Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5677 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
E N IO Z A R T IS G E R A REPUBBLICA ITALIANA D E T N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E 5677/01 LA CORTE Oggetto Regolamento SEZIONE TERZA CIVILE di competenza di ufficio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10103/00 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere- - .12245 Cron. - Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Dott. Italo PURCARO - Consigliere Rep. -W Ud. 22/01/01 Dott. Giuliano LUCENTINI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio il dal Tribunale di Bergamo, con ordinanza emessa dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 09/05/00 e depositata il 10/05/00 (R.G. 685/00); || 1.8 APR. 2001 IL CANCELLIERE tra NATURANDO SRL SPAZIO VALSERIANA SCARL udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/01/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 2001 Generale Dott. Marcello MATERA che ha chiesto si 119 dichiari la competenza del Giudice di Pace di Roma in 1 ordine alla causa di opposizione a decreto ed emetta le pronunzie seguenti per legge. 2 i ingiuntivo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Pagament Con citazione ritualmente notificata la s.r.l. Naturando Stum premesso che con decreto 11 maggio 1999 il giudice di pace di Bergamo le aveva ingiunto di pagare alla ricorrente Cooperativa Valseriana la somma di lire 4.928.840, oltre accessori- proponeva opposizione al decreto, di cui chiedeva la revoca, e riconvenzionalmente domandava la condanna della stessa ricorrente al pagamento di un proprio credito di lire 33.074.500. Riservata la causa in decisione, il giudice di pace rimetteva GL la causa davanti al tribunale di Bergamo, ritenuto "competente su tutte le domande proposte". Riassunta la causa, il tribunale di Bergamo sollevava conflitto, sul rilievo che la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo છે, come tale, inderogabile, onde il giudice di pace avrebbe dovuto rimettere al giudice superiore soltanto la causa relativa alla riconvenzionale, trattenendo quella concernente l'opposizione. Le parti non hanno svolto attività difensiva. II P.M. ha concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il regolamento di competenza ripresenta la questione della competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo in ordine alla causa di opposizione, allorché nel relativo giudizio sia spiegata domanda riconvenzionale appartenente alla b 3 cognizione di altro giudice. Va subito osservato che la richiesta di regolamento del giudice di pace di Bergamo è ammissibile in rito non ostante che esso giudice si sia dichiarato incompetente per valore, poiché tale declaratoria di incompetenza comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza (ex plurimis, Cass. 1 marzo 2000 n. 2251, Cass. 27 marzo 1998 n. 3242, Cass. 7 dicembre 1995 n. Elucent 12605). Nel merito della richiesta, appare pienamente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, affermato a suo tempo dalle sezioni unite di questa corte (Cass. 8 marzo 1996 n. 1835) e confermato dalle più recenti decisioni delle sezioni semplici (Cass. marzo 2000 n. 2251, Cass. 26 novembre 1999 n. 13204, Cass. 10 novembre 1998 n. 11279), secondo cui la .competenza del giudice dell'opposizione ha carattere funzionale e inderogabile, con la conseguenza che, nell'ipotes in cui l'opponente proponga una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore, lo stesso giudice deve separare le cause, trattenendo quella di opposizione, di sua esclusiva competenza, e rimettere al giudice competente per valore quella relativa alla domanda riconvenzionale, non potendo rimettergli tutta la causa. 4 Non influisce, sulla questione, l'art. 40 co. 7 introdotto con l'art. 19 della legge 21 dicembre 1991 n. 374 (a tenore del quale, nel caso di connessione tra cause proposte davanti al giudice di pace e al tribunale per un'ipotesi prevista dagli artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c., il primo deve pronunziare la connessione a favore del secondo), poiché, una volta ribadito il principio secondo cui il carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo prevale sulle ragioni di connessione stabilite dagli artt. 36 e 40 c.p.c., sarebbe arbitrario ritenere la riespansione di tali norme nella fattispecie de qua, essendo quella disposizione da intendere, invece, nel senso di stabilire una preferenza del giudice togato rispetto al giudice di pace nel solo ambito di operatività della connessione. Così dichiarata la competenza del giudice di pace di Bergamo sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, nessuna pronuncia occorre per le spese di questa fase.
P.Q.M.
dichiara la competenza del giudice di pace di Bergamo a decidere sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 22 gennaio 2001. IL CONS FLERtErt IL PRESIDENTE Ape fe 5 .. CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 18. APR. 2001 in tech s A Di IL CANCELLIERE CASS M E R Giovanni Giambatt P 11 U S N O E * 13.07 312 5 4 ! E N O I Z A R T S I G b to sopet slled 97 E R TO 00 A 46 1-2 D E T END N E S E (ob 191 3 20 12 f