Sentenza 13 maggio 2004
Massime • 1
All'imputato che chieda o consenta che l'udienza si svolga in sua assenza, il quale è rappresentato dal difensore anche con riguardo alla fase dibattimentale del giudizio (art. 420-quinquies, comma primo, e art. 484, comma secondo-bis, del codice di rito), non è dovuta la notifica dell'avviso di deposito della sentenza con l'estratto contumaciale, adempimento che il terzo comma dell'art. 548 cod proc. pen. prescrive per l'imputato contumace ma non per quello assente. (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato il rigetto di una istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione adottato sul presupposto di irrevocabilità della sentenza non impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2004, n. 24593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24593 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 13/05/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2299
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 024968/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PE IC, N. IL 02/07/1972;
avverso ORDINANZA del 28/04/2003 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le relative conseguenze di legge.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 28 aprile 2003, il tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta dal PE IC volta ad ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti perché non le era mai stata notificato l'estratto contumaciale relativo alla sentenza di condanna emessa il 3 aprile 2002 dal tribunale della stessa città e divenuta irrevocabile.
Spiegava il tribunale che la condannata non aveva diritto alla notifica dell'estratto contumaciale in quanto, all'epoca del processo, risultava detenuta per altra causa ed aveva rinunciato a comparire all'udienza all'esito della quale venne pronunciata la sentenza di condanna, sicché non poteva trovare applicazione nel caso in esame l'art. 548 comma 3 c.p.p., che concerne l'imputato contumace e non quello assente, il quale, come dispone invece l'art. 420-quinquies c.p.p., è rappresentato a tutti gli effetti dal difensore.
Ricorre per Cassazione la VA a mezzo del suo difensore, deducendo, sotto il profilo della violazione dell'art. 548 comma 3 c.p.p., che essa non doveva essere considerata assente come aveva ritenuto il tribunale ma contumace, sicché ad essa andava applicato l'art. 548 c.p.p. e non anche l'art. 420-quinquies dello stesso codice, che si riferisce esclusivamente all'udienza preliminare.
2. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Come si riconosce nello stesso atto di impugnazione, la ricorrente, detenuta per altra causa nel carcere romano di Rebibbia, non ebbe ad assistere all'udienza dei processo svolto nei suoi confronti dal tribunale di Firenze per avervi espressamente rinunciato. Il che significa che la donna rimase assente dal processo, situazione, questa, ben diversa dalla posizione dell'imputato contumace (cfr. gli artt. 420-quater e 420-quinquies c.p.p., introdotti dall'art. 19 comma 2 l. n. 479/1999).
Il tribunale di Firenze ha correttamente spiegato che la donna non aveva diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna pronunciata dallo stesso tribunale il 3 aprile 2002, in quanto l'art. 548 comma 3 c.p.p. invocato dalla difesa si applica solo all'imputato contumace e non anche a quello che è rimasto assente nel processo (Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 1992, n. 5153, Rodigari).
Assolutamente destituita di fondamento poi è la ritenuta applicabilità dell'art., 420-quinquies c.p.p. alla sola udienza preliminare, avendo anche qui il tribunale spiegato correttamente che la norma in esame è rimasta l'unica norma applicabile all'assenza dopo l'avvenuta abrogazione dell'art. 488 c.p.p. ad opera dell'art. 19 comma 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p., dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 500,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2004