Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 03 6 27 / 0 1 REPUBBLICA ITAL ° LA CORTE U REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 13636/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.7573 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 23/01/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA NO quale erede di IR UT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato PATRIZI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato PASCUCCI LUCIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro e AEL TESORO, MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministry pro tempore, domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 1 presso 2001 rappresenta e difende ope legis;
->>> controricorrente -1- avverso la sentenza n. 9/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 28/02/98 R.GEN 1659/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 R.G.13636/98 Svolgimento del processo Con sentenza del 28 febbraio 1998 (resa fra i Ministeri appellanti e RI OS quale unico erede di GI NV), il Tribunale di Perugia -investito dell'appello del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro avverso la sentenza del Pretore di Orvieto del 19 aprile 1997, che li aveva condannati in solido a corrispondere a GI NV l'indennità di accompagnamento- riformava parzialmente la decisione appellata, respingendo la domanda di condanna di pagamento (della prestazione) nei confronti del Ministero del Tesoro e dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Jay Ministero dell'Interno. Il Tribunale -premesso che il gravame non investiva la sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento e rilevato che, ai sensi del d.p.r. 21 settembre 1994 n.698, doveva distinguersi fra procedimento volto all'accertamento sanitario dell'invalidità civile e procedimento volto alla concessione delle relative provvidenze economiche, riteneva, in sostanza, che il Ministero del Tesoro fosse passivamente legittimato solo rispetto alla domanda di accertamento sanitario e che rispetto a questa difettasse di legittimazione passiva il Ministero dell'Interno, passivamente legittimato, invece, in ordine alla domanda di condanna all'erogazione 3 della prestazione assistenziale, per la quale (domanda), peraltro, difettava (in pendenza dell'accertamento giudiziale del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro) il "necessario interesse ad agire". RI OS (quale erede di GI NV) ha articolato in tre motivi e proposto ricorso per cassazione, seguìto da memoria. I Ministeri intimati hanno resistito con (unico) controricorso. Motivi della decisione Il RI, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del d.p.r. 21 settembre 1994 n.698, deduce, con Jay il primo motivo di ricorso, che la domanda di accertamento dello stato d'invalidità e quella di condanna al pagamento della corrispondente prestazione assistenziale ben potevano essere proposte -nei confronti di ciascuno dei due Ministeri ed in relazione alla rispettiva legittimazione passiva- nel medesimo giudizio, essendo irrazionale, ed in contrasto con le esigenze di tutela dei cittadini più deboli considerate dall'art. 38 Cost., ritenere la necessità d'instaurare prima il giudizio contro il Ministero del Tesoro per l'accertamento del requisito sanitario e poi quello contro il Ministero dell'Interno per la corresponsione della prestazione. Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando violazione 4 e mancata applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., si duole che il Tribunale abbia dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno. Con il terzo motivo, infine, il RI, denunciando violazione e mancata applicazione dell'art. 103 cod. proc. civ., insiste nella tesi della possibilità di convenire contestualmente in giudizio i due Ministeri e deduce che tale tesi trae sostegno anche dalla norma suddetta, per l'evidente connessione esistente fra le due domande proposte contro di essi. Il ricorso -i cui tre motivi sono suscettibili di esame peer congiunto- va accolto alla stregua delle considerazioni seguenti. La questione se sussista la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno rispetto a domande che, sebbene rivolte a conseguire il "bene della vita" costituito da prestazioni assistenziali in materia di minorazioni civili, implichino la contestazione delle decisioni delle competenti commissioni mediche in punto di sussistenza dei requisiti sanitari è stata risolta dopo un contrasto insorto nella Sezione Lavoro (v. sentenze 14 luglio 1998n.6894 e 21 aprile 1999 n.3793)- dalle Sezioni Unite della S.C. con le sentenze (deliberate in pari data e di identico contenuto) 12 luglio 2000 n.483 e 3 agosto ا س 2000 n.529, la seconda delle quali è stata (più ampiamente) massimata come segue: "In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati ed invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n.537 e degli artt. 3 e 6 del regolamento ра contenuto nel d. P.R. 21 settembre 1994 n.698, comporta che l'interessato, dopo aver inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato d'invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore 0 il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e 6 successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista dal citato art. 11 della legge-delega n.537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di garantito dall'art. 24 Cost., e difesa in giudizio, pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost.." Avuto riguardo a tale insegnamento -cui il Collegio reputa di doversi uniformare, attese la funzione di nomofilachia ти privilegiata che l'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della S.C. e la persuasività delle argomentazioni che lo sostengono- risulta evidente l'erroneità dell'impugnata sentenza, fondata, in sostanza, sull'inaccettabile presupposto che la mera contestazione del requisito sanitario precluda la legittimazione dell'amministrazione potenzialmente obbligata alla prestazione provvidenza pretesa ed implichi la legittimazione della dell'amministrazione cui è riferibile l'operato degli organi tecnici. La pronuncia caducatoria comporta necessariamente il rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice, che, in 7 conformità al sopra esposto principio di diritto, dovrà anzitutto provvedere ad opportuna interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio, al fine di individuare il contenuto della domanda proposta e di verificare così se la stessa abbia ad oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato in punto di sussistenza del requisito sanitario 0 l'accertamento del diritto alla prestazione assistenziale oppure l'uno e l'altro, statuendo, quindi, in ordine alla domanda identificata all'esito dell'indagine anzidetta. orientamentoInfatti, tale interpretazione, per consolidato giurisprudenziale di questa Corte, costituisce una quaestio free facti di esclusiva competenza del giudice del merito e la necessità delle relative valutazioni impedisce la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito (art. 384, primo comma, cod. proc. civ.). Al giudice di rinvio che si designa nella Corte d'appello di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni, la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli agli artt. 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, sicché la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado 8 d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass. S.U. 28 settembre 2000 n.1044)- si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso, in Roma, il 23 gennaio 2001 Il Presidente Il Cons. Est. Flortrols lefedicall Vuline m amm Pall. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D A 0 , S 3 1 S oggi, 13 MAR. 2001 O 3 . A L 5 T T L , R . IL CANCELLIERE O A A B ' N S I L E L D 3 P E S 7 A I - D T 8 I N - S S G 1 O N O 1 P E S A M E I D I G A E A , G D O E O E T R L T T T I S N I R A E I L G S D E L E E R O D 10