Sentenza 29 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2004, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BURRO DELLE ALPI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, CONTRÀ XX SETTEMBRE 37 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1091/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 13/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso;
assorbiti gli altri motivi del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto la richiesta presentata dalla società Burro delle Alpi S.p.A., corrente Zane (6^), di restituzione delle somme pagate a titolo di tassa di concessione governativa sulle società.
Il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda per l'importo complessivo di L. 53.000.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, mentre la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza In data 10 giugno / 13 luglio 1999, riduceva la somma a L. 45.000.000, confermando nel resto la prima pronunzia. La Corte d'Appello riteneva in particolare che l'istanza di rimborso relativa all'anno 1985 fosse pervenuta tardiva, e detraeva da ogni annualità di rimborso i minori importi previsti dalla nuova norma introdotta con l'art. 11 della legge n. 448 del 1998. La società Burro delle Alpi S.p.A. propone ricorso per Cassazione, con sei motivi, notificato il 24 luglio 2000.
Resiste l'Amministrazione finanziaria con controricorso notificato il 18 ottobre 2000, contrastando i motivi di impugnazione avversali. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di, impugnazione la società ricorrente eccepisce i vizi di violazione di legge, riferita al diritto comunitario, e di erronea e contraddittoria motivazione. Rileva che la sentenza impugnata aveva ritenuto che la norma prevista dall'art. 11 della legge n. 448 del 1998 non sarebbe stata pagina contrasto con la normativa comunitaria, perché doveva riconoscersi il carattere remunerativo della tassa determinata forfetariamente dalla norma.
Secondo la società questa motivazione sarebbe errata perché non risulta che quegli importi avessero effettivamente carattere retributivo, che l'ammontare del tributo fosse stato determinato anche solo forfetariamente in funzione dei costi dell'operazione, ed anzi continuava ad essere cumulato con quello dovuto per l'iscrizione (e per 2^ deposito) degli altri atti sociali e con i diritti di cancelleria richiesti per il compimento di queste operazioni e per le singole operazioni del registro.
Perciò anche la nuova tassa, anche se ridotta rispetto a quella precedente, doveva ritenersi contraria all'ordinamento comunitario.
2. Con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente prospetta un ulteriore profilo di violazione di legge, per inammissibilità della applicazione della legge riferita all'art. 11 della legge n. 448 del 1998, e la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. La Corte d'Appello avrebbe introdotto di propria iniziativa una domanda nuova, con violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, là dove, applicando l'art. 11 della legge n. 448 del 1998, aveva detratto dall'importo riconosciuto dalla sentenza di primo grado a titolo di rimborso delle somme pagate per di l'iscrizione dell'atto costitutivo, corrispettivi diversi per l'iscrizione degli atti sociali.
La società sottolinea a questo proposito che nel corso del giudizio l'amministrazione finanziaria non aveva mal introdotta nessuna domanda riconvenzionale per accertare il diritto a conseguire tasse di concessione governativa per attività di deposito di atti diversi dall'atto costitutivo.
3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente contesta l'applicazione dello jus supeveniens con riferimento alla determinazione del tasso di interesse deducendo la violazione di legge, l'eccezione di cosa giudicata e la contraddittorietà della motivazione.
Argomenta in proposito che lo jus superveniens potrebbe essere applicato soltanto al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione.
Nel caso di specie il giudice di primo grado aveva determinato tasso legale la misura degli interessi da corrispondere sulle somme da rimborsare, e questo capo della sentenza non era stato impugnato dall'amministrazione passando così in giudicato, mentre la società aveva impugnato sul diverso punto della decorrenza (e non della misura) degli interessi.
La Corte d'Appello aveva ritenuto, invece, che l'impugnazione sul punto della decorrenza degli, interessi coinvolgesse il punto della determinazione del tasso applicabile, e che l'applicazione della nuova normativa avrebbe prodotto effetti peggiorativi per l'appellante incidentale, riconfermando perciò sul punto la statuizione del primo giudice, di corresponsione degli interessi legali dalla domanda al saldo, disattendendo del tutto il motivo di impugnazione.
4. Con un ulteriore motivo di impugnazione la società ricorrente lamenta la violazione dei principi del diritto comunitario per quel che concerne la determinazione del tasso di interesse. La nuova norma che determinava specificamente i tassi di interessi per questi casi di rimborso, e non per quelli relativi ad altre tasse di concessione governativa, era contraria al principio di equivalenza, per il quale le stesse modalità di rimborso, e gli stessi tassi, dovevano applicasi indifferentemente alle azioni fondate sul diritto interno ed a quelle fondate sul diritto comunitario.
5. La società ricorrente chiede anche, in via subordinata, la sospensione del giudizio e la remissione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee della questione relativa alla validità, o meno, in relazione alla violazione del principio dell'equivalenza, della nuova determinazione dei tassi di interesse da parte dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998.
6. La società ricorrente deduce, infine, in via cautelare, il vizio di violazione di legge riferito all'art. 5 della legge n. 29 del 1961, per omessa pronunzia.
Lamenta che la Corte d'Appello non abbia pronunziato sulla richiesta di condanna al pagamento degli interessi con decorrenza dal giorno dei singoli pagamenti, ovvero, in subordine, dal giorno della presentazione delle domande amministrativa. Sostiene inoltre che sarebbe applicabile l'art. 5 della legge n. 29 del 1961 (senza specificarne peraltro il contenuto).
7. Il primo motivo di impugnazione è fondato e deve essere accolto. Le questioni relative all'applicazione dello jus superveniens introdotto dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono state recentemente affrontate dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sentenza 10 settembre 2002 nelle cause riunite C- 216/99 e C-222/99, Riccardo Prisco s.r.l. c. Finanze e Finanze c. CASER s.p.a.), le cui pronunzie hanno efficacia generale - non circoscritta al caso concreto, come avviene, di regola, per le sentenze delle giurisdizioni nazionali - nel confronti di tutti gli stati membri.
Debbono perciò essere affrontate e risolte alla luce di questa sentenza e dei principi in essa affermati.
In questo caso si discute della detrazione, effettuata dalla Corte d'Appello, degli importi previsti dall'art. 11 dalle maggiori somme dovute in restituzione alla società contribuente.
La norma si intitola "rimborso delle tasse sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese", ed introduce, al primo comma, una norma interpretativa dell'art. 61, comma primo, del decreto legge 30 agosto 1993. n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, comma che a sua volta aveva modificato la tabella di tassazione per quel che concerne l'applicazione della "tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro nelle imprese e per l'attribuzione del numero di partita I.V.A.".
Nel suo contenuto sostanziale, peraltro, il primo comma dell'art. 11 ridetermina, per gli anni dal 1985 al 1992, nella misura fissa di lire cinquecentomila l'importo per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, nonché in una misura forfetaria annuale, di diversa entità in relazione ai diversi tipi di società, quello per l'iscrizione degli altri atti sociali.
Come affermato dalla Corte di Giustizia nella pronunzia del 10 settembre 2002 gli stati nazionali non possono imporre prelievi di carattere fiscale sulla iscrizione nel registro delle imprese degli atti delle società commerciali, perché (come giudicato in precedenza dalla stessa Corte di Giustizia, 20 aprile 1993, nelle cause riunite C-71/91 e C-178/91) questo si porrebbe In contrasto con il dettato degli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969, n. 335, concernenti le imposte indirette sulla raccolta di capitali, ma possono invece imporre prelievi obbligatori che siano destinati a remunerare la prestazione di un servizio ed il cui importo sia correlato, anche solo forfetariamente, al costo del servizio stesso.
Nei limiti in cui istituisce un prelievo di carattere fiscale la nuova normativa non può che essere illegittima per contrasto con la direttiva comunitaria n. 335 del 1999, esattamente come era avvenuto per il sistema precedente, e per le medesime ragioni. Il prelievo, in realtà, sarebbe legittimo soltanto se ed in quanto costituisse il costo, calcolato anche soltanto in misura forfetaria, della prestazione di un servizio, ma questo non risulta in alcun modo dalla sentenza impugnata.
Una tassa può essere riconosciuta come remuneratoria soltanto se il suo ammontare è stato determinato anche se solo forfetariamente "in base al servizio reso" (Corte di Giustizia CEE, 10 settembre 2002; 2 dicembre 1997; 20 aprile 1993), anche se questo non esclude che possano essere riscossi più diritti, a condizione, tuttavia, che il loro importo complessivo, non superi il costo del servizio. Invece l'ammontare della tassa introdotta retroattivamente con l'art. 11 della legge n. 448 per l'iscrizione, nel registro delle imprese, per ciascuno degli anni dai 1985 al 1992, degli atti diversi dall'atto costitutivo, è stata stabilita dal legislatore in modo del tutto astratto e generico: non risulta, per la verità, ne' dal disegno di legge ordinario, ne' dagli atti parlamentari, che l'importo della tassa sia stata determinato sia pure forfetariamente in funzione dei costi dell'operazione (Cass.civ., 3 dicembre 2002, n. 7207; 28 novembre 2001, n. 15081; 9 luglio 1999, n. 7176). Il motivo dunque va accolto, e la società perciò non è tenuta a corrispondere gli importi indicati dall'art. 11, o a subirne la detrazione in sede di rimborso.
8. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione comporta l'assorbimento del secondo motivo che, pur proponendo una diversa questione di diritto, si riferisce anch'esso alla detrazione dei medesimi importi.
9. Vanno dichiarati Invece inammissibili per carenza di interesse il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, con cui la società lamenta (nell'uno sotto il profilo della violazione del giudicato, nell'altro sotto quello della contrarietà alla normativa comunitaria) che la Corte d'Appello abbia determinato il tasso di interesse applicabile ai rimborsi in base ad un'altra disposizione dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998, in quanto la Corte d'Appello non ha dato applicazione allo jus supervenens neppure su questo punto specifico, ma lo ha escluso espressamente (cfr., pagg. 12-13 della sentenza).
10. Non costituisce un motivo in senso proprio - non contenendo una domanda di merito - ma comunque rimane assorbita dalla decisione sui punti precedenti, l'istanza di sospensione del procedimento e di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo punto della determinazione del tasso di interesse da applicare al rimborsi.
11. Infine il sesto, ed ultimo, motivo sull'applicazione dell'art. 5 della legge n. 29 del 1961, è fondato, e va accolto per quanto di ragione, nei limiti in cui la richiesta concerne la decorrenza degli interessi dalla domanda amministrativa;
il motivo non investe, invece, il diverso punto della misura degli interessi. Non è esatto che la sentenza della Corte d'Appello non si sia pronunzia sul punto della decorrenza degli interessi: in realtà lo ha fatto implicitamente con la conferma della decorrenza stabilita dal giudice di primo grado.
In applicazione dell'art. 5 della legge n. 29/1961 gli interessi sui rimborsi decorrono dalla domanda, ma va precisato che - trattandosi di interessi moratori - a questo fine specifico, in caso di spedizione a mezzo posta, il momento della domanda è quello in cui l'istanza perviene all'ufficio fiscale, non quello in cui il plico viene consegnato all'ufficio postale per l'inoltro a destinazione. La domanda per essere tale ai fini della decorrenza degli interessi deve, infatti, comportare la costituzione in mora ai sensi degli artt. 1219 e 1224 c.c.. 12. Riassumendo, debbono essere accolti il primo motivo, e, per quanto di ragione, il sesto motivo.
Il terzo ed quarto motivo debbono essere dichiarati inammissibili, mentre il secondo ed il quinto, rimangono assorbiti. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa va rimessa, per un nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra esposti, ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, che provvedere anche alla regolazione delle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di impugnazione, e, per quanto di ragione, il sesto motivo, assorbiti il secondo ed il quinto motivo;
dichiara inammissibili il terzo ed il quarto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia anche per le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004