283 cc". Deve pertanto essere escluso che gli interessi possano dar luogo alla lo- ro rivalutazione e possano produrre automaticamente ulteriori interessi. Ne consegue, per questa parte, la cassazione della sentenza impugnata. Peraltro non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può farsi luogo alla decisione di merito ex art. 384 cpc. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Meritano infine conferma le statuizioni della sentenza impugnata in ordine alle spese processuali dei precedenti gradi del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e, pronunziando nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., rigetta la domanda di ND MA diretta ad ottenere la rivalutazione e gli ulteriori interessi le- gali sull'importo degli interessi legali riconosciuti dal primo Giudice, relativamente alle prestazioni assistenziali erogate. Nulla per le spese di questo giudizio, ferme restando le statuizioni della sentenza impugnata in ordine alle spese processuali. Così deciso in Roma il 22 settembre 1998 , IfConsigliere est O L L 0 1 O 3 . P 3 T I Il Presidente 5 R D . A A ' Schlle fergis N Заши L L E 3 D 7 - I 8 S - D 1 N A E 1 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S D R E Depositate in Garcelleria E A G Y O G P E I S V L DI CANCELDERIA се I I A A NATORE L D L O E D 5