Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17621 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7 62 1 / 02 IN ME EL POPOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO. SEZIONE TERZA CIVILE NULLITÀ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO - R.G.N. 16805/00 Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO 18898/00 - Cron. 41472 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE མ ་ཡ ་ ་ ཏ ་ ག ས ་ 4698 - Consigliere Rep. Dott. Francesco TRIFONE Dott. Ennio MALZONE Consigliere - Ud.17/10/02 ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LL BA, elettivamente domiciliato in VIA BONCOMPAGNI 61, presso lo studio ROMA lo difendedell'avvocato GINO MICHELINI, che unitamente all'avvocato VINCENZO MICHELINI, giusta delega in atti;
- ricorrente J
contro
EDILSUD SRL;
.. intimato e sul 2° ricorso n 18898/00 proposto da: EDILSUD SRL con sede in NA, in persona del suo2002 1963 legale rappresentante il presidente del consiglio di -1- amministrazione dott. Antonio Grimaldi, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che lo difende unitamente all'avvocato DOMENICO BUONOMO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
AN, elettivamente domiciliato inLL ROMA VIA BONCOMPAGNI 61, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MICHELINI, che lo difende unitamente all'avvocato GINO MICHELINI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1758/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, quarta sezione civile emessa 1'11/6/99, depositata il 13/07/99; RG.1219/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato SALVATORE VETROMILA ( per delega avv. Vincenzo MICHELINI ); udito l'Avvocato CARLO MARTUCCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per -- - ricorso principale: accoglimento del 2° e 3° ricorso -2- incidentale: resto. accoglimento del 5° motivo, rigetto nel -3- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 1993 TT RE si opponeva al decreto ingiuntivo per il pagamento di L. 140.000.000, oltre interessi, emesso dal presidente del Tribunale di NA su ricorso della società Edilsud s.r.l., quale incorporante della Vega Immobiliare s.r.l., che aveva dedotto la risoluzione di diritto del contratto di associazione in partecipazione stipulato tra le due parti il 5 marzo 1990 per l'acquisto, la ristrutturazione e ricostruzione, gestione e vendita di un complesso immobiliare sito in NA, di proprietà della Immobiliare Miramare s.r.l., contratto in esecuzione del quale la società Vega aveva Š versato al RE la somma di denaro sopra indicata. Costituitasi la società opposta, il Tribunale adito, con la sentenza کی depositata il 27 marzo 1996, rigettava l'opposizione, ritenendo che il contratto di associazione in partecipazione era subordinato all'acquisto da parte del RE dell'immobile da ristrutturare ed al rilascio della concessione edilizia, eventi che costituivano due condizioni sospensive (non impeditive dell'attuazione del contratto prima del loro avveramento); poiché tali condizioni non si erano verificate, il Tribunale riteneva inefficace il contratto e confermava il decreto ingiuntivo che aveva condannato il RE a restituire le somme ricevute in esecuzione dello stesso. Proposto appello dal RE e costituitasi la società Edilsud, la Corte di appello di NA, con la sentenza depositata il 13 luglio 1999, ha ritenuto che la condizione del rilascio della concessione edilizia per la ristrutturazione del fabbricato che il RE avrebbe dovuto acquistare 3 4 dalla Immobiliare Miramare era impossibile, perché per esso il piano regolatore vigente all'epoca del contratto consentiva soltanto "interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria"; ha perciò ritenuto nullo il contratto stipulato tra le parti ed il RE obbligato a restituire le somme ricevute, con gli interessi legali dal giorno della loro ricezione (essendo il RE in mala fede). La Corte, quindi, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato il RE a pagare L.140 milioni, oltre i precisati interessi, nonché i due terzi delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Avverso la sentenza della Corte di appello di NA TT 5 RE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi, a J cui la società Edilsud ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, in cui sono stati formulati cinque motivi, a cui il RE ha replicato con controricorso. Ambedue le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione. 1.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.).
2. E logicamente pregiudiziale l'esame del ricorso incidentale della società Edilsud, con cui si censura la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di nullità del contratto di associazione in partecipazione stipulato tra le parti, rispetto al ricorso principale del RE, diretto contro le statuizioni successive della sentenza impugnata, di condanna del ricorrente alla restituzione della somma ricevuta ed al pagamento degli interessi. 3.- In ordine al ricorso incidentale, vanno prioritariamente esaminate le eccezioni opposte dalla controparte di nullità della procura 4 ad litem rilasciata dalla società Edilsud e di nullità della notifica del controricorso e ricorso incidentale. 3.1.- L'eccepita nullità della procura rilasciata dalla società Edilsud viene collegata al fatto che essa, apposta in calce al controricorso e ricorso incidentale, è stata rilasciata a due difensori, di cui uno (avv. prof. Domenico Buonomo) non iscritto nell'albo dei cassazionisti, il quale ha autenticato la firma del legale rappresentante della società. Si sostiene che è privo di rilievo il fatto che l'altro procuratore della società (avv. Carlo Martuccelli) sia, invece, iscritto in detto albo, perché il ricorso è 5 reso inammissibile dal fatto che l'autentica della firma della parte sia stata effettuata dall'avvocato non cassazionista. L'eccezione di nullità della procura ad litem, e quindi di inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale, è infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte più recente (Cass. 11 ottobre 2001 n. 12411; 10 ottobre 2000 n.13468; 26 maggio 2000 n.6959), successiva alla sentenza delle Sezioni unite 6 maggio 1996 n.4191, la mancata certificazione o la certificazione da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Cassazione dell'autografia della sottoscrizione della parte ricorrente (o di quella resistente) apposta sulla procura speciale ad litem rilasciata in calce o margine del ricorso (o del controricorso) per cassazione, che sia stato firmato anche da altro avvocato, quest'ultimo iscritto nell'albo speciale e indicato come codifensore in procura, costituisce mera irregolarità, inidonea ad incidere sui requisiti indispensabili per lo scopo dell'atto, salvo che la controparte 5 non contesti, con specifiche argomentazioni, l'autografia della firma di rilascio della procura. Nel caso di specie, il controricorso e ricorso incidentale è firmato anche dall'avv. Carlo Martuccelli, codifensore indicato nella procura ad litem rilasciata dal legale rappresentante della società Edilsud, il quale è iscritto nell'albo dei cassazionisti. Non determina nullità il fatto che la sottoscrizione di detta procura sia stata autenticata dall'altro codifensore avv. Domenico Buonomo, il quale non è iscritto nello stesso albo, dato che la controparte non ha contestato con specifici argomenti l'autografia della sottoscrizione medesima. La difesa del RE, infatti, mentre nel 广 controricorso non ha osservato alcunché su detta sottoscrizione, nella memoria ex 378 c.p.c. ha contestato tale autografia del tutto genericamente, e quindi in modo inidoneo ad infirmare l'autenticità della n E stessa certificata dal suo difensore, sia pure non iscritto all'albo dei cassazionisti, fatto che, come si è detto, comporta una mera irregolarità e non la nullità della procura ad litem. 3.2.- La difesa del ricorrente RE eccepisce, altresì, che la notifica del controricorso sia nulla. L'eccepita nullità della notifica non sussiste. La società Edilsud ha tentato di notificare l'atto contenente il controricorso e ricorso incidentale ai due procuratori del ricorrente, avv.ti Gino e Vincenzo Michelini, nel cui studio in Roma, via Boncompagni n.61 il RE aveva eletto domicilio nella procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione. Nelle due relazioni di notifica del 7 settembre 2000 si afferma che gli avv.ti Gino e Vincenzo Michelini risultano 6 7 sconosciuti al sostituto portiere nominativamente indicato. La notifica è stata, perciò, correttamente e tempestivamente effettuata presso la cancelleria della Cassazione e, "ad abudantiam”, presso lo studio dei due difensori in NA “in conformità all'atto di appello", ed alla notifica stessa ha fatto seguito il controricorso del RE avverso il ricorso incidentale. 4.- Con il primo motivo del ricorso incidentale la società ricorrente, deducendo "violazione ed errata applicazione degli artt.99 e 345 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c.", sostiene che la sentenza impugnata "si è pronunziata su una domanda proposta per la prima volta dall'appellante } al momento della proposizione dell'appello", e per la quale essa aveva rifiutato il contraddittorio. La domanda di nullità del contratto in quanto avente ad oggetto una “finalità giuridicamente impossibile” era, inoltre, indeterminata e perciò la nullità non poteva essere rilevata di ufficio dalla Corte di appello. Il motivo di ricorso è infondato. Rispetto alla domanda di restituzione della somma versata dalla società Edilsud, proposta con il ricorso per ingiunzione e fondata sulla dedotta risoluzione di diritto del contratto di associazione in partecipazione stipulato con il RE, la nullità del detto contratto sostenuta da quest'ultima parte (opponente al decreto ingiuntivo e sostanziale convenuto rispetto alla domanda della società Edilsud) costituisce non una domanda, ma una eccezione in quanto diretta ad ottenere soltanto il rigetto della pretesa creditizia esercitata dalla società che ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo. Nuove eccezioni 7 8 potevano essere proposte nel giudizio di appello, secondo il previgente testo dell'art.345, secondo comma, c.p.c., applicabile nella presente controversia, che è stata instaurata prima del 1° maggio 1995. L'eccezione accolta dalla sentenza impugnata è stata formulata nell'atto di appello, in cui il RE, unitamente a diverse altre tesi, ha anche sostenuto "I'invalidità del contratto contenente una condizione illecita ed impossibile, tale essendo la richiesta di autorizzazione alla esecuzione del lavoro in virtù della esistente normativa urbanistica”. E' questa l'eccezione ritenuta fondata dalla Corte di appello, la quale ha 5 ravvisato la sussistenza di una condizione sospensiva impossibile, non consentendo il piano regolatore di NA il rilascio della concessione کی edilizia a cui era subordinata l'efficacia del contratto di associazione in partecipazione (condizione di cui, invece, il Tribunale si era limitato a constatare il mancato avveramento). In applicazione dell'art. 1354, secondo comma, c.c. la Corte di appello ha perciò ritenuto nullo il contratto stipulato dalle parti La sentenza impugnata ha, pertanto, accolto una eccezione di nullità del contratto formulata ritualmente nell'atto di appello. 5.- Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, comma 1 e 2, 1363, 1367 c.c., ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.. Errata e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.”. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la "ristrutturazione" del fabbricato prevista nel contratto di associazione in partecipazione era in contrasto con il piano regolatore di 0 08 NA, il quale, nella zona ove l'immobile si trovava, consentiva soltanto interventi di "manutenzione ordinaria o straordinaria". Secondo la ricorrente, al termine “ristrutturazione" la Corte di appello avrebbe dovuto dare un'interpretazione tale da rendere la previsione contrattuale compatibile con il piano regolatore di NA e comunque idonea a conservare il contratto, procedendo ad interpretare la comune intenzione delle parti contraenti nel senso che esse avevano inteso realizzare un intervento conservativo e di risanamento del fabbricato. Il motivo di ricorso è infondato. س د Esso involge l'interpretazione del contratto stipulato tra le parti che è riservata al giudice del merito, il quale, nel presente caso, ha attribuito کی al termine “ristrutturazione” di un fabbricato il significato ad esso proprio, che comporta interventi diversi e ben più ampi della "manutenzione" dello stesso. Nel ricorso si contrappone all'interpretazione del giudice del merito una diversa intenzione comune dei contraenti, che è però soltanto asserita, senza indicazione di alcun elemento di fatto e/o di alcuna clausola contrattuale che il giudice del merito avrebbe omesso di considerare. Non sussiste, quindi, la dedotta violazione dell'art. 1362 e dell'art. 1363 c.c.. Non sussiste neanche la violazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1367 c.c., che presuppone l'esistenza di un "dubbio" sul significato della previsione contrattuale, escluso, nel caso di specie, dalla Corte di appello. 9 10 6.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale la società ricorrente deduce “errata applicazione dell'art. 1354 c.c. per avere considerato il contratto nullo in base ad una documentazione relativa ad una progettazione non sottoposta all'esame dell'appellata-associata e comunque diversa da quella a questa presentata. Violazione dell'art.360, comma 1, n.5, c.p.c.". Il motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha menzionato il "certificato di destinazione urbanistica presente nel fascicolo dell'appellato", da cui ha desunto che "gli immobili in questione sono assoggettati dal vigente Prg approvato con D.M. 1829 del 31/3/1972 al regime della zona B" (onde sono ふ consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria). E' esatto il rilievo della ricorrente che il detto certificato si trova nel fascicolo dell'appellante RE, e non dell'appellato. Trattasi, però, di un evidente errore materiale che non ha alcuna incidenza sulla motivazione della sentenza impugnata. Le altre doglianze espresse nel motivo di ricorso non sono chiare, perché la ricorrente incidentale non contesta che il certificato di destinazione urbanistica sia stato prodotto dall'appellante e non deduce la violazione di alcuna norma processuale in ordine alle modalità della produzione. Né si contesta il fatto sostanziale provato dalla documentazione dell'appellante, e cioè che il fabbricato da ristrutturare, secondo la pattuizione contrattuale, si trovasse nella zona B del piano regolatore di NA. 10 11 7.- Con il quarto motivo del ricorso incidentale la società ricorrente deduce “errata interpretazione del contratto di associazione in partecipazione. Mancata motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c.". La ricorrente lamenta che la Corte di appello non si sia pronunziata su alcuni inadempimenti del RE ad obblighi a lui derivanti dal contratto. Il motivo di ricorso è infondato. E' sufficiente, al riguardo, osservare che, avendo la Corte di appello ritenuto nullo il contratto per essere esso subordinato ad una condizione sospensiva impossibile (che vitiatur et vitiat, secondo il disposto dell'art. 1354, secondo comma, c.c.), nessun rilievo hanno gli کیا eventuali inadempimenti posti in essere da una delle parti contraenti, i quali presuppongono un contratto efficace, e quindi non nullo. 8.- Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso incidentale la ricorrente, deducendo "falsa applicazione dell'art. 1367 c.c. in relazione all'art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c.", sostiene che erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità dell'intero contratto, non considerando che una clausola dello stesso (l'art.8 relativo all'entità degli interessi sulla somma da restituire dal RE) era stata inserita proprio per l'eventualità che il contratto non potesse essere eseguito. Il motivo di ricorso è infondato. La nullità prevista dall'art. 1354, secondo comma, c.c. nel caso di condizione sospensiva impossibile colpisce l'intero contratto, rientrando nelle ipotesi genericamente indicate dall'art. 1418, ultimo comma, c.c.. Nessuna clausola del medesimo contratto può pertanto essere esclusa 11 12 dalla detta nullità e conservare efficacia. Non può ricorrere, cioè, la nullità parziale prevista dall'art. 1419 c.c.. Consegue che correttamente la sentenza impugnata non ha fatto applicazione della clausola contrattuale prevista nell'art.8 del contratto nullo nella sua interezza. 9.- Passandosi all'esame del ricorso principale, con il primo motivo di esso il RE deduce la "violazione e falsa applicazione degli artt.99, 112, e 345 c.p.c.", nonché vizi di motivazione, lamentando il vizio di “ultrapetizione e/o extrapetizione” della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere accolto la tesi del RE in ordine alla nullità del کر contratto, lo ha condannato alla restituzione delle somme a titolo di indebito oggettivo, restituzione che invece era stata chiesta dalla controparte sulla base del contratto, e quindi per diversa causa petendi. Identico vizio il ricorrente denunzia in ordine al capo che l'ha condannato a pagare gli interessi legali sulla base dell'affermata sua malafede. Il motivo di ricorso è infondato. La restituzione della somma di 140 milioni di lire versate dalla società Edilsud al RE e dei relativi interessi è stata chiesta con il ricorso per ingiunzione sulla base della affermata risoluzione di diritto del contratto, in esecuzione del quale detta somma era stata erogata. Il Tribunale, giudicando sull'opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto inefficace il contratto per il mancato avveramento delle due condizioni sospensive in esso previste ed ha confermato il decreto ingiuntivo emesso. Il RE ha proposto appello e la società Edilsud, instando per la conferma del decreto ingiuntivo, ha implicitamente chiesto al giudice di 12 13 appello la restituzione della somma versata (e dei relativi interessi) sulla base del contratto considerato inefficace dalla sentenza di primo grado. - L'avere il giudice di appello ritenuto che il contratto tra le parti fosse non inefficace (per mancato avveramento delle due condizioni sospensive), ma nullo (per la previsione di una condizione sospensiva impossibile) non ha mutato il fondamento del diritto alla restituzione della somma versata in esecuzione anticipata del contratto (come ritenuto dal Tribunale e confermato dalla Corte di appello), diritto che la società ha esercitato nel presente giudizio. 10.- Con il secondo e terzo motivo del ricorso principale, strettamente connessi, il ricorrente censura la sua condanna al pagamento degli interessi dal giorno della ricezione delle somme (anziché dalla domanda giudiziale), lamentando vizi di motivazione, nonché la violazione degli artt. 1147 e 1148 c.c., perché la buona fede, da presumersi alla data del contratto, non è esclusa dalla proposizione della domanda diretta a fare valere la nullità del contratto in forza del quale il denaro è stato ricevuto. I motivi di ricorso sono infondati. La Corte di appello, con accertamento rientrante nei poteri del giudice del merito, ha ritenuto la sussistenza nel RE della mala fede "nella ricezione delle somme" versategli dalla società Edilsud. La presunzione di buona fede prevista dall'art. 1147, terzo comma, c.c. è di carattere relativo perché può essere superata dalla prova contraria, che la Corte di appello ha ravvisato nel fatto che il RE stesso ha "documentato gli ostacoli giuridici al rilascio della concessione edilizia”, 13 14 di cui pertanto è stato ritenuto essere consapevole già al momento della stipulazione del contratto di associazione in partecipazione con la Edilsud. Tale valutazione, che non è censurata nel ricorso, comporta l'inapplicabilità dell'invocato art. 1148 c.c., che concerne la posizione del possessore di buona fede. 11.- Con il quarto motivo del ricorso principale il RE censura la sua condanna al pagamento dei due terzi delle spese processuali, deducendo la violazione dell'art.91 c.p.c. (perché egli non è stato soccombente) ed il difetto di motivazione sul punto. Il motivo di ricorso è infondato. L'appello del RE è stato accolto soltanto parzialmente perché è rimasta ferma la sua condanna al pagamento della somma di L.140.000.000 chieste dalla società Edilsud con il ricorso per decreto ingiuntivo. La condanna del RE al pagamento dei due terzi delle spese di entrambi i gradi del giudizio è, pertanto, la conseguenza della sua prevalente soccombenza, e con riferimento a tale criterio essa è stata correttamente motivata dalla sentenza impugnata. 12.- In conclusione, ambedue i ricorsi vanno rigettati. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 17 ottobre 2002. Il Presidente Il Relatore-Estensore Eminsk lupo вбой свобо 14 IL CANCEL HERE C1 Innocenzo Baltista