Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2003, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
JR ESENTE DA IMPOSTA DI HOLLO art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 REPUBBLICA I TALIANA LA CO0 1 6 5 8 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO indennità di composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: espropriazione e rilievo edificabilità di fatto.Presidente dr. Rosario De Musis Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte R.G. N. 3435/00 Consigliere dr. Massimo Dogliotti Cron. 3856 dr. Paolo Giuliani Consigliere 537 dr. Onofrio Fittipaldi Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 30.10.2002 SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3435 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000 proposto DA NN ON elettivamente domiciliata in Caserta, V.Verdi n. 30, presso l'avv. Andrea Rianna che la rap- presenta e difende per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI CASERTA, in persona del sindaco, autorizzato con delibera della G.M. n. 151 del 15/3/2000 e eletti- vamente domiciliato in Roma, V. Federico Ozanam n. 69, presso l'avv. Giovanni Percaccio, rappresentato e di- feso dall'avv. Gaetano Calcaterra per procura in cal- 1963 2002 2 - ce alla copia notificata del ricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, 1 sez.civ., n. 882 del 12 marzo - 9 aprile 1999. Udita, all'udienza del 30 ottobre 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Aurelio Golia che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 2 ottobre 1996, IA CC si opponeva alla stima delle indennità di £. 28.175.753, per l'espropriazione e occupazione di un suo terreno di mq. 951 in comune di Caserta, convenendo questo in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Napoli per la giusta rideterminazione delle indennità liquidate senza tenere conto della natura edificabile dell'area. Si costituiva il comune, con procura conferita prima dell'autorizzazione della G.M., chiedendo di applicare l'art. 5 bis della L. 359 del 1992; nominato un c.t.u. la Corte di appello di Napoli, dichiarato contumace il comune di Caserta per l'omesso deposito dell'autoriz- zazione della Giunta, ha rigettato l'opposizione, con sentenza del 9 aprile 1999. L'area doveva essere qualificata agricola ed era quin- - 3 - di remunerativa l'indennità computata in base a un va- lore di f. 25.037,5 a mq.; l'area si trovava fuori dal perimetro urbano ed era,per il P.R.G. del 1954, in zo- na rurale, e, per quello vigente del 1987, nella rete viaria da realizzare per gli strumenti urbanistici di attuazione per cui alla data dell'espropriazione, non vi erano possibilità effettive di edificazione, emer- gendo dalla documentazione fotografica in fatto il ca- rattere agricolo del terreno. L'adita Corte rilevava che un indizio del modesto va- lore dell'area veniva anche dall'omessa dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ri- levata dal c.t.u.; non vi era spazio quindi per liqui- dare importi maggiori di quelli stimati e nulla doveva disporsi per le spese, data la contumacia del comune. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso con due motivi la CC e il comune di Caser- ta ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il con- troricorso del comune di Caserta, non essendovi prova che la procura sia contestuale o precedente alla noti- fica di esso, essendo apposta sulla copia notificata del ricorso (S.U. 5 giugno 2000 n. 405, Cass. 19 mag- gio 2000 n. 6512, 17 dicembre 1999 n. 14220, 1 dicem- bre 1998 n. 12187, 18 agosto 1998 n. 8200, 17 aprile 1998 n. 3913, 25 novembre 1996 n.10441, tra molte).
2. I due motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto ambedue trattano della edificabilità di fatto. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dei criteri di determinazione dell'inden- nità d'espropriazione delle leggi 22 ottobre 1971 n. 865 e 8 agosto 1992 n. 359, per le aree edificabili. La Corte di merito erroneamente ritiene che la distin- zione tra aree agricole ed edificabili debba essere o- perata solo in base agli strumenti urbanistici e non dà rilievo all'edificabilità di fatto emersa chiara in sede di relazione del c.t.u. il quale, avendo rilevato l'esistenza d'infrastrutture ed opere di urbanizzazio- ne primaria e strade di comunicazione in zona, ha ri- conosciuto la fabbricabilità di fatto. Irrilevante è ai fini della natura agricola dell'area l'omessa dichiarazione ai fini ICI così come la docu- mentazione fotografica del terreno, dalla quale risul- terebbe la destinazione agricola dello stesso senza le rilevazioni dell'intera zona in cui l'area é sita. La destinazione a strada come vincolo preordinato all' esproprio non rileva per la qualificazione agricola. - 5 - Con il secondo motivo di ricorso si censura la senten- za per essere insufficientemente motivata sul punto.
1.1. Come chiarito dalle S.U. "nel sistema di disci- plina della stima dell'indennizzo espropriativo intro- dotto dall'art. 5 bis della legge 359 del 1992, carat- terizzato dalla rigida dicotomia, che non lascia spazio per un tertium genus, tra aree edificabili> (indenniz- zabili in percentuale del loro valore venale) e aree agricole> o non classificabili come edificabili> (tut- tora indennizzabili in base a valori agricoli tabella- ri ex legge n. 865 del 1971) un'area va ritenuta edi- ficabile quando e per il solo fatto che come tale essa risulti classificata al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo dagli strumenti urbanistici, se- condo un criterio di prevalenza o autosufficienza del- la edificabilità legale;
la c.d. edificabilità di fat- to> rileva esclusivamente in via suppletiva - in ca- renza di strumenti urbanistici ovvero in via comple- - mentare (ed integrativa), agli effetti della determi- nazione del valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo" (S.U. 23 aprile 2001 n. 172, Cass. 16 settembre 2002 n. 13473, 26 giu- gno 2001 n. 8685, 2 marzo 2001 n. 3048, 1° settembre 1999 n. 9207, 23 settembre 1998 n. 9503, tra molte). L'art. 5 bis della L. 359/92 non dà rilievo alla edi- 6 ficabilità di fatto considerata in via esclusiva, come dedotto nel primo motivo del ricorso, che non contesta che sul piano legale e degli strumenti urbanistici, l' area oggetto di occupazione non è edificabile, ma la- menta solo che la Corte di appello doveva dare rilievo all'esistenza di servizi e infrastrutture che di fatto proverebbero la vocazione edificatoria del terreno, in- dipendentemente dalla sua qualificazione urbanistica. Tale tesi contrasta con le massime sopra richiamate e il primo motivo di ricorso deve quindi essere riget- tato perché infondato (secondo Cass. 12 giugno 1999 n. 5806 è inammissibile il ricorso che censura la sola i- nedificabilità di fatto senza impugnare l'affermata i- nedificabilità legale). Il mancato rilievo della c.d. edificabilità di fatto non collegata a quella legale comporta l'irrilevanza del dedotto vizio di motivazione sul punto che resta assorbito e peraltro non sussiste, avendo la Corte chiarito che l'area sita nel P.R.G. del 1954 in zona agricola, era stata destinata a rete viaria nel P.R.G. del 1987, con vincolo conformativo da recepirsi negli strumenti di attuazione e inedificabilità previa al vincolo espropriativo di cui alla programmazione urba- nistica lenticolare o di terzo livello. In sostanza la Corte di merito ha rilevato la inedifi- 7 - cabilità legale e di fatto dell'area per cui è causa ed i due motivi di ricorso devono entrambi rigettarsi. Nulla deve disporsi per le spese, stante l'inammissi- bilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30. ottobre 2002. Il presidente, uny ✓ Consigliere expensoreSoup M IL CANCELLIERE Domanico upi For Maskalyp Omener CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PR S e Depositato Cununieris !,' (2002/9/08 jep - 5 FEB. 2003 لا s ue 50 IT !!>> € IL CANDELL b y se b eby.j assed on a ENOIZYSSVO IN V ANS BLO i