Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5946 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LP 046% REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPLEMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 5260/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron.12866 - Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere Ud. 02/03/01 - Rel. Consigliere - Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempate, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ON, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LA BA ON, elettivamente domiciliato in ROMA AURELIANA N°2 VIA GRADERA ,« presso lo studio dell'avvocato MAMMOLA DOMENICO, rappresentato e difeso dall'avvocato 2001 SERVELLO GAETANO, giusta delega in atti;
1010 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1/98 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 12/03/98 R.G.N. 383/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione del primo motivo ed accoglimento del secondo motivo. -2- R.G. n. 5260/99 Svolgimento del processo NT La AM ricorreva al Pretore - giudice del lavoro di Vibo Valentia, per ottenere la condanna dell'Istituto nazionale per l'assicura- zione contro gli infortuni sul lavoro a liquidargli una rendita rapportata al grado d'inabilità derivato dall'infortunio subito nel settembre del 1989, oltre alle prestazioni mediche, specialistiche e di protesi e alle spese. Instaurato il contraddittorio, all'esito di ctu, il Pretore accoglieva la do- manda, condannando l'Istituto a costituire una rendita nella misura del 17% a far tempo dall'infortunio. Su appello principale dell'Inail, che contestava, per quanto ancora inte- ressa, le valutazioni peritali, ed incidentale del La AM, per avere il Primo giudice omesso la condanna di controparte alle prestazioni medi- che e di protesi, il Tribunale determinava la decorrenza della rendita dalla cessazione dell'inabilità assoluta e condannava l'Ente alle presta- zioni ulteriori. Avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, indicata in epigra- fe, ricorre per cassazione l'Inail, denunciando due motivi di gravame. Resiste con controricorso l'assicurato. Motivi della decisione. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si duole, con il primo motivo, della violazione e falsa applicazione degli artt.74 e 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; della violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 441, 442, 445, cod.proc.civ.; della violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., e 118, disp. att. c.p.c., nonchè della violazione e falsa applicazione dei 3 principi generali relativi all'assicurazione contro gli infortuni e le malat- tie professionali, oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., per avere la sentenza impugnata, pur dichiarando di condividere il giudizio espresso dal CTU, nominato in appello, fissata nella misura del 17%, in luogo del 15 %, la rendita per infortunio subito dal sig. NT La AM, e fatto decorrere tale incremento dalla cessazione dell'invalidità tempo- ranea e non dall'accertamento peritale, trattandosi di un aggravamento. Con il secondo motivo l'Istituto, essendo stato condannato a prestare all'assicurato le cure mediche, gli accertamenti clinici e le protesi, senza specificarne la tipologia, benché tale richiesta, peraltro assolutamente generica, non fosse stata neppure avanzata in sede amministrativa, contesta la sentenza per "violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c. e dell'art. 443, stesso codice, nonchè di tutte le disposizioni in materia di domanda giudiziale e di contenuto della sentenza", oltre alla "violazione e falsa applicazione delliartt, 132, n. 4, e 118, disp. att. stes- so codice", nonchè per difetto di motivazione. Entrambi i motivi meritano di essere condivisi. Per contro, nessuna influenza negativa può essere attribuita, come ec- cepito, alla sottoscrizione del ricorso per cassazione anche da parte di avvocato cui non risulta conferito il mandato, essendo il ricorso vali- damente sottoscritto anche da difensore costituito (avv. Catania). Quanto al primo mezzo d'impugnazione, é appena il caso di segnalare che, nella sentenza qui gravata, non v'è alcuna giustificazione in ordine alla diversa attribuzione del grado di rendita accertata dal CTU in ap- pello (15%), rispetto a quanto statuito definitivamente dalla decisione རིན་ (17%), benché la sentenza dichiari apertis verbis di volerne condivide- re le valutazioni. Trattandosi di difetto assoluto di motivazione (e non di violazione di legge, il che consentirebbe una decisione nel merito (v. art. 384, cod.proc.civ.) la sentenza, per questa parte, deve essere cassata e ri- messa alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. Per contro, in relazione alla decorrenza della rendita, stabilita in sen- tenza, l'aggravamento della malattia, che sarebbe stato rilevato dal Consulente e addotto dall'Inail per contestarla, non appare fondato, non essendovi traccia, nè in atti, nè in sentenza di tale circostanza. D'altra parte, anche il secondo motivo di ricorso é meritevole di acco- glimento. Costituisce, infatti, ormai jus recepum (SS.UU. 5 agosto 1994, n. 7269 e successive conformi) il principio giurisprudenziale secondo cui anche dopo l'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, la preventiva presentazione della domanda ammi- nistrativa costituisce -nelle controversie previdenziali che richiedano il previo esperimento del procedimento amministrativo- un presupposto dell'azione svolta in sede giudiziaria, in mancanza del quale tale azione (e la relativa domanda) è improponibile, senza che in contrario possano trarsi argomenti nè dall'art. 8 della citata legge n. 533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo, nè dall'art. 443, cod.proc.civ., che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità -anzichè l'improponibilità- della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato. Slu Ne consegue che il capo di domanda relativo alla richiesta di presta- zioni mediche e di protesi, a prescindere dal soggetto istituzionalmente tenuto ad assicurarle (v. legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha tra- sferito la competenza ad erogare le prestazioni mediche al Servizio sanitario nazionale: Cass., 8 aprile 2000, n. 4453), non poteva essere preso in considerazione, sicchè la sentenza, per questa parte, deve es- sere cassata senza rinvio. Alle spese di questo giudizio di cassazione provvederà il Giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, rinviando la causa, in accoglimento del primo motivo, alla Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 2 marzo 2001 I Consigliere Il Presidente Иіслика еще Shll I A 0 D 3 S 1 , S 3 . O 5 A T L T L R . , IL CANCELLIERE O A A N ' B S L E I Depositato in Cancelleria L 3 P D E 7 S - D I A 8 oggi, 21 APR. 2001 - I T N S S 1 G 1 N O O E P IL CANCELLERстади S A E M I I D G A E G A , E O D O L T E R T T T I S A R N I I L E G L D S E E E R O D 6