Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12571
CASS
Sentenza 27 agosto 2003

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Nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello (nella specie, relativa a controversia riguardante l'impugnazione di un licenziamento individuale, la S.C. ha escluso l'ammissibilità della questione, non proposta nel giudizio di appello, della sussistenza del requisito dimensionale necessario per l'applicazione della cosiddetta tutela reale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12571
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12571
    Data del deposito : 27 agosto 2003

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