Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2002, n. 10974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10974 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL FORSM1 0 9 4/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 19821/01 Dott. Michele DE LUCA Consigliere 21540/01 Cron.28580 Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO CELLERINO Rel. Consigliere Ud. 23/04/02 Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: CE EA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PELLETTIERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-- ricorrente
contro
REGIONE LAZIO, AZIENDA ASL/A ROMA;
· intimati e sul 2° ricorso n° 21540/01 proposto da: AZIENDA ASL/A ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VIA ARIOSTO 9, presso lo studio dell'avvocato 1776 -1- ENRICA POSSI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente nonchè
contro
CE EA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PELLETTIERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
REGIONE DI LAZIO;
- intimato avverso la sentenza n. 24916/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/07/00 R.G.N. 89764/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato PELLETTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per inammissibilità del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale. -2- R.G. nn. 19821/01 e 21540/01 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Roma il dott. Andrea IN, medico generico conven- zionato ex art. 48 L. n. 833/78 con la USL RM/2, premesso che l'accordo collettivo per il periodo 1° luglio '88 - 30 giugno '91, recepito con d.P.R. n. 314/90, aveva ricono- sciuto ai medici convenzionati il diritto ai compensi di cui all'art. 41 a partire dal 1° lu- glio '88 che, invece, gli erano stati corrisposti solo a partire dal 1° gennaio '91, chiede- va la condanna in solido della USL RM/2 (il n. 3 è un evidente refuso) e della Regione Lazio al pagamento della complessiva somma di L. 19.057.363, oltre accessori e spese di lite, depositando documenti e chiedendo, in caso di contestazione,ctu contabile. Si costituiva in giudizio la USL Roma 2, che eccepiva il difetto di legittimazione pas- siva, contestando nel merito la domanda per difetto di prova e chiedendo l'acquisizione dei tabulati della Regione Lazio, che rimaneva contumace (v. controricorso, pg. 3, II.). Il Pretore respingeva la domanda, per l'incertezza del credito, suffragato solo da docu- menti (prospetti mensili dei compensi) depositati dal IN, avendoli reputati "inidonei a comprovare la certezza del quantum del credito azionato, stante la espressa provvisorietà del titolo". Sull'appello del IN, che censurava la decisione sotto vari profili, si costitui- vano, resistendo all'appello, la Regione Lazio e, in luogo della USL,la sua avente causa Azienda USL Roma A, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Disposta ed espletata CTU contabile, il Tribunale ha rigettato l'impugnazione, osser- vando, quanto all'appellata A USL, che il d.lgs. 30.12.1992, n. 502, riordinando l'orga- nizzazione sanitaria, aveva soppresso le Unità sanitarie locali ed istituito le Aziende unità sanitarie locali, e la legge n. 724/94 aveva stabilito una successione a titolo parti- colare "ex lege " della Regione rispetto ai rapporti obbligatori delle soppresse USL, sicché la pretesa del IN, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 12512/95, 9804/96, 10053/96, SS.UU. n. 1989/97), non poteva essere accol- ta nei confronti dell'Azienda. Nel merito, la sentenza ha ritenuto non provata la pretesa del IN diretta "ad ottenere solo gli aumenti percentuali riconosciuti dalla convenzione sui soli compensi già percepiti", condividendo la relazione dell'espletata consulenza tecnica contabile. 3 In particolare, il Tribunale ha escluso che la documentazione offerta dal IN (prospetti mensili delle liquidazioni delle competenze percepite), tenuto conto che ave- va formato oggetto di contestazione da parte della USL in primo grado e della Regio- ne, che in appello aveva eccepito l'integrale pagamento delle pretese e vantato, a mo' di mera eccezione o difesa, un suo maggior credito in relazione ad un più ampio periodo ('79-'92), fosse idonea a comprovare la certezza del quantum, stante la provvisorietà del titolo espressa in calce ai prospetti di liquidazione del dovuto: "Il compenso è li- quidato in via provvisoria ed è suscettibile quindi di conguaglio positivo o negativo.". D'altra parte. quanto alle conclusioni della consulenza, la sentenza ne ha sostenuto la correttezza, "sulla base della documentazione acquisita (tabulati concernenti l'elenco analitico delle competenze erogate al IN dal luglio 1988 e al gennaio 1990 - all. 2 della consulenza-) e dei conteggi svolti in sede di relazione peritale", in conside- razione del numero degli assistiti indicati dalla regione, non avendo "il IN, all'esito della CTU... contestato le conclusioni peritali o mosso critiche al modus ope- randi del CTU." ed essendosi il ricorrente limitato ad allegare (per mezzo del suo peri- to) l'elenco degli assistiti con le variazioni intervenute nel periodo maggio '79-aprile '92, senza alcuna precisazione circa i mesi oggetto di causa, stante l'inidoneità dell'in- dicazione del numero degli assistiti, contenuta nei prospetti allegati dal IN in primo grado, a fronte della loro, già rilevata, espressa provvisorietà. Contro questa sentenza, depositata il 26 luglio 2000, il dott. IN propone ri- corso per cassazione, affidato ad un articolato motivo di ricorso. Resiste la ASL, che illustra a sua volta ricorso incidentale, in tema di compensazione delle spese processuali, notificato alle controparti il 29 e 30 agosto 2001, contestato con controricorso dal IN. La Regione non si è costituita, sebbene ritualmente intimata con atto notificato il 24 luglio 2001. Motivi della decisione I due ricorsi, essendo proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti. Con un complesso motivo d'impugnazione il ricorrente principale dott. IN, illustra la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 421 e 429, cod.proc.civ.; de- gli artt. 1241, 1242, 1243 (del cod.civ.); degli artt. 18, 19, 20 e 41 del d.P.R. n. 314/90, 4 ovvero degli artt. 1362, 1363, 1364 (ovviamente del cod.civ.) in relazione all'interpre- tazione ed applicazione di queste norme di convenzione;
dell'art. 2697, cod.civ.; la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 61, 116, 132, 191, 194 e 195, cod.proc.civ.; l'o- messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della
contro
- versia (art. 360, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.). Premesso d'essersi rivolto al Pretore per ottenere l'applicazione dell'art. 41 del d.P.R. n. 314/90, che ha riconosciuto ai medici convenzionati il ricalcolo dei compensi percepiti tra il luglio '88 e il dicembre '90 e di non aver preteso differenze retributive in ragione di un diverso numero d'assistiti, né la restituzione di trattenute sui compensi erogati, sostiene che la sentenza impugnata ha trascurato di considerare: -che i prospetti mensili, "redatti dalla stessa Regione", "non sono stati prodotti a fon- damento della pretesa, ma come fonte indicativa dei dati contabili necessari per il conteggio...di compensi richiesti a titolo d'arretrati", avendo l'art. 41 del d.P.R. 314/90 "stabilito che con decorrenza 1°. 7. 1988 ai medici... sono corrisposte, in aggiunta a quanto già percepito, le voci retributive indicate singolarmente, tenuto conto di ciascun assistibile in carico e secondo l'anzianità di laurea..."; -che la Regione, costituendosi in appello, non ha eccepito il pagamento, ma ha dedotto, genericamente e, quindi, impropriamente, contravvenendo al principio che l'allegazio- ne di fatti non può avvenire in appello, un debito del medico sulla base d'un tabulato redatto successivamente all'introduzione della causa;
-che la decisione ha violato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronun- ciato, individuando il petitum (limitato al ricalcolo previsto dalla nuova convenzione di compensi già percepiti) nella pretesa, non richiesta, (del pagamento di trattenute opera- te dalla Regione sui compensi), facendo propria un'eccezione in senso stretto (pretesa creditoria della Regione in conformità ad un tabulato inaffidabile e non garantito da al- cun crisma d'autenticità) improponibile in appello;
-che solo la USL/ASL può provare, "in caso di contestazione del numero degli assisti- ti,... che non è a base della domanda".... la loro reale entità, essendosi egli limitato a recepire tale indicazione dai prospetti mensili provenienti dalla Regione;
-che il ricorso allo strumento della consulenza tecnica, di cui critica l'oggetto della rile- vazione e l'incertezza obiettiva dei riscontri effettuati, pur a prescindere dalla sua man- cata contestazione, segnalata in sentenza, delle conclusioni peritali, ha violato i principi dell'onere della prova, "supplendo alle evidenti e denunciate carenze della difesa della Regione", non "dovendosi procedere ad un accertamento del 'conguaglio'" fra opposte pretese, ma solo riscontrare il diritto del medico ad ottenere gli aumenti stabiliti dalla convenzione;
-che non ha dato ragione, avvalorando, invece, apoditticamente il tabulato depositato dalla Regione, delle difficoltà denunciate dal CTU nella sua relazione, di cui riproduce ampi stralci, per pervenire all'individuazione del reale numero degli assistiti dal medi- co e, in particolare, dell'impossibilità "di eseguire l'opportuno riscontro fra i dati ripor- tati nel tabulato della regione, i dati di cui al tabulato fornito dal Perito di parte e le scelte e revoche in possesso non già della regione, ma della competente Usl RM A", consacrando, per contro, le indicazioni dei tabulati regionali che la consulenza doveva accertare. A fronte del ricorso l'Azienda USL Roma A sostiene che controparte aveva fatto ac- quiescenza al suo difetto di legittimazione passiva e obietta che i tabulati regionali, di cui la USL Rm 2 aveva in primo grado chiesto l'acquisizione "non costituiscono mera autocertificazione", ma "delibera regionale dispiegante piena e definitiva efficacia non avendo l'interessato provveduto alla sua impugnazione". D'altra parte contesta, con ricorso incidentale, riscontrato dal IN con
contro
- ricorso che ne ipotizza l'inammissibilità e la temerarietà ai fini delle spese, la decisione sulle spese adottata dal Tribunale, e dal Pretore, per averle compensate per metà. Il ricorso principale è fondato nei seguenti limiti e con le seguenti precisazioni;
quello incidentale è manifestamente infondato. du Quanto a quello principale non è revocabile in dubbio a domanda del medico dott. IN fosse diretta a pretendere la liquidazione dell'insieme dei compensi previsti dall'art. 41 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, approvato con il d.P.R. citato, e che la base di calcolo della pretesa fosse costituita dai prospetti mensili del suo trattamento economico, predisposti dall'Ente erogatore. 6 Dalla lettura della sentenza d'appello (v. motivazione, pg. 6, 1° alinea) emerge che il medico, in quella fase, aveva lamentato che il Pretore aveva rigettato la sua domanda per aver "erroneamente ritenuto non provate le proprie pretese dal momento che le stesse resistenti non avevano contestato il diritto all'applicazione degli aumenti... (essendo) la propria domanda comunque intesa ad ottenere solo gli aumenti percentuali riconosciuti dalla convenzione…..". D'altra parte, aggiunge la sentenza, "la Regione, (rimasta contumace in primo grado) ..in sede d'appello ha contestato la documentazione prodotta dal ricorren- te (comunque già oggetto di specifica contestazione da parte della USL ritenuta fondata in primo grado dal Pretore) ed ha altresì eccepito l'avvenuto integrale pagamento delle pretese del IN in relazione ai titoli dedotti, deducen- do, sebbene in relazione ad un più ampio periodo -1979/1992- la sussistenza di una situazione di credito e non di debito della Regione nei confronti del France- schini...", e, in questo quadro, il Tribunale è pervenuto al rigetto della domanda in considerazione della "natura di eccezione in senso lato del dedotto pagamento e quindi circa la proponibilità di tale eccezione per la prima volta anche in appel- lo", attesi "l'ammissibilità di nuove produzioni documentali in appello" (senten- za, pg. 7) e il risultato sfavorevole della CTU per il IN. Quanto a quest'ultimi aspetti, di natura processuale e di merito, accennati dalla sentenza, questa Corte ritiene che la vicenda sostanziale portata al suo esame e la conseguente questione di diritto affrontata dal Tribunale debba essere risolta par- tendo dal riconoscimento dell'esistenza di due contrapposte affermazioni credito- rie, di cui una sola (quella del medico) è stata esercitata in via d'azione, entrambe derivanti dallo stesso rapporto di lavoro e a fronte delle quali le parti hanno vi- cendevolmente negato, sia pure sotto profili diversi, il reciproco fondamento. ch In questa situazione, infatti, merita ricordare che questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale l'istituto della compensazione in senso proprio o tecnico-giuridico di cui agli artt. 1241 e ss., cod.civ., presuppone l'au- tonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, sicché le 7 coerenti disposizioni non si applicano allorché le rispettive poste abbiano origine da un unico rapporto, perché, in questo caso, la valutazione delle reciproche in- dicazioni creditorie e debitorie importa soltanto un semplice accertamento con- tabile di dare ed avere, che può essere compiuto d'ufficio dal giudice, restando inapplicabili le regole processuali, come quella della non rilevabilità d'ufficio, dettate per la compensazione in senso stretto. (V., ex multis, Cass. 14 luglio 1997, n. 6387; 18 dicembre 1995, n. 12905; 5 maggio 1995, n. 4873: 21 maggio 1993 n. 5758; 11 aprile 1990 n. 3067; 4 luglio 1987 n. 5874; 16 marzo 1987 n. 2758; 6 febbraio 1987 n. 1245). In altre parole, costituisce jus receptum quello secondo cui ben può il giudice del merito attuare direttamente le operazioni di conguaglio, senza che sia necessaria alcuna eccezione di parte o l'esplicita proposizione di una domanda o di una ec- cezione riconvenzionale e, in conformità a questi principi, il Tribunale ha ritenu- to, interpretando la domanda del medico (che è pur sempre onerato della prova della pretesa: v. Cass. 14 luglio 1997, n. 6387) e l'eccezione delle controparti, di generica contestazione della pretesa o di generico conguaglio, nella sua indiscus- sa discrezionalità, di dover accertare, mediante lo strumento della consulenza contabile, l'esistenza e l'ammontare dell'unica pretesa azionata e di cui è stato chiesto l'accertamento e la condanna in questo giudizio. Tuttavia, a conforto del suo convincimento, il Tribunale ha sottolineato la man- cata confutazione delle conclusioni o l'esistenza di critiche da parte del medico, essendo stata la relazione formulata tenendo conto "della documentazione acqui- sita (tabulati concernenti l'elenco analitico delle competenze erogate al France- schini dal luglio 1988 e al gennaio 1990 - all. 2 alla consulenza) e dei conteggi svolti in sede di relazione peritale...", sulla base dell'espressa provvisorietà dei prospetti di liquidazione delle competenze "con particolare riferimento al nume- ro pazienti in concreto assistiti da porre a base del (loro) calcolo...(v. sentenza pg. 9, 2° alinea). Orbene se, come visto, lo strumento peritale si dimostrava legittimo, oltreché opportuno, per definire la fondatezza della pretesa, ciò che determina un ineli- minabile vizio logico della sentenza è costituito da tutta una serie d'indicazioni, segnalate nella relazione peritale, che denotano un insanabile conflitto con lo svolgimento degli accertamenti e le tranquillanti valutazioni che la sentenza at- tribuisce all'Ausiliare, ignorando del tutto di analizzare le difficoltà operative in- contrate da costui e i limiti delle rilevazioni, che riferisce esplicitamente nella sua relazione, di cui parte ricorrente, riproducendole, lamenta, senza confutazio- ne della controparte, la totale omissione nella sentenza d'appello. Il fatto che la Regione non abbia fornito la documentazione che il CTU aveva chiesto di poter esaminare (modelli di scelta e revoca degli assistiti) per adem- piere all'incarico; che ciò abbia impedito un apprezzabile riscontro obiettivo, mese per mese, con le indicazioni offerte al riguardo dal medico, meritava un'a- nalisi da parte del Tribunale di cui non solo non v'è traccia, ma che, anzi, è con- traddetta dalla sentenza, laddove si afferma che il numero degli assistiti, in base al quale vanno computati, unitamente ad altri parametri, i compensi, è stato valu- tato sulla base dei tabulati regionali (v. Sentenza, pgg. 7, ultimo cpv. e 8). Né a ciò può essere opposta la circostanza che spetti alla USL/ASL -e non alla Regione (v. artt. 14 e ss. dell'Accordo sottoscritto l'11 e il 12 settembre '90, ap- provato con il d.P.R. 314/80) la tenuta e la gestione degli elenchi nominativi del- le scelte e le variazioni mensili, stante l'inscindibile cooperazione che deve inter- correre fra i due Enti per la corresponsione dei compensi (cfr., in particolare, artt, 17 e 18, Accordo cit.). In questa situazione le incongruenze e le difficoltà emerse nel corso delle rileva- zioni, se evidenziano gravissime deficienze e negligenze nella gestione del pub- blico denaro da parte dei funzionari deputati alla sua amministrazione, ridondano come elementi d'inaffidabile giudizio, sotto il profilo d'un evidente vizio di mo- tivazione per non essere state discusse e valutate logicamente, sicché, sotto que- sto limitato aspetto, il ricorso principale merita di essere accolto. Quanto al ricorso incidentale ne deve essere affermata l'infondatezza, poiché la decisione di compensazione parziale delle spese, comunque insostenibile in rela- zione alla censura proposta avverso la sentenza di primo grado, appartiene, per costante giurisprudenza, alla discrezionalità del giudice, che deve rispettare il so- lo limite costituito dalla condanna del vincitore al pagamento delle spese in favo- re del soccombente. Per concludere, la causa va rimessa alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo giudizio in relazione e nei limiti del motivo accolto e per la definizione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. accoglie il ricorso principale per quanto di ragione e rigetta quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma il 23 aprile 2002 Il Consigliere est Il Presidente incenzo Miles дене Phille 10