Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 1
L'interpretazione di atti di natura negoziale, di spettanza del giudice del merito, è censurabile in sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - dando rilievo alla precisazione anche letterale della delibera con la quale un istituto musicale aveva stabilito che l'incarico di direttore, conferito al ricorrente già da diversi anni, doveva intendersi attribuito fino al termine dell'anno scolastico in corso - aveva qualificato tale delibera come atto di licenziamento con preavviso, rigettando la tesi del ricorrente secondo la quale la delibera in questione avrebbe operato la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in rapporto di lavoro a termine.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12679 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell'avvocato ANGELO ROSATI, rappresentato e difeso dall'avvocato AN NORSCIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO MUSICALE "G. BRAGA" DI TERAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO SCARPANTONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 46/00 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 19/06/00 - R.G.N. 72/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato NORSCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Teramo del 17.9.1996, TO IO esponeva che egli era stato assunto il 1.12.1981 quale direttore in prova dell'Istituto musicale G. Braga di Teramo a seguito dell'espletamento di un concorso ed era stato poi immesso in ruolo dopo il superamento del periodo di prova;
che con sentenza del 4.12.1989 il T.A.R. aveva accolto il ricorso di un altro candidato al posto;
che l'impugnazione di tale sentenza era stata accolta dal Consiglio di Stato con sentenza del 10.11.1995, con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, stante il carattere privatistico dei rapporti di lavoro con detto Istituto;
che nel frattempo, con delibera del 19.6.1991, l'Istituto musicale, facendo riferimento a un presunto incarico provvisorio, illegittimamente aveva stabilito che lo stesso doveva ritenersi conferito fino al termine dell'anno scolastico in corso;
che con successivo telegramma dell'8.10.1991, apparentemente firmato dal presidente dell'Istituto musicale, quest'ultimo aveva comunicato che l'incarico poteva dirsi concluso con la sessione autunnale di esame.
Tanto premesso il IO chiedeva in via principale la condanna dell'Istituto alla riattivazione del rapporto e al pagamento delle retribuzioni nel frattempo maturate e in subordine il risarcimento dei danni.
Con successivo ricorso del 7.10.1997 adiva il medesimo Pretore, e, dedotto che era stato intimato un licenziamento privo di forma scritta, in quanto comunicato con un fonogramma e un telegramma non munito dei requisiti di cui all'art. 2705 c.c, impugnava il licenziamento in quanto carente della richiesta forma scritta e, in subordine, il pagamento del trattamento di fine servizio maturato alla data dell'8 ottobre 1991.
L'Istituto musicale si costituiva nei due procedimenti con successive memorie difensive, in particolare eccependo la tardività dell'impugnativa del licenziamento (qualificando in tal senso la domanda avversaria già in relazione al primo ricorso), l'intervenuta acquiescenza all'atto risolutivo e la prescrizione quinquennale.
Dopo la riunione dei procedimenti il giudice del lavoro rigettava la domanda principale di impugnativa del licenziamento e quella subordinata di risarcimento del danno, mentre accoglieva la domanda subordinata avente ad oggetto il trattamento di fine servizio, riconosciuto nella misura di L. 36.245.723, oltre accessori. L'Istituto musicale appellava la sentenza con riferimento a quest'ultima pronuncia, mentre il IO resisteva all'impugnazione avversaria e proponeva appello incidentale avverso il capo della sentenza di rigetto dell'impugnativa del licenziamento. La Corte d'appello di L'Aquila accoglieva l'appello principale e rigettava l'appello incidentale.
Osservava che nel periodo intercorrente tra la conclusione del rapporto di lavoro (8.10.1991) e la notificazione del secondo ricorso (10.10.1997), con cui era stata proposta la domanda in questione, era maturata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c. relativamente al trattamento di fine servizio, dato che con il primo ricorso era stato chiesto in via subordinata solo il risarcimento del danno per la sospensione del rapporto. Quanto all'appello incidentale, rilevava che, come già ritenuto dal primo giudice, il tenore letterale della delibera n. 4 del 1991, prevedente la cessazione dell'incarico ad una certa data, aveva indubbiamente valore di preavviso della cessazione del rapporto di lavoro, e che, d'altra parte, il relativo atto scritto era stato comunicato al IO, come confermato da un testimone. Era quindi un atto pleonastico il telegramma dell'8.10.1991, costituente tuttavia un'ulteriore manifestazione e comunicazione della volontà di recesso.
Il IO propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi di censura.
L'Istituto musicale G. Braga resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2946 e 2948 n. 5 cod. civ., dell'art. 112 c.c, in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Richiamate le conclusioni del primo dei ricorsi introduttivi, lamenta che la Corte d'appello non abbia considerato che il danno da lucro cessante faceva riferimento al danno per il mancato impiego remunerativo delle somme non percepite, comprese le retribuzioni differite, tra cui lo stesso trattamento di fine servizio.
Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 1 e 2 l. 15 luglio 1966 n. 604, dell'art. 1 l. 19.4.1962 n. 230 e dell'art. 2705 c.c, in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamenta che il giudice di appello non abbia fornito un'effettiva motivazione circa la qualificazione della delibera n. 4/91 del 16.6.1991 quale comunicazione di un licenziamento, là dove essa non ha affatto l'apparenza di un atto di licenziamento, tenuto anche presente che nel momento in cui essa era stata adottata era pendente un ricorso giurisdizionale conclusosi a favore dell'odierno ricorrente. In realtà sulla questione la Corte di appello si era pronunciata solo formulando una domanda retorica (l'affermazione che l'incarico cesserà a una certa data "cosa altro può essere ... se non un preavviso di cessazione del rapporto di lavoro?"). In particolare era stato rigettato senza motivazione l'assunto del IO, che qualificava la delibera come atto di apposizione di termine a un contratto a tempo indeterminato, atto affetto da nullità ai sensi della legge n. 230/1961, perché intervenuto tardivamente dopo l'assunzione del lavoratore. D'altra parte la sentenza del T.A.R., in quanto annullata dal Consiglio di Stato, non poteva rappresentare base e giustificazione di una tardiva apposizione di termine. Osserva anche che l'apposizione nulla di termine non richiedeva un'impugnazione in un termine perentorio:
peraltro con lettera del 15.6.1996 la risoluzione del rapporto era stata adeguatamente impugnata.
Quanto alla comunicazione della delibera del 1991 non poteva ritenersi adeguato il richiamo della deposizione del teste GN, che non aveva una effettiva cognizione del fatto, avendo in effetti dichiarato di aver visto la firma del IO sul registro protocollo nel mese di luglio del 1991.
Osserva infine che la Corte d'appello, pur attribuendo al telegramma 8.10.1991 valore di atto pleonastico, non aveva considerato che detto telegramma mancava di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2705 c.c. Considerata la gerarchia logico-giuridica delle questioni,
deve essere esaminato in primo luogo il secondo motivo. Il motivo non è fondato.
Deve osservarsi che il giudice di appello ha proceduto all'interpretazione della delibera in data 19 giugno 1991, ritenendo fondata la tesi, già espressa dal giudice di primo grado, secondo cui con la medesima si era inteso recedere dal rapporto di lavoro di lavoro con il ricorrente, con decorrenza dal termine della sessione autunnale di esami: essa quindi integrava un vero e proprio atto di licenziamento con preavviso. In particolare il giudice di appello ha dato rilievo alla precisazione anche letterale secondo cui l'incarico sarebbe cessato ad una certa data, e ha ritenuto che in tal maniera si era dato luogo ad un preavviso di licenziamento. È ben noto che l'interpretazione degli atti negoziali costituisce un'attribuzione del giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non siano ravvisabili, e adeguatamente denunciate, violazioni delle regole sulla interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 segg. c.c. oppure vizi di motivazione.
Nella specie il ricorrente non ha denunciato violazioni delle regole di ermeneutica contrattuale. D'altra parte il giudice d'appello ha fornito una sia pur sintetica motivazione con la quale ha adeguatamente precisato di avere desunto la volontà risolutiva dal rapporto dal fatto che era stata deliberata la cessazione dell'incarico con effetto da una certa data. In tale rilievo è implicito il rigetto della tesi del ricorrente - peraltro espressamente disattesa nella sentenza di primo grado richiamata da quella di appello - secondo cui tale delibera avrebbe operato la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in rapporto di lavoro a termine. Nè l'opzione interpretativa seguita dal giudice di merito è priva di una logica adeguata, in quanto in effetti non appare affatto illogico attribuire ad una manifestazione di volontà intervenuta dopo il decorso di molti anni dalla costituzione del rapporto di lavoro, e pochi mesi prima della prevista cessazione del medesimo, la funzione di risolvere il rapporto stesso, piuttosto che quella di operare la sua trasformazione a tempo determinato. Del resto, a questo scopo una determinazione unilaterale sarebbe stata radicalmente inidonea (a prescindere anche dai divieti di cui alla legge n. 230/1962), poiché per regola generale i rapporti giuridici possono essere modificati dalle parti solo in via contrattuale (cfr. art. 1321 c.c). In definitiva è logica e giuridicamente corretta la qualificazione come licenziamento di un atto unilaterale del datore di lavoro che (come nella specie in sostanza è confermato dallo stesso ricorrente) sia diretto a porre termine a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia pure con un modico preavviso. Quanto all'accertamento che la delibera era stata comunicata al IO, è opportuno preliminarmente ricordare che il vizio di omessa od insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità a norma dell'art. 360, n. 5 c.p.c, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass., Sez. un. l. 1 giugno 1998 n. 5802; Cass. 14 gennaio 2002 n. 350, 11 febbraio 2002 n.
1892). Nella specie, non è ravvisabile un vizio di motivazione quanto alla valorizzazione compiuta dal giudice di merito della deposizione del teste GN.
Al riguardo deve tenersi presente che, come ricordato nello stesso ricorso, l'Istituto aveva fatto valere alcune sottoscrizioni apposte sul registro protocollo dal IO, il quale non le aveva disconosciute ma aveva eccepito la non congruenza tra le sintetiche indicazioni sull'oggetto delle lettere contenute nel suddetto registro ("affidamento incarico" e "delibera concorso") e il tenore della delibera. Il GN, la cui deposizione è stata trascritta nel ricorso, aveva dichiarato di avere verificato nel luglio del 1991, in qualità di componente del consiglio di amministrazione, che il IO aveva ricevuto la copia della delibera in questione, riscontrando l'apposizione della sua firma sul registro protocollo. Detta deposizione è valsa quindi a superare i dubbi che potevano derivare dalla non chiarezza delle indicazioni contenute nel registro protocollo.
Anche il primo motivo non è fondato. Come risulta dalle stesse conclusioni trascritte nel ricorso per cassazione, il IO con il primo dei ricorsi introduttivi del giudizio aveva chiesto, in via subordinata, il risarcimento dei "danni subiti a seguito della sospensione illegittima e consistenti nel lucro cessante e nel danno all'immagine per l'inattività lavorativa, da quantificarsi in corso di causa". Le osservazioni del ricorrente non evidenziano vizi dell'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, peraltro in perfetta aderenza alla lettera delle citate conclusioni, che si riferiscono in maniera inequivoca, oltre che al danno all'immagine, alle perdite economiche (lucro cessante) dipendenti dalla mancata ulteriore attuazione del rapporto.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003