Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10674 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
1 06 74 / 02 (6 REPUBBLI IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Riscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N. 7284/00 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Cron.28280 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 2206 Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Ud. 19/12/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio de sul ricorso proposto da: dal Sig. 1,55 AS ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti. 22 e 2007 GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO GIUSEPPE MOCCI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ALBERTO MARIO ZIZI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AS SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO VASI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GRAZIETTA FARINA, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 2202 nonchè
contro
PALA MARIA NICOLOSA;
intimata avverso la sentenza n. 58/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI SEZ DIST SASSARI, emessa il 02/10/98 e depositata il 16/04/99 (R.G. 114/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Vittorio Giuseppe MOCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione 10.5.1987 AS CO th conveniva davanti al Tribunale di Nuoro AS AL e LA IA NI, esponendo di avere condotto per -oltre quindici anni in forza di rapporto di comparte- cipazione un fondo rustico di proprietà di UL MO, madre dei AS, sito nell'agro di Benettuti, catastalmente distinto quale "terreno vigneto di prima e seminativo di quarta, loc. Funtu e Monte"; che con atto per Notaio Serra in data 11.7.1986 la UL aveva venduto ai convenuti detto predio per il prezzo di L. 3.000.000; che era stato con ciò - in assenza della CO- municazione prescritta dall'art. 8 1. n. 590/1965 e succ. mod. violato il diritto di prelazione spettante ad esso attore, in possesso di tutti i requisiti di legge;
tanto premesso, dichiarava di voler esercitare il diritto di riscatto ed offriva in pagamento ai con- venuti il prezzo da essi corrisposto per l'acquisto, oltre, se richieste e previa liquidazione e documenta- zione, le spese dagli stessi sostenute per il contrat- to, il tutto da corrispondersi nel termine di cui alla 1. n. 2/1979. Si costituiva in giudizio AS AL mentre LA NI restava contumace - e resisteva alla do- manda eccependo l'incompetenza per valore del giudice adito, la decadenza dal termine annuale per l'esercizio де del diritto e, comunque, l'insussistenza dei presuppo- sti di legge. Rigettata, dapprima, con sentenza parziale l'eccezione di incompetenza, il Tribunale con sentenza definitiva del 17.1.1996 rigettava, poi, la domanda di AS CO. Riteneva che la domanda attrice risul- tava carente di prova in relazione alla sussistenza del requisito concernente l'assenza di contratti di compra- vendita conclusi dal retraente nel biennio anteriore all'esercizio del riscatto. Gravata la decisione da AS CO, la Corte d'Appello di Cagliari Sez. dist. di Sassari con sen- 3 tenza del 2.10.1998, pur ritenuto sussistente invece il predetto requisito, rigettava comunque l'appello - la insussistenza, nella specie, di un "rapporto per agrario", quale titolo per il riscatto. Per la Cassazione di tale sentenza lo stesso AS CO ha proposto ricorso sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso AS AL, mentre LA IA Nico- losa non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione онг Con l'unico motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione della legge e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 8 1. n. 590/1965. Deduce il ricor- rente che la Corte territoriale, pur avendo corretta- mente apprezzato i contorni del thema decidendum, non ne ha tratto, sul piano del giudizio, le necessitate conseguenze, ma addirittura è caduta in contraddizione rigettando la propria domanda sul rilievo della carente acquisizione istruttoria di elementi qualificanti la sussistenza di uno specifico archetipo contrattuale. Al contempo, deduce ancora il ricorrente, la Corte ha omesso ogni analisi e considerazione in ordine alle ac- quisizioni istruttorie significativamente comprovanti la sussistenza di un rapporto agrario e di non avere 4 approfondito quanto sul piano delle emergenze proces- suali asseverava la sussistenza in capo ad esso ricor- rente di un rapporto avente natura commutativa о asso- ciativa e per contenuto la concessione della coltiva- zione del fondo a coltivatore diretto. Il motivo non può trovare accoglimento. Ricordato, in sintesi, che si ha omessa motivazione quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio con- vincimento e si ha motivazione insufficiente nella ipo- tesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto detto giudice alla formulazione del convinci- 州 mento stesso, mentre ricorre contraddittorietà della motivazione se non è permesso di comprendere l'iter ar- gomentativo seguito da quel giudice, rilevasi che la Corte territoriale sarda con motivazione che, ancorché sintetica, si palesa sufficiente sul piano formale e coerente su quello logico, oltre che immune da errori - per l'esistenza giuridici, ha ritenuto non dimostrate di un rapporto agrario specifiche e reciproche obbli- - gazioni di UL DI, proprietaria del terreno in argomento, da un lato, e di AS CO coltivatore di detto terreno, dall'altro, in relazione, in partico- lare, al titolo per quanto il AS corrispondeva per esso alla UL all'epoca della vendemmia, all'accordo 5 in ordine al quantum stesso e alla giustezza della sua misura, all'esistenza di obblighi facenti carico al Mu- las circa la cura e manutenzione dei ceppi, l'aratura e potatura, l'acquisto a sue spese, con l'eventuale con- tribuzione della concedente, dei fitofarmaci, ecc. Se è vero, perciò, che il giudice d'appello ha af- fermato che "la valutazione sull'effettiva ricorrenza del presupposto legale [ovvero di un rapporto agrario] non va rapportata all'accertamento delle connotazioni di un rigoroso archetipo contrattuale, quanto, piutto- sto, alla rilevanza d'una fattispecie negoziale, anche atipica, avente, comunque, oggetto agrario e natura commutativa o associativa, senza che la relativa stipu- lazione soffra della carenza di requisiti formali”, è altrettanto vero che il detto giudice, con insindacabi- le valutazione di merito, ha escluso, nella specie, la esistenza, comunque, di un "rapporto agrario", non ri- tenendo dimostrate le surriferite indispensabili circo- stanze ai fini della ricorrenza di "Una fattispecie ne- goziale, anche atipica, avente, comunque, oggetto agra- rio e natura commutativa o associativa”. La diversa ricostruzione dei fatti da parte del ri- corrente si risolve, pertanto, nella sovrapposizione alla interpretazione delle risultanze istruttorie fatta dai giudici di merito della propria, soggettiva, inter- 6 pretazione di quelle stesse risultanze e nella solleci- tazione ad un inammissibile riesame dei fatti in questa sede, evidenziandosi, peraltro, al contempo, che nello sviluppo logico dell'iter argomentativo seguito dagli stessi giudici non hanno assunto evidentemente per il loro valore neutro, riferibile anche a fattispecie di natura non agraria (quale, ad esempio, il precario one- roso) rilievo decisivo, ai fini della qualificazione come agraria della situazione esistente tra il AS e la UL, le circostanze dell'esercizio da parte del AS dell'attività di coltivazione sul fondo oggetto del retratto e della corresponsione alla UL di quo- ta parte del prodotto della vigna. Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione 1097/29.11 tra le parti delle spese del presente giudizio di Cas- 20,66 sazione per giusti motivi. 456T TOT. 149,77
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso il 19.12.2001, nella Camera di Consi- glio. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE fonato Calabrese Viñoria fura EL CANCEL S Depositata in Cancelleria 22.07.02 Oggi, IL CANCELLIERE C1 7 Dott.ssa IA Aiello