Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2002, n. 2745
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Sentenza 25 febbraio 2002

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Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il termine di otto giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, entro il quale lo straniero deve chiedere il permesso di soggiorno al questore della provincia in cui si trovi, ha carattere perentorio e la sua inosservanza è sanzionata dal successivo art. 13, secondo comma, lett. b), dello stesso decreto legislativo, con l'espulsione amministrativa, a meno che il ritardo nella richiesta sia dipeso da forza maggiore ovvero ricorrano eventuale cause ostative specificamente e tassativamente indicate all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 286 del 1998 ( tra cui la convivenza con parenti entro il quarto grado e lo stato di gravidanza), la cui sussistenza, non prevedendo il suindicato art. 5 un'attività "istruttoria" del Questore in ordine alle ragioni della mancata osservanza di tale termine, deve essere tuttavia comprovata dall'interessato, in base a circostanze specifiche, prima dell'emissione del decreto di espulsione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2002, n. 2745
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2745
    Data del deposito : 25 febbraio 2002

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