Sentenza 18 novembre 2009
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di esame del consulente tecnico avente ad oggetto l'accertamento già dichiarato inutilizzabile perché compiuto oltre il termine di durata massima delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2009, n. 48518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48518 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 2045
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 22486/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS PE AT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 27 novembre 2008 dalla corte d'appello di Potenza;
udita nella pubblica udienza del 18 novembre 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore avv. Rizzello Lorenzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SC CC DO e SS PE AT vennero rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui: a) agli artt.718 e 719 cod. pen. per avere, il SC quale gestore di un bar ed il SS quale noleggiatore degli apparecchi, tenuto presso il detto bar tre apparecchi tipo videopoker aventi le caratteristiche del giuoco d'azzardo; b) di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.110, commi 3, 4 e 9, (t.u.l.p.s.) per avere installato i detti apparecchi di genere proibito.
Il giudice del tribunale di Lagonegro, con sentenza del 19 gennaio 2007 assolse gli imputati dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.
A seguito di appello del Procuratore generale la corte d'appello di Potenza, con la sentenza in epigrafe, dichiarò non doversi procedere per il reato di cui al capo B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, mentre dichiarò gli imputati responsabili del reato di cui al capo A) condannandoli alle pene ritenute di giustizia.
Il SS propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione degli artt. 581, 586 e 597 cod. proc. pen. perché la corte d'appello ha ecceduto nella cognizione in quanto il Procuratore generale non aveva impugnato l'ordinanza 28.11.2006 con la quale il giudice di primo grado aveva restituito al PM la consulenza tecnica, redatta oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari. Di conseguenza avrebbero dovuto essere dichiarate inutilizzabili anche le dichiarazioni rese in dibattimento dal consulente perché a seguito della mancata impugnazione di detta ordinanza sull'inutilizzabilità della consulenza si era formato il giudicato. 2) violazione dell'art. 407 c.p.p., comma 3, perché erroneamente la corte d'appello, sebbene la consulenza fosse inutilizzabile, ha poi ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese in dibattimento dal consulente che riferivano in sostanza il contenuto della relazione dichiarata inutilizzabile.
3) nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 c.p.p., n. 3 e dell'art. 606 cod. proc. pen. perché nei confronti del SS manca totalmente il dispositivo.
4) che il reato è prescritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo è fondato. La ratio della disposizione di cui all'art. 407 c.p.p., comma 3, (a tenore del quale i risultati delle indagini compiute dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari sono inutilizzabili) consiste nell'impedire al p.m., che non abbia iniziato l'azione penale nei termini fissati, di proseguire indagini utili ai fini delle determinazioni inerenti all'azione penale, avendo invece il dovere di trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari con le sue richieste. Il pubblico ministero non può poi introdurre legittimamente nel dibattimento, attraverso una richiesta di audizione del consulente, il risultato di un accertamento tecnico compiuto oltre il termine per le indagini preliminari e prima della richiesta di rinvio a giudizio. Invero, la inutilizzabilità delle indagini compiute dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari e prima della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto penale, non ha nulla a che vedere con l'attività investigativa supplementare, peraltro limitata, che il pubblico ministero (al pari del difensore) può ex art. 430 c.p.p. espletare al fine delle sue richieste al giudice del dibattimento. Come riconosciuto anche dalla corte d'appello, nella specie l'accertamento espletato dal consulente tecnico dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari non poteva essere utilizzata ai sensi dell'art. 407 c.p.p., comma 3. Sennonché - contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello - i risultati di tale accertamento, ossia il contenuto della relazione del consulente, "non poteva essere surrettiziamente introdotto nel dibattimento sentendo come testimone il tecnico che aveva compiuto quell'accertamento" (Sez. 3^, 14.1.2005, n. 8418, Sist). Del resto, come esattamente osserva la difesa, diversamente opinando si giungerebbe al paradosso che la ritenuta inammissibilità ed inutilizzabilità della consulenza verrebbe poi di fatto sanata e svuotata di contenuto attraverso la utilizzabilità delle dichiarazioni del consulente, fondate proprio su quella consulenza dichiarata inutilizzabile. Nella specie la sentenza impugnata si basa per la gran parte proprio sulle (inutilizzabili) dichiarazioni del consulente. Non può però procedersi ad un annullamento con rinvio, dovendo preliminarmente dichiararsi che il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Il reato si è infatti consumato il 10 dicembre 2003. Quindi, considerando un periodo di sospensione della prescrizione di mesi 6 e giorni 7 (dall'11.7.2006 al 27.11.2006 al 18.1.2007), la prescrizione stessa si è maturata il 17 dicembre 2008. Dagli atti non emergono in modo evidente cause per un proscioglimento nel merito.
Gli altri motivi restano assorbiti.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il residuo reato di cui al capo A) della rubrica (artt. 718 e 719 cod. pen.) è estinto per prescrizione.
Poiché l'impugnazione proposta dal SS non era fondata su motivi esclusivamente personali, gli effetti di essa giovano anche all'imputato concorrente nel reato e non ricorrente IA CC DO.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SS
PE AT e, per l'effetto estensivo anche nei confronti di IA CC DO, in ordine al residuo reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009