Sentenza 14 gennaio 2005
Massime • 1
In materia di termini di durata massima delle indagini preliminari, la sanzione di inutilizzabilità degli atti ai sensi del terzo comma dell'art. 407 cod. proc. pen., riguarda unicamente il compimento di indagini svolte dal P.M. dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, e prima della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto penale, e non ha nulla a che vedere con l'attività investigativa supplementare che il P.M. può espletare secondo quanto espressamente previsto dal codice di rito. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice del dibattimento di inutilizzabilità dell'accertamento tecnico disposto dal P.M. dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari e, conseguentemente, la decisione di non ammettere il consulente tecnico a deporre in qualità di teste).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2005, n. 8418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8418 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 14/01/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 47
Dott. GENTILE AR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 27570/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone;
avverso la sentenza del tribunale del luogo del 18 aprile del 2003;
nei confronti di:
SI AR RA, nato l'[...] ad [...];
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Meloni Vittorio, il quale ha concluso per la conversione del ricorso in appello;
letti il ricorso e la sentenza denunciata;
Osserva:
IN FATTO
Con decreto di citazione del 22 aprile del 2002,a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il SI veniva rinviato a giudizio del tribunale di Pordenone perché rispondesse del reato di cui all'art. 110 T.U.S.P. e di quello di cui agli artt. 718, 719 n. 2 e 721 c.p. per avere, nella qualità di legale rappresentante della "Blu Star", fornito in noleggio videogiochi ai seguenti pubblici esercizi siti in Pordenone: al Bar Piccadilly una slot machine;
al Bar Eden tre videopoker.
All'udienza dibattimentale l'imputato chiedeva di essere ammesso all'oblazione ex art. 162 in relazione al reato di cui all'art. 110 T.U.S.P. provvedendo al pagamento della somma dovuta a tale titolo. Di conseguenza la relativa posizione veniva stralciata con pronuncia di dichiarazione di non doversi procedere perché il reato si era estinto per oblazione. Rispetto al reato di cui agli artt. 718, 719 e 721 il dibattimento proseguiva con l'esame del m.llo Vedaschi, avendo il P.M. rinunciato agli ulteriori testi indicati nella lista e con l'acquisizione dei verbali di sequestro dei videogiochi operato dalla Guardia di Finanza. Non veniva invece ammesso l'esame del consulente tecnico indicato dal pubblico ministero perché le relative operazioni di accertamento tecnico, come eccepito dalla difesa, erano state svolte dopo la scadenza del termine di chiusura delle indagini All'esito del dibattimento il tribunale assolveva il prevenuto dal reato ascrittogli con la formula "perché il fatto non costitiuisce reato" ed ordinava la confisca di quanto in sequestro. A fondamento della decisione adduceva che, pur essendo emersa la natura aleatoria dei videogiochi sequestrati, non era stato provato con sufficiente certezza il fine di lucro giacché non vi era prova di effettive vincite in denaro o in natura da parte di chicchessia ne' risultava che il valore dei buoni consumazione, che le macchine potevano erogare, fosse singolarmente economicamente apprezzabile, in altri termini gli elementi acquisiti non consentivano di stabilire con certezza se gli apparecchi in questione consentissero materialmente di conseguire vincite in denaro o in natura di valore economicamente apprezzabile, oltre all'accumulo di punti o poste da rigiocare per reiterare o prolungare la partita.
Ricorre per Cassazione il procuratore della Repubblica sulla base di due motivi.
DIRITTO
Con il primo motivo denuncia violazione della legge (art. 190 c.p.p.) nonché illogicità della motivazione e travisamento del fatto con riferimento all'omessa assunzione come teste del consulente da lui indicato. Assume che il consulente era stato ritualmente indicato nella lista e la prova non era ne' vietata dalla legge ne' influente. L'asserzione contenuta in sentenza in merito al periodo di espletamento dell'accertamento era indimostrata ed in ogni caso era irrilevante ai fini dell'ammissibilità della prova la circostanza che l'indagine fosse stato compiuta dopo la scadenza del termine , tanto più che al consulente tecnico del pubblico ministero va riconosciuta la qualità sostanziale di testimone, simile al "testimone esperto" dei sistemi di commom law in ogni caso se la consulenza era tardiva poteva essere rinnovata in sede dibattimentale.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 721 c.p. giacché ai fini della configurabilità del reato non è necessario conseguire effettivamente un lucro essendo sufficiente agire per conseguirlo.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova premettere che per classificare il mezzo d'annullamento utilizzato dal ricorrente si deve avere riguardo al contenuto del ricorso e non all'intestazione dello stesso. Nella fattispecie il ricorrente, anche se ha fatto riferimento tra l'altro ad una presunta manifesta illogicità della motivazione, nella sostanza ha denunciato l'inosservanza della legge processuale e di quella penale avendo denunciato la violazione dei criteri per l'ammissibilità della prova di cui all'art. 190 c.p.p., in quanto quella da lui dedotta non era inammissibile, e la violazione dell'articolo 721 c.p. giacché, per la configurabilità del gioco d'azzardo, non è necessario fornire la prova dell'effettivo conseguimento del fine di lucro essendo sufficiente dimostrare che l'azione del reo era diretta a conseguirlo.
Quindi il ricorso per saltum si deve ritenere ammissibile essendo stata dedotta l'inosservanza della legge penale e processuale. Nel merito dalla lettura del verbale d'udienza, che questo collegio può esaminare essendo stata dedotta la violazione di una norma processuale, emerge che il difensore si era opposto, a norma dell'articolo 407 comma terzo c.p.p., all'ammissibilità come teste del consulente del P.M. poiché questi avrebbe dovuto riferire su accertamenti espletati quando erano scaduti i termini per le indagini preliminari. Il P.M. non ha replicato facendo eventualemente rilevare che l'accertamento era stato compiuto prima della scadenza del termine per le indagini preliminari o comunque dopo l'emanazione del decreto di rinvio a giudizio, a norma dell'art. 430 c.p.p.. Pertanto il giudice ha ritenuto che l'accertamento, come eccepito dal difensore, fosse stato espletato proprio nel periodo compreso tra la scadenza del termine per le indagini preliminari e la richiesta del rinvio a giudizio o del decreto penale e che fosse quindi applicabile il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 407 a tenore del quale i risultati delle indagini compiute dopo la scadenza del termine sono inutilizzabili. La ratio del divieto consiste invero nell'impedire al P.M., che non abbia esercitato l'azione penale nei termini fissatici proseguire indagini utili ai fini delle determinazioni inerenti all'azione penale, avendo viceversa il dovere di trasmettere gli atti al g.i.p. con le sue richieste. Quindi legittimamente il tribunale ha respinto la richiesta di audizione del consulente giacché il P.M non poteva introdurre nel dibattimento il risultato di un accertamento tecnico che era stato compiuto oltre il termine per le indagini preliminari e prima della richiesta del decreto di citazione a giudizio (per l'inutilizzabilità di tali indagini cfr. Cass. 30 aprile del 1998, dell'Orto). L'inutilizzabilità delle indagini compiute dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari e prima della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto penale, non ha nulla a che vedere con l'attività investigativa supplementare, peraltro limitata, che il pubblico ministero(al pari del difensore) può ex art. 430 c.p.p. espletare al fine delle sue richieste al giudice del dibattimento. L'accertamento in questione, come risulta dal riferimento al comma terzo dell'articolo 407 c.p.p. è stato espletato dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari e prima della richiesta del decreto penale, per cui non poteva essere utilizzato e non poteva essere surrettiziamente introdotto nel dibattimento sentendo come testimone il tecnico che aveva compiuto quell'accertamento. Legittimamente quindi il tribunale ha escluso quel mezzo di prova.
Infondato è anche il secondo motivo giacché il tribunale ha escluso la stessa finalità di conseguire un lucro perché non era stato indicato neppure il valore del buono consumazione. Invero ha affermato che mancava sia la prova di un utile economicamente apprezzabile che la stessa possibilità di conseguirlo. Pertanto non sussiste alcuna violazione dell'articolo 721 c.p. come denunciato dal ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2005