Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
Nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni ed il conseguente pagamento "on line", il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.
Commentari • 4
- 1. Truffa online e PostePay: quando e dove si consuma il reato?Avv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/
Cresce di giorno in giorno il numero di click effettuati dagli utenti su pagine informative, blog e forum in cui si parla di truffe online. L'ultima “frontiera” dei reati contro il patrimonio sembra essere quella in cui dietro il profilo virtuale di onesti venditori su siti come Subito, Kijiji o il famosissimo Ebay, si nascondono abili truffatori in cerca di guadagno illegittimo. Il caso di “falsa promessa” della vendita di un bene (tramite il web) cui segua il pagamento del prezzo concordato da parte dell'acquirente tramite ricarica della carta prepagata PostePay, dopo il quale il bene non venga mai consegnato all'acquirente, è stato spesso portato nelle aule giudiziarie, sotto il nome …
Leggi di più… - 2. Il locus commissi delicti nell’estorsione mediante ricarica di unaLucrezia Rossi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Minorata difesa e truffa online (Cass. 40045/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2023
Anche nelle cd. truffe online può sussistere l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, abbia approfittato: in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. Ciò peraltro non comporta affatto la generalizzazione della …
Leggi di più… - 4. La minorata difesa nelle truffe onlineCasetta Stefano · https://www.diritto.it/ · 7 dicembre 2016
Al giorno d'oggi capita sempre più spesso di acquistare prodotti tramite siti internet, non a caso grossi colossi come Amazon ed Ebay sono diventati ormai parte integrante delle nostre esistenze, mentre il modello di conclusione del contratto del codice civile (artt. 1326 c.c. e seguenti) sembra appartenere più alla storia del diritto che a quello vivente. Parallelamente a tale fenomeno si stanno sviluppando, sempre di più, le truffe che con tale mezzo trovano una nuova modalità di perpetrazione. Non è inusuale oggi sentire soggetti che, dopo aver realizzato un acquisto online, pagandolo anticipatamente (come vuole la prassi di queste transazioni), non si vedono recapitare al proprio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2014, n. 7749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7749 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IANNELLI Enzo - Presidente - del 04/11/2014
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 2483
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 25257/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT MA N. IL 03/03/1973;
avverso la sentenza n. 3751/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 23/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE
TT MA, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 23.1.2014 con la quale la Corte d'Appello di Bologna lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 110,00 di multa per la violazione dell'art. 640 c.p. commesso in data 29.5.2007.
La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata denunciando:
1.) violazione di legge, perché la Corte d'Appello non ha annullato la decisione di primo grado accogliendo la eccezione del difetto della competenza per territorio che doveva ritenersi radicata nel luogo in cui la persona offesa aveva disposto l'acquisto on line e il conseguente pagamento e non già nel luogo ove è stata incassata la somma dal soggetto responsabile.
2.) vizio di motivazione perché contrariamente a quanto sostenuto nella decisione la posta elettronica riconducibile all'imputato non ha evidenziato tracce di e-mail intercorse e vendite fatte sul sito e- bay per l'anno 2007 con conseguente incertezza sulla responsabilità dell'imputato.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. Come correttamente sostenuto dalla Corte Bolognese, il delitto di truffa contrattuale, si consuma nel luogo ove il reo consegue l'ingiusto profitto e non già nel luogo ove viene data disposizione per il pagamento Cass. 12795/2011; Cass. n. 14905/2009. Così ribadito il consolidato principio di diritto, va osservato che nella specie la difesa non ha speso alcun argomento in diritto volto a dimostrare l'erroneità del principio di diritto applicato dalla Corte d'Appello, ne' ha fornito alcun argomento volto a dimostrare che la riscossione della somma truffaldinamente carpita dall'imputato sia avvenuta in un luogo diverso da quello individuato dai giudici di merito.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Esso è generico e non vale a superare l'articolata motivazione della decisione della Corte d'Appello che deve essere letta congiuntamente a quella di primo grado (trattasi di cd. "doppia conforme") che è stata richiamata dalla decisione qui impugnata. Dalla complessiva lettura delle due decisioni emerge una ricostruzione in fatto sorretta da prove specificatamente indicate e che non sono state oggetto di confutazione da parte della difesa se non in termini che non rispettano il dettato dell'art. 581 c.p.p.. Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2015