Sentenza 24 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/03/2003, n. 4272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4272 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
C.c.75607 ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA i sensi art 13 quinquie 6.2615184 m. 158 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tributaria042 72 /03 BUTARIA SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg Dott. Bruno SACCUCCI 2/01 Consigliere - Dott. Vincenzo DI NUBILA Cron. 1820 Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. - Rel. Consigliere Ud. 08/07/02 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN TENZA 95607- sul ricorso proposto da: *N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE DI PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
3147 ricorrente -1-
contro
COLACEM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERERE ARNALDO DA BRESCIA 9/10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che la difende unitamente all'avvocato CARLO PIERGENTILI, giusta procura in calce;
controricorrente avverso la sentenza п. 43/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 01/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- ESENTE DA REGISTRAZIONE ai sus art 13 quiinspris 6.26/5/84m158 Svolgimento del processo La COLAGEM 1. p.a. con sede in un Comune colpito dal sisma del 1984, ha " impugnato l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio IIDD, che ha ritenuto che l'ammontare dell'imposta sospesa in base al d.l. n. 159/84, conv. in 1.n.363/84, non poteva essere detratto dall'imponibile. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 l.n. 133/1999, dell'art. 13 quinquies d.l.n.159/84, conv. in 1.n.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85, dell'art. 13,comma 1 l.n.449/97, dell'art. 10 l.n.46/86, dell'art. 2 d.p.r. n.597/73, del d.l. n.202/89, conv.in l.n.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ha chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovute a titolo di imposte sospese non costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiate nella base imponibile. La Corte ha affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, che questa doglianza è infondata (cfr. Cass. sentenze nn.4945/00, 13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, è stato ritenuto che l'art. 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 l.n. 133/1999, posto in relazione all'art. 11 I.n.28/1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi elementi, questo orientamento va confermato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Bruno Saccucci o f Fa Munc коша лосьAu to Grou IL CANCELLIERE C Oggi 2.4 MAR. 2003 DEPOSITATOR Apaldo Pagano abb Groen IL CANCELL