Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2003, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Fallsments SEZIONE PRIMA CIVILE Revices follice. 0 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 0 15 5 G.N. 7103/00 Dott. Angelo GRIECO Dott. Giovanni C igliere Cron. 331 Dott. Ugo Riccardo PAN ANCO - Consigliere Consigliere Rep. 59 PLENTEDA Dott. Donato Consigliere Ud.19/02/02 CELENTANO Dott. Walter ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL CO nella qualità di titolare della Ditta CREAZIONI TONIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 15, presso l'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE BIA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI RU SALVATORE, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 45, presso l'avvocato FAUSTO BUCCELLATO, 2002 rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE CIARAVINO, giusta mandato in calce al controricorso;
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- controricorrente -
avversO la sentenza n. 892/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 12/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Pellegrini, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Buccellato, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Trapani, con sentenza 13 febbraio 1998, accogliendo la domanda proposta dal curatore del fallimento di SA VA (dichiarato con sen- tenza 3 novembre 1994), revocava il pagamento di I. 70.000.000 eseguito dal VA a favore di ME AS con "bonifico bancario" 22 settembre 1994 e condannava il AS al pagamento di una pari somma a favore del fallimento con gli interessi dal giorno del ricevuto pagamento. Avendo rilevato che l'atto solutorio del settembre 1994 si poneva alla conclusione di una complessa trat- loseur 2 не tativa, iniziata con il rilascio da parte del VA a favore del AS - il 18 febbraio 1993 - di una procura irrevocabile all'incasso, fino alla concorrenza di . 117.116.482 oltre interessi al tasso del 19 per cento, dell'indennizzo dovuto al VA dalla socie- tà Previdente Assicurazione (in dipendenza dall'incendio dei locali della sua azienda), cui era seguito l'accordo transattivo del 12 maggio 1994 con il quale il AS aveva accettato, a saldo di ogni sua pretesa verso il VA, la somma appunto di L. 70.000.000, il Tribunale riteneva nella specie sussi- stente 1 in relazione alle anomale modalità del paga- mento la ipotesi di cui all'art. 67, comma 1, n.2,- 1. f. (in luogo di quella prospettata dal curatore a norma del secondo comma dello stesso articolo) e tutta- via constatava che al di là della presunzione di cono- scenza dello stato di insolvenza del VA era sta- ta acquisita la prova positiva al riguardo (giacchè nu- merosi effetti cambiari girati dal VA al AS erano ritornati insoluti). La Corte d'appello di Paler- mo, con la sentenza 12 ottobre 1999, rigettava l'appello proposto dal AS negando, innanzitutto, che il Tribunale, avendo qualificato la domanda come fondata sull'ipotesi sub 2) del primo comma dell'art. 67 l.f., avesse arbitrariamente invertito l'onere della 3 G prova in ordine alla conoscenza dello stato di insol- venza (presunta secondo quella ipotesi normativa) e ri- levando "in ogni caso", che le prove positive acquisite al riguardo consentirebbero di ritenere la fondatezza della domanda anche ai sensi dell'art. 67, comma 2, 1.f., giacchè soltanto la conoscenza delle gravi diffi- coltà economiche del VA può aver indotto il Ma- selli ad accettare infine il pagamento di L. 70.000.000 rispetto all'importo di oltre L. 117.000.000 di cui all'originaria procura all'incasso. Contro questa deci- sione ME AS ha proposto ricorso per cassa- zione argomentando due motivi di impugnazione. Il cura- tore del Fallimento di SA VA ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso il AS de- nuncia "violazione E falsa applicazione" dell'art. 67, primo comma, 1.f., vizio di motivazione per omessa con- siderazione di circostanze essenziali al fini della de- cisione, nonchè violazione dell'art. 2697 C.C. e 116 sull'asserito presupposto che "l'atto impugna-c.p.c. e, to è costituito da una procura irrevocabile all'incasso" rilasciata dal VA il 18 febbraio 1993, afferma che a tale momento deve essere valutato lo stato soggettivo del creditore ed erroneamente la 4 il Corte di merito ha giudicato non assolto dal AS l'onere di provare la non conoscenza dello stato di in- solvenza del VA, avendo omesso di considerare i "riscontri documentali" che al contrario avrebbero di- mostrato "la situazione di correntezza" del debitore "nella gestione dei propri affari", giacchè il Calvaru- SO, che non aveva subito protesti nè procedure esecuti- ve, si era perfino accollato debiti di propri familiari verso lo stesso AS e la procura a riscuotere 1'indennizzo assicurativo non costituiva indice di dissesto economico, ma rifletteva "la gestione liquida- tiva dell'impresa" imposta dall'evento-incendio dell'edificio sede dell'attività commerciale. Nè infine potevano essere valutati come manifestazione di insol- venza del VA i protesti degli effetti da lui gi- rati al AS secondo la ordinaria prassi invalsa nel commercio -, mentre irrilevanti rispetto al mandato del febbraio 1993 sono gli sviluppi successivi nella situazione economica del debitore. Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- zione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 C.C., dell'art. 67 comma 2 1.f., nonchè vizio di motivazione per omessa considerazione di circostanze essenziali e, rilevando che sull'implicito rigetto della domanda come fondata sull'art. 67, comma 2 1. f. si era formato il giudicato iosen ly 5 -in difetto di impugnazione sul punto -, critica la deci- sione dei giudici di appello che hanno argomentato pure in ordine alla sussistenza dei requisiti della revoca- toria secondo tale ipotesi normativa, neppure per di più considerando che in fattispecie di. procura il negozio stesso, e non il pagamento all'incasso eseguito dal terzo a favore del mandatario, oggetto sche della revoca e nella specie il mandato era intervenuto in epoca precedente l'anno anteriore alla dichiarazione del fallimento.
2. Il primo motivo è infondato. Così il tribunale come la Corte di Appello hanno infatti (correttamente) interpretato la domanda revoca- toria proposta dal curatore come diretta all'atto solu- tario costituito dal bonifico bancario del 22 settembre 1994, per l'importo di L. 70 milioni, quale sviluppo conclusivo di una complessa trattativa che aveva preso le mosse dalla procura irrevocabile all'incasso confe- riza dal VA al AS più di un anno prima il 18 febbraio 1993 - per l'importo di L. 117.116.492 ol- su quanto dovuto dalla tre interessi al 19 per cento, spa Previdente Assicurazioni, а titolo di indennizzo, all'assicurato VA. Sicchè la qualificazione al- ternativa della domanda. come corrispondente all'ipotesi Latour di cui all'art. 67, primo comma, sub 2) 1.f., ovvero а VG quella del secondo comma dello stesso articolo, rileva- va esclusivamente quanto al regime della prova del re- quisito soggettivo;
e la Corte d'Appello, benchè abbia condiviso la valutazione del Tribunale sul carattere di mezzo non normale di pagamento del "bonifico" 22 set- tembre 1994, ha tuttavia diffusamente argomentato il convincimento che fosse stata acquisita la prova della effettiva conoscenza dello stato di insolvenza del de- bitore (al tempo di quell'atto solutorio) da parte del AS che aveva accettato una rilevante riduzione del proprio credito dopo che la Previdente Assicurazioni lo aveva informato che sul medesimo indennizzo si erano appuntate le pretese di altri creditori de l VA (e uno anzi aveva pignorato il credito). Il ricorrente non coglie, quindi, la effettività della decisione, là dove, sull'erroneo presupposto che "l'atto impugnato" sarebbe costituito dalla procura ir- revocabile all'incasso del febbraio 1993, critica la asserita omessa considerazione (da parte della Corte di - patrimoniale del merito) della situazione economico quel tempo, non avrebbe manifestato VA che, a alcun segno di insolvenza.
3. Anche il secondo motivo di impugnazione è espressione del medesimo equivoco. Non può dirsi infat- ti che i giudici di primo grado avessero rigettato la hatur 7 VG domanda in quanto fondata sul comma 2 dell'art. 67 1.f., vero essendo al contrario che essi qualificarono l'atto solutorio (il bonifico del 22 settembre 1994, intervenuto dunque alla vigilia del fallimento, di- chiarato meno di due mesi dopo, il successivo 3 novem- bre), oggetto della domanda, come mezzo non normale di (a normapagamento e tale quindi da comportare dell'art. 67, primo coma, 1. f.) l'inversione dell'onere probatorio a carico del creditore;
e tuttavia constata- rono che la effettiva conoscenza, da parte del AS, -suo debitore al tempo dello stato di insolvenza del di quel pagamento era stata positivamente accertata - nel giudizio, come sul punto ha concordato, con un ap- profondimento critico al riguardo, la Corte di merito nella decisione impugnata. Nè poi ha fondamento l'affermazione secondo cui la fattispecie non poteva in ogni caso inquadrarsi nell'ambito dell'art. 67, comma 2 1.f., perchè soggetto a revocatoria doveva considerar- si, non già il pagamento - bonifico del settembre 1994, ma la procura irrevocabile all'incasso del febbraio dell'anno precedente (dunque oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento). Al contrario di quanto afferma il ricorrente e a parte il rilievo che alla procura a riscuotere oltre 117 milioni di lire aveva fatto seguito un accordo transattivo per la riduzione 8 del pagamento a 70 milioni di lire, si deve, infatti, osservare in linea generale di diritto che il man- dato irrevocabile all'incasso non integra una cessione di credito con funzione di garanzia, sicchè, indipen- dentemente dalla revocabilità o meno di esso, sono au- tonomamente revocabili i singoli atti solutori conse- guiti alla sua esecuzione (cass. n. 6882 del 1997).
4. Infondate essendo le censure argomentate nei due motivi di impugnazione, il ricorso deve essere rigetta- - soncombente è tenuto e condannato to. Il ricorrente del giudizio a favore del fal- al rimborso delle spese limento resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso delle spese di questa fase del giudizio, a favore del Fallimento resistente, liquidate in com- plessivi euro 19.77,30 dei quali 2000,"euro per ono- rari di avvocato. Roma, 19 febbraio 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo Grieco Giovanni Losavio Яростийвонкий CORTE 7IONE CANCELLIERE Andrea Clenchi 2003 ANCELLIERE