Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2005, n. 8418
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Sentenza 14 gennaio 2005

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In materia di termini di durata massima delle indagini preliminari, la sanzione di inutilizzabilità degli atti ai sensi del terzo comma dell'art. 407 cod. proc. pen., riguarda unicamente il compimento di indagini svolte dal P.M. dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, e prima della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto penale, e non ha nulla a che vedere con l'attività investigativa supplementare che il P.M. può espletare secondo quanto espressamente previsto dal codice di rito. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del dibattimento di inutilizzabilità dell'accertamento tecnico disposto dal P.M. dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari e, conseguentemente, la decisione di non ammettere il consulente tecnico a deporre in qualità di teste).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2005, n. 8418
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8418
    Data del deposito : 14 gennaio 2005

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