Sentenza 25 febbraio 2002
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il termine di otto giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, entro il quale lo straniero deve chiedere il permesso di soggiorno al questore della provincia in cui si trovi, ha carattere perentorio e la sua inosservanza è sanzionata dal successivo art. 13, secondo comma, lett. b), dello stesso decreto legislativo, con l'espulsione amministrativa, a meno che il ritardo nella richiesta sia dipeso da forza maggiore ovvero ricorrano eventuale cause ostative specificamente e tassativamente indicate all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 286 del 1998 ( tra cui la convivenza con parenti entro il quarto grado e lo stato di gravidanza), la cui sussistenza, non prevedendo il suindicato art. 5 un'attività "istruttoria" del Questore in ordine alle ragioni della mancata osservanza di tale termine, deve essere tuttavia comprovata dall'interessato, in base a circostanze specifiche, prima dell'emissione del decreto di espulsione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2002, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL TARAIREH AMAL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVORNO 58, presso l'avvocato LUCIANO BASON, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DEGLI INTERNI, PREFETTURA DI ROVIGO;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di ROVIGO, depositata 118/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso in data 21/10/2000 Al AI Amal, cittadina giordana, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 13, nono comma, del d.lgs. n. 286/98, innanzi al Tribunale di Rovigo avverso il decreto di espulsione dal territorio italiano emesso nei suoi confronti in data 17/10/2000 dal Prefetto di Rovigo per non avere richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, con conseguente violazione dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. n. 286/98. L'adito Tribunale, costituitasi la Prefettura, con il decreto in esame, rigettava l'opposizione.
Ricorre per cassazione, con due motivi, Al AI Amal, sia nei confronti del Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro tempore, che nei confronti della Prefettura di Rovigo, in persona del Prefetto Berton Rocco;
non hanno svolto attività difensiva le intimate Amministrazioni.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241 del 1990 ed "eccesso di potere per carenza di istruttoria" per avere la Prefettura di Rovigo omesso di controllare l'effettiva ragione della mancata richiesta del permesso di soggiorno nonché l'effettivo stato di salute della ricorrente. Si deduce, altresì, la violazione dell'art. 19, primo comma lett. A, del d.lgs. n. 286/98, in relazione agli artt. 2, 29, 30 Cost., per non avere il
Tribunale tenuto conto dello stato di gravidanza della Al AI, con conseguente divieto di espulsione della stessa e del suo consorte.
Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'art. 11, settimo comma, della l. n. 40/98 per essere stato comunicato il decreto di espulsione all'odierna ricorrente in lingua italiana ed inglese e non in lingua dalla stessa conosciuta.
Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto proposto nei confronti del Ministro degli Interni stante l'orinai costante indirizzo giurisprudenziale (tra le altre, Cass. S.U. n. 118/2000 n. 541417 e Cass. 5537/2001 n. 545917) di questa Corte in base al quale, in tema di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, l'art. 13 del d.lgs. n. 286/98 (introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 113/99) conformemente all'art. 23 della l. n. 689/81, conferisce al solo Prefetto che ha emesso detto decreto la legittimazione personale a contraddire, anche nella fase di legittimità, l'opposizione dello straniero - ciò per salvaguardare l'interesse pubblico ad una "immediata e diretta risposta", dati i ristretti tempi della procedura, da parte dell'autorità logicamente più idonea (in quanto appunto emittente il decreto di espulsione) a valutare le ragioni di detta opposizione. In relazione al ricorso quale proposto nei confronti del Prefetto, deve osservarsi che lo stesso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure.
Riguardo al primo motivo è da considerare che, come correttamente affermato nel provvedimento impugnato e contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, il decreto di espulsione è stato legittimamente emesso sulla base del presupposto obiettivo, di per sè rilevante, della mancata richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, così come prevede il secondo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 286/98;
tale norma non prevede affatto "attività istruttoria" del Questore in ordine alle ragioni della non osservanza di detto termine, da ritenersi perentorio in quanto collegato funzionalmente all'obbligo del Prefetto di disporre l'espulsione ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del suddetto T.U. n. 286/98 in tema di immigrazione, sempreché non ricorrano ipotesi di "ritardo da forza maggiore". Ne consegue che è onere dello straniero evidenziare, prima dell'emissione del decreto di espulsione, eventuali cause ostative, tra cui, oltre quelle già menzionate rientranti nella generale previsione della c.d. forza maggiore, anche quelle specificamente e tassativamente indicate, con una tecnica legislativa alquanto frammentaria e priva di sistematicità, all'art. 19 di detto decreto Lgs. n. 286/98, tra cui la convivenza con parenti entro il quarto grado e lo stato di gravidanza, è ciò per il principio costituzionale di tutela dei nuclei familiari.
L'odierna ricorrente non solo non ha adempiuto tale onere "preventivo" (l'art. 13, ottavo comma, del decreto n. 286 stabilisce, infatti, che avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso") ma, in modo contraddittorio, dapprima afferma di non essere stata adeguatamente informata sull'esigenza di munirsi di permesso di soggiorno anziché di un semplice visto, per poi sottoporre, all'esame di questa Corte una serie di circostanze di fatto, attinenti la sua salute e lo stato di gravidanza, a suo dire già prospettate solo in sede di notifica dell'espulsione (e quindi in ritardo) e non valutabili in sede di legittimità. In proposito va rilevato come il Tribunale di Rovigo nell'impugnata decisione ha ben evidenziato che da parte della ricorrente "mai fu rappresentata l'esigenza di rimanere in Italia per ragioni sanitarie e/o di famiglia".
Quanto poi al secondo motivo è da osservare: non sussiste nel caso di specie la violazione dell'art. 11, settimo comma, della l. n. 40/98 in quanto la ricorrente non solo, come addotto dal Tribunale,
non ha evidenziato minimamente la mancata conoscenza della lingua italiana e di quella inglese, con le quali è stato redatto il provvedimento di espulsione in esame, ma da quest'ultimo emerge che nessun vizio di tipo procedurale è stato posto in essere avendo la stessa Al AI sottoscritto detto provvedimento di espulsione in cui è testualmente riportato che "il decreto di espulsione e la relativa notifica sono stati tradotti nella lingua inglese su indicazione dell'interessata che, comunque, comprende sufficientemente la lingua italiana". Ne deriva che l'odierna ricorrente è stata messa nelle condizioni di agevolmente venire a conoscenza del contenuto dell'atto di espulsione a suo carico. La mancanza di attività difensiva da parte delle Amministrazioni intimate comporta non doversi provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2002