Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (nella specie, relativa a controversia riguardante l'impugnazione di un licenziamento individuale, la S.C. ha escluso l'ammissibilità della questione, non proposta nel giudizio di appello, della sussistenza del requisito dimensionale necessario per l'applicazione della cosiddetta tutela reale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12571 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso r.g. 3393/02 proposto da:
H.M.C. PUBBLICITÀ s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Morrico, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via L. G. Faravelli n. 22, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZI AR, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio D'Angelantonio presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma al Lungotevere dei Mellini n. 39, giusta procura a margine del "controricorso e ricorso incidentale";
- controricorrente -
nonché
sul ricorso incidentale r.g. 6711/02 proposto da:
ZI AR, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- ricorrente in via incidentale -
contro
H.M.C. PUBBLICITÀ s.r.l., rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- ricorrente principale e resistente in via incidentale - e
TV INTERNAZIONALE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante prò tempore, rappr. e difesa dall'avv. Enzo Morrico, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via L. G. Faravelli n. 22 giusta delega in atti;
- controricorrente in via incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 2290 del 19 gennaio 2001 (resa nei giudizi di appello aventi i nn. di r.g. 16749/98 e 16750/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Franco Raimondo Boccia (per delega dell'avv. Morrico) e FR NI (per delega dell'avv. D'Angelantonio). Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Roma IA LI conveniva in giudizio la "Telemontecarlo Pubblicità" s.r.l. (successivamente "Cecchi Gori Advertising" s.r.l. e quindi, "H.M.C. Pubblicità" s.r.l.) e la "TV Internazionale" s.p.a. (in acronimo "TVI") esponendo: -) di essere stata assunta dalla "Telemontecarlo Pubblicità" in data 2 novembre 1992 con mansioni di segretaria;
-) che al vertice della "Telemontecarlo Pubblicità", e come direttore generale e direttore del personale, si erano avvicendati presidente o amministratore delegato e dirigenti della TVI e che personale dell'una società veniva utilizzato anche dall'altra; -) di aver lavorato, nel 1994, per due mesi per la TVI;
- ) che con lettera in data 5 ottobre 1995 era stata licenziata dalla "Telemontecarlo Pubblicità" per la soppressione del posto di lavoro nell'ambito del processo di ristrutturazione e di riorganizzazione della "direzione commerciale centro-sud"; -) che doveva invece considerarsi alle dipendenze della TVI anche ai sensi della legge n. 1369/60 e che il licenziamento era comunque illegittimo in quanto l'ufficio di Roma, ove operavano le società convenute, non era stato affatto chiuso e ben potendo la ricorrente essere ricollocata nell'ambito delle società collegate anche in altra sede. La ricorrente richiedeva, quindi, all'adito Giudice del lavoro di dichiarare illegittimo, nullo e/o inefficace il licenziamento con condanna della società convenuta alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ex legge n. 108/1990. Si costituivano in giudizio le società convenute che impugnavano integralmente la domanda attorea e ne chiedevano il rigetto. L'adito Pretore - dopo avere ammesso e fatto espletare prova testimoniale - accoglieva la domanda della LI e, per l'effetto, annullava l'impugnato licenziamento e condannava entrambe le società convenute in solido a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro con l'integrale risarcimento dei danni subiti, ma - su distinti appelli delle società soccombenti e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Roma (quale Giudice del lavoro di secondo grado), in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda della LI nei confronti della TVI e confermava nel resto la decisione pretorile.
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "il fatto che più società - come nella specie - facciano parte dello stesso gruppo e che tra le medesime vi sia un collegamento economico e funzionale non costituisce motivo sufficiente per ritenere esistente un unico soggetto giuridico o un centro di imputazione di rapporti autonomi rispetto alle società stesse: queste, dunque, restano le sole datrici di lavoro del personale impiegato nelle imprese da ciascuna di esse esercitate, senza che a diversa conclusione possa indurre l'esistenza di una disciplina dei gruppi societari, che resta valida solo ai fini specifici per i quali essa sia prevista"; b) "peraltro, le vicende del rapporto rispetto alla 'forma' dell'impresa creditrice devono essere anche valutate in funzione della effettività della tutela del lavoratore, nel senso che la formale autonomia delle singole società facenti parte di uno stesso gruppo non potrà che venir meno qualora ricorra l'ipotesi che sia stata preordinata una frode alla legge mediante la costituzione di una pluralità di aziende allo scopo di eludere la disciplina limitativa dei licenziamenti"; c) "nell'esame della fattispecie concreta, si evidenzia la inesistenza di una ipotesi simulatoria di costituzione delle società o di interposizione fittizia, avuto riguardo alla diversità di attività svolte dalle varie imprese resistenti (come puntualmente dedotto dalle società convenute in primo grado e non contestato dalla LI, la MP si occupa di vendita di spazi pubblicitari mentre la TVI svolge attività di esercizio di impianti ripetitori destinati alla ricezione ed alla contemporanea diffusione via etere dei programmi televisivi della società Cecchi Gori news e sport), ed all'effettività dell'autonomia delle stesse nell'ambito del gruppo";
d) "la circostanza che la LI abbia lavorato per circa un mese per la TVI non è da sola sufficiente a sostenere la sussistenza nella specie di una ipotesi di illegittima interposizione di manodopera... trattandosi di un episodio di carattere prettamente occasionale e temporaneo (circa un mese), che è pienamente giustificabile in un contesto di collegamento funzionale tra società, laddove è risultato provato che la concreta gestione del rapporto di lavoro de quo ha sempre fatto capo alla Telemontecarlo Pubblicità, con una organizzazione della prestazione sempre volta al perseguimento di fini specificamente propri di detta società"; e) "in conclusione, la LI ha svolto mansioni (segretaria dell'ufficio vendite) tipiche della 'Telemontecarlo Pubblicita'' e questa ha concretamente operato con una propria struttura e con proprio personale, distinti dall'organizzazione della TVI e considerata la mera occasionalità e la conseguente irrilevanza a tali fini della vicenda lavorativa della LI relativa alla sostituzione per un mese di una segretaria presso la TVI"; f) "quanto alla domanda della LI proposta nei confronti della datrice di lavoro Telemontecarlo Pubblicità concernente la dedotta illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è stata fornita nella specie la prova - senz'altro incombente ex art. 3 della legge n. 604/1966 sul datore di lavoro - della reale esistenza del dedotto motivo del recesso e la ricorrenza di un concreto nesso di causalità tra detto motivo - in sè non sindacabile ex art. 41 Cost. - ed il disposto recesso"; g/1) in particolare ", il quadro probatorio raccolto non consente di addivenire ad un giudizio di giustificatezza del licenziamento de quo, perché nessun puntuale e concreto elemento, la società ha fornito circa l'impossibilità di materiale riutilizzazione della LI nell'ambito aziendale, quanto meno presso la sede di Milano, sede che risultava all'epoca pienamente attiva e sulla cui eventuale saturazione di organico con riferimento a ruoli astrattamente adatti al profilo professionale della LI nulla viene di puntuale e specifico allegato dalla società appellante"; g/2) "nè può ritenersi sufficiente, ai fini probatori che qui interessano, la mera circostanza che nel medesimo periodo di riferimento il datore di lavoro non abbia provveduto a nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato, ben potendo ugualmente persistere vuoti di organico nell'ambito aziendale cui adibire utilmente ed in modo stabile personale già esistente (attesa la necessaria applicabilità, anche in tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo - e nell'ambito di un giudizio di non pretestuosità ed illogicità del comportamento datoriale - del generale principio di correttezza ex art. 1175 cod. civ. nella scelta dei lavoratori da licenziare, pur non sussistendo alcun onere per il datore di lavoro di utilizzare precisi criteri di scelta prefissati)".
Per la cassazione di tale sentenza la s.r.l. "H.M.C. Pubblicità" (subentrata alla "Telemontecarlo Pubblicità" s.r.l.) propone ricorso affidato a due motivi.
Resiste con controricorso IA LI che, a sua volta, propone ricorso incidentale sostenuto da un unico complesso motivo e notificato anche alla s.p.a. "TV Internazionale" - la quale ha proposto "controricorso al ricorso incidentale" -. Le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ -. Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.
2^ -. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente "principale" - denunciando "violazione degli artt. 3 della legge n. 604/1966 e 2697 cod. civ., nonché vizi di motivazione" - rileva (in merito a quanto statuito nella sentenza impugnata secondo cui "il quadro probatorio raccolto non consente di addivenire ad un giudizio di giustificatezza del licenziamento poiché la società non avrebbe fornito nessun puntuale e concreto elemento circa la impossibilità di materiale riutilizzazione della LI nell'ambito aziendale quanto meno presso Milano") che "così argomentando il Tribunale ha dato prova non solo di non aver affatto valutato le risultanze probatorie, ne' di aver considerato gli ultimi arresti giurisprudenziali in materia, ma di essersi addirittura contraddetto" e, in particolare, censura tale decisione in quanto "il Giudice di appello, discostandosi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale, con un'inammissibile inversione dell'onere probatorio gravante sul lavoratore (che avrebbe dovuto dimostrare la sua utilizzazione presso altra unità operativa - nella fattispecie l'unica rimasta era Milano -) ed ignorando gli elementi presuntivi relativi alla inutilizzabilità della LI presso altre unità pure emersi dalla istruttoria, ha, con motivazione contraddittoria ed in violazione delle norme in tema di licenziamento e sull'onere della prova, concluso per la illegittimità del licenziamento sull'erroneo presupposto che la società non avesse assolto al suo onere".
Con il secondo motivo del ricorso principale la società ricorrente - denunziando "violazione dell'art. 18, primo comma, della legge n. 300/1970, nonché vizi di motivazione" - addebita al Tribunale di
Roma "di avere omesso di considerare che proprio perché non sussistente il collegamento societario (ex adverso dedotto col chiaro scopo di contrastare la indiscussa ed indiscutibile assenza in capo alla s.r.l. 'Telemontecarlo Pubblicita'' del requisito dimensionale previsto dall'art. 18) la suddetta società non aveva la consistenza numerica al momento del licenziamento della lavoratrice tale da attribuire il requisito dimensionale necessario per applicare la disciplina generale prevista dall'art. 18 della legge n. 300/70". Con l'unico motivo del ricorso "incidentale" IA LI - denunziando "violazione della legge n. 1369/1960 nonché vizi di motivazione" - censura la sentenza impugnata "per avere il Tribunale di Roma errato e non adeguatamente motivato nell'escludere che la sig.ra LI fosse da considerare dipendente anche o esclusivamente della capogruppo 'TV Internazionale'"; in particolare: a) "per avere falsamente applicato la legge n. 1369 cit., perché la circostanza che la Direzione del Personale della capogruppo TVI gestisse direttamente anche il personale formalmente dipendente dalle altre società del gruppo, ivi compresa MP, era già di per sè sola sufficiente per ritenere la sussistenza di un unico centro di imputazione giuridica dei rapporti di lavoro e, quindi, di un'interposizione illecita nel rapporto di lavoro"; b) "per avere omesso di considerare tutta una serie di altri elementi addotti a conferma della sussistenza di un unico centro di imputazione: quali 'il controllo societariò..., 'l'identita' dei verticì..., 'il controllo gestionale'..., 'l'identita' delle strutture organizzative portantì..., 'l'identita' di taluni servizì..., 'gli scambi dei dipendenti'"; c) ancora "per avere violato la legge n. 1369/1960 perché, anche indipendentemente da quanto sopra, la circostanza che la sig.ra LI fosse stata 'mandata' a lavorare per oltre un mese per la capogruppo TVI, bastava comunque a integrare un'interposizione illecita".
3^ -. Il primo motivo del ricorso "principale" si appalesa infondato. Al riguardo, sulla inesistenza di un "giustificato motivo oggettivo" idoneo a legittimare il licenziamento intimato nella specie dalla s.r.l. "H.M.C. Pubblicità", il Giudice di appello ha correttamente statuito che le circostanze addotte dalla società datrice di lavoro "non comprovavano la reale esistenza del dedotto motivo di recesso e la ricorrenza di un concreto nesso di causalità tra detto motivo e il disposto recesso", rimarcando che "non era comunque emersa una situazione obiettiva tale da rendere plausibile la dedotta sussistenza dell'allegato giustificato motivo oggettivo". Sul punto questa Corte - premesso che nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientra anche l'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, purché non pretestuoso e strumentale, bensì volto a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti, le quali influiscano in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed impongano un'effettiva necessità di riduzione dei costi - ha affermato che anche in tal caso grava sull'imprenditore l'onere della prova tanto della effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto dell'impossibilità di impiego alternativo del dipendente licenziato nell'ambito dell'organizzazione aziendale (Cass. n. 3030/1999). Con riferimento all'onere probatorio, la prova dell'impossibilità di utilizzare il dipendente licenziato in altre mansioni equivalenti va fornita sulla base di inequivoci elementi volti a dimostrare che, nell'ambito della organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, non vi erano altre possibilità di evitare la risoluzione del rapporto se non quella, vietata dall'art. 2103 c.c., di adibire il lavoratore ad una mansione dequalificante rispetto a quella dallo stesso esercitata prima della ristrutturazione aziendale (Cass. n. 11312/1990, Cass. n. 986/1988). In particolare, questa Corte ha precisato che al suddetto fine non è sufficiente la sola prova costituita dalla produzione in giudizio di una copia del libro matricola dal quale risulti la mancata assunzione di altri lavoratori con qualifica analoga a quella del dipendente licenziato per un tempo ragionevolmente successivo al licenziamento stesso, pur potendo tale produzione essere utilizzata, in concorso con altri elementi, come indizio dell'assunto del datore di lavoro (Cass. n. 624/1984). A questo punto è da rimarcare che in sede di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata.
Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati (cfr. Cass. n. 12749/1993): come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza del Tribunale di Roma.
Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure della ricorrente, in quanto la decisione della causa è stata assunta in base alla valutazione delle risultanze processuali - considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite, donde sono da ritenere inammissibili le doglianze relative ai pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Roma, con esaustiva motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla illegittimità del licenziamento intimato dalla società ricorrente per asserito ed inesistente "giustificato motivo oggettivo", ne' sussiste, al riguardo, la denunziata contraddittorietà - tra il "punto" della motivazione - ove si accenna alla "... chiusura delle sedi di Bologna e di Padova ed alla ristrutturazione delle sedi superstiti di Roma e Milano" - e l'altro "punto" - ove si definisce "la sede di Milano quale sede che all'epoca risultava pienamente attiva" -, in quanto la contraddittorietà meramente apparente (in quanto anche una sede c.d. "attiva" poteva richiedere la necessità di una "ristrutturazione") non presenta sicuramente il carattere della "decisività" della relativa censura atteso che - se è pur vero che, ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, l'onere della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza, pur non potendo essere posto a carico del lavoratore, poiché gravante unicamente sul datore di lavoro, implica comunque per il primo un onere di deduzione ed allegazione tra gli elementi posti a fondamento dell'azione e tra i presupposti della sua domanda così, in conformità a Cass. n. 10559/1998, precisandosi (anche ex art. 384, capoverso, cod. proc. civ.) quanto affermato nella sentenza impugnata sulla prova del c.d. repechage che deve essere fornita dal datore di lavoro - è altrettanto vero che il Giudice di appello ha accertato che presso la sede di Milano sussisteva un'utile collocabilità della LI e su tale circostanza la società, pur sostenendo che anche presso la cennata sede non esisteva alcuna possibilità di un'utile collocazione della lavoratrice licenziata, non ha specificamente dedotto in ricorso quale elemento non sarebbe stato in proposito valutato dal Tribunale di Roma, ne' ha riportato (trascrivendone il testo) il contenuto della dichiarazione testimoniale del teste Milano dalla quale (secondo la prospettazione della ricorrente) sarebbe stato desumibile l'incollocabilità della LI presso la sede di Milano: donde, comunque, l'inammissibilità della relativa censura con riferimento al principio di "autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che la ricorrente non ha nella specie sicuramente osservato (Cass. n. 10041/2001, Cass. n. 22655/2001). In ogni caso - a conferma, in generale, delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali alla dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dalla ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/95); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/00) - irregolarità queste che non connotano di certo la sentenza impugnata -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come sicuramente ha fatto il Tribunale di Roma - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99). 4^ -. Anche il secondo motivo del ricorso "principale" non appare meritevole di accoglimento.
Infatti, come eccepito dalla controricorrente, la questione sollevata con il cennato motivo di ricorso - concernente l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della tutela reale ex art. 18 della legge n. 300/1970 alla posizione lavorativa della LI data la mancanza del requisito dimensionale fissato ex lege ("... più di quindici prestatori di lavoro") nell'ambito della dipendenza della società datrice di lavoro - si presenta del tutto "nuova" talché mai ritualmente proposta nelle pregresse fasi "di merito" del giudizio.
Benvero, dalla disamina complessiva degli atti del processo (in questo caso consentita anche in sede di legittimità considerata la natura della cennata eccezione), si evince che la questione del "requisito dimensionale" non è stata sollevata dalla società ricorrente ne' nella "memoria difensiva di costituzione" (senza data, consistente in 11 pagine), ne' nelle "note autorizzate" (depositate il 1 dicembre 1997), ne' nel "ricorso in appello" (depositato il 24 aprile 1998): per cui deve essere dichiarata l'inammissibilità del relativo motivo di ricorso data la novità della questione con esso prospettata.
Al riguardo, con riferimento alla preclusione per novità della questione, è stato riaffermato che nel giudizio di Cassazione, istituzionalmente preordinato al controllo di legittimità sulla sentenza impugnata, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o di nuovi temi di contestazione che, dando luogo ad un sistema difensivo autonomo e diverso da quello proposto nel giudizio di merito, e non riflettenti questioni rilevabili di ufficio, postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitante dai limiti funzionali del giudizio di legittimità: con la conseguenza che i motivi di ricorso per Cassazione debbono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che hanno formato oggetto di tempestiva rituale contestazione o, comunque, oggetto di gravame con il ricorso in appello (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6428/1994): posizione processuale che, come si è constatato, non connota la censura proposta con il secondo motivo di ricorso che, pertanto, deve essere respinto.
5^/a -. In merito all'unico motivo del ricorso "incidentale" - con cui viene dedotta l'erroneità della sentenza impugnata per avere escluso che la LI fosse da considerare anche dipendente della "società capogruppo" (idest, della s.p.a. "TV Internazionale") - le controricorrenti hanno eccepito, in sede difensiva ex art. 378 cod. proc. civ., l'inammissibilità della relativa censura in quanto la stessa, "investendo un capo del tutto autonomo della sentenza non investito di censura con il ricorso principale, doveva essere oggetto di impugnazione autonoma e tempestiva, ossia proposta entro l'anno della pubblicazione della sentenza avvenuta il 19 gennaio 2001". Tale eccezione si appalesa infondata atteso che: a) con il secondo motivo del ricorso "principale" è stata specificamente sviluppata la questione delle due società non costituenti un unico centro di imputazioni giuridiche al fine di escludere l'applicazione dell'art. 18 della legge n. 300/1970 per l'insussistenza del requisito dimensionale;
b) la cennata questione si identifica o, almeno, si pone in stretta relazione (sia pure, evidentemente, con opposte implicazioni) con la questione dedotta con il ricorso incidentale:
per cui detto ricorso è senz'altro ammissibile ex art. 334 cod. proc. civ.. 5^/b -. Il ricorso incidentale non è, peraltro, suscettibile di accoglimento in quanto, come da questa Corte (con indirizzo ormai consolidato) è stato più volte affermato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1214/1996), il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società appartenenti a un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società, dotate di personalità giuridica distinta e alle quali, quindi, continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le diverse imprese, perché di tale precipuo carattere di reciproca autonomia fa fede la normativa che è stata dettata dal legislatore in vari campi della vita economica e che è stata ispirata al principio secondo cui alle diverse persone giuridiche (o comunque ai diversi centri di imputazione di interessi) corrispondono imprese distinte (cfr., tra le più significative disposizioni legislative nelle quali è stato in concreto recepito il suddetto principio, la legge 3 aprile 1979 n. 95 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la legge 6 agosto 1990 n. 223 sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, la legge 30 luglio 1990 n. 218 sulla ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico). Il Giudice di appello, nella sentenza impugnata, ha applicato correttamente il summenzionato principio, rilevando espressamente che "la s.r.l. 'Telemontecarlo Pubblicita'' aveva concretamente operato con una propria struttura e con proprio personale distinti dall'organizzazione della s.p.a. 'TV Internazionale' e che gli elementi probatori raccolti non consentono di ravvisare nella fattispecie la realizzazione di una illegittima ipotesi interpositoria in mancanza dell'elemento presuntivo degli strumenti lavorativi delle società appaltanti".
Quindi - essendo queste valutazioni fattuali congruamente e correttamente motivate dal giudice del merito e, come tali, incensurabili in sede di legittimità - valgono le considerazioni in precedenza sviluppate al termine del "capo 3^".
In ogni caso - con riferimento al complesso delle censure proposte dalla ricorrente "incidentale" - si rileva che giusta quanto ritenuto da questa Corte con orientamento consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, cioè di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (Cass. n. 5149/2001). 6^ -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, debbono essere respinti sia il ricorso "principale" che il ricorso "incidentale".
Ricorrono giusti motivi (idest: reciproca soccombenza) per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003