Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2002, n. 11113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11113 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A 1 11 1 3 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. nn. 23745/99 e 1850/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 28713 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Udienza 22 maggio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (r.g. 23745/99) proposto da: IP IC, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea ? M Pennesi e Salvatore Pettinato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Gracchi n. 128, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 0 2 3 2 AP ODETTE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Piccinini e Bruno Cossu, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Alberico II n. 33, giusta procura a margine del "controricorso con ricorso incidentale";
- controricorrente -
E sul ricorso incidentale (r.g. 1850/00) proposto da: AP ODETTE, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- ricorrente “incidentale” -
contro
IP IC, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
– intimata e ricorrente “principale” - avverso la sentenza del Tribunale di Bologna-Sezione Lavoro n. 316/98 del 14 gennaio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. R M di r.g. 917/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Bruno Cossu;
2 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per “l'accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello dinanzi al Tribunale di Bologna (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) TR RI - già titolare della ditta "AR di RI TR" - impugnava la sentenza con la quale il Pretore di Bologna-Giudice del Lavoro aveva accolto il ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. proposto da OD CH e, per l'effetto, dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a quest'ultima e condannato TR RI al risarcimento del danno ex art. 18 della legge n. 300/1970 con ogni relativa 迎 conseguenza. Costituitasi l'appellata nel giudizio di secondo grado e disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza pretorile, il Tribunale di Bologna accoglieva l'appello "dichiarando la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado” e “rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado”. Per ciò che rileva nel presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: *) incrociando i vari dati che si ricavano dalla complessa documentazione prodotta in atti risulta l'esistenza di 3 (almeno) due diverse entità giuridiche ed economiche: una è la ditta individuale "RI TR", destinata a svolgere l'attività di "organizzazione di convegni”, e che aveva cessata la propria attività dal 30 giugno 1997; una seconda è costituita invece dalla società "Vernissage", che aveva invece come propria attività l'esercizio di bar, ed utilizzava per una unità locale l'insegna "AR”>>; *) la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non è ' diretta (palesemente) alla società "Vernissage”, né potrebbe comunque essere considerata valida nei confronti di quest'ultima; ma non può essere ritenuta valida neppure nei confronti della ditta individuale "RI TR", in quanto effettuata non a questa ultima ma ad una diversa entità, vale a dire ad una asserita "ditta AR di RI TR in persona della ditta titolare RI TR", e comunque consegnata materialmente al signor TR EN, che non risulta fosse socio della ditta individuale (anzi la qualità di ditta individuale esclude l'esistenza di “soci”)>>; *) la notifica del M ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta comunque nulla, sotto qualsiasi prospettazione;
né rileva che (come appare probabile) in via di fatto la signora RI TR possa avere avuta notizia della notificazione e del giudizio e che sia verosimile che il signor TR EN le abbia fatto pervenire la copia notificata;
4 infatti, la notificazione in esame appare comunque nulla per l'esistenza di un errore palese riguardo alla persona cui è stato consegnato l'atto>>; *) la carenza di una valida notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente mancanza di una valida costituzione del contraddittorio nel giudizio di primo grado comportano una nullità non sanabile che si ripercuote, travolgendolo, sull'intero giudizio di primo grado, per cui deve essere dichiarata la nullità dell'intero procedimento di primo grado, con conseguente remissione, ai sensi del primo comma dell'art. 354 cod. proc. civ., della parti e del procedimento dinanzi al giudice di primo grado>>; *) la particolare complicazione, in via di fatto, della fattispecie integra un giusto motivo per compensare tra le parti interamente le spese dei due gradi del procedimento>>. ६ Per la cassazione di tale sentenza TR RI - già titolare della ditta "AR di TR RI” e della ditta "TR RI">>- propone ricorso sostenuto da un unico motivo. Resiste con controricorso OD CH che propone ricorso incidentale sostenuto da tre motivi e da successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ., con cui ha anche richiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.>>. 5 MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei due ricorsi proposti contro la medesima sentenza. II . Con l'unico motivo del ricorso principale TR RI denunziando "violazione dell'art. 92, primo comma, c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c." - rileva che la motivazione adottata dal Tribunale del Lavoro di Bologna, a sostegno dei giusti motivi per la compensazione, è del tutto priva di logica e, quindi, illegittima, atteso che postula "la particolare complicazione in via di fatto della fattispecie" [mentre] la rilevata ... complicazione si riduce in realtà in un comportamento omissivo della ricorrente originaria, la quale, con una semplice visura camerale, avrebbe potuto evincere che già sa sei mesi prima della notificazione del ricorso ex art. 414 c.p.c., la ditta “AR” di R O P TR RI aveva mutato denominazione (ditta TR RI), oggetto sociale e, soprattutto, sede legale, ciò senza contare l'intervenuta cessazione anche della nuova attività già dal 30 giugno 1997>>. Con il primo motivo del ricorso incidentale OD CH - denunziando "violazione degli artt. 2563 cod. civ. e 139 cod. proc. 6 ". civ." - addebita al Tribunale di Bologna di non avere considerato che la ditta identifica la persona dell'imprenditore nell'esercizio dell'attività d'impresa; essa non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale, •con la conseguenza: che i rapporti giuridici che fanno capo alla ditta, in effetti, sono sempre riferibili al titolare della stessa, che ai fini della legittimazione attiva o passiva è del tutto indifferente che la persona dell'imprenditore venga indicata con la ditta o con il suo nome proprio, •che, allorquando viene convenuta in giudizio una ditta individuale, l'atto è validamente notificato, presso la residenza, la dimora o il luogo dove l'imprenditore ha un suo ufficio o esercita l'industria o il commercio>>. Con il secondo motivo la ricorrente in via incidentale denunziando "omesso esame di fatti decisivi con conseguente errore di fatto in ordine alla affermata esistenza di più ditte individuali riconducibili alla sig.ra RI TR;
omesso esame di altro fatto decisivo in ordine alla esistenza e sede, alla data del 10 luglio 1997, della ditta RI TR;
violazione dell'art. 2193 cod. civ." rimarca che dalla documentazione (certificazione) in atti conseguiva che la notifica del ricorso, il 10 luglio 1997, è avvenuta proprio nel luogo in cui la ditta aveva, a quella data, la propria sede e, 7 inoltre, del tutto erroneamente, il Tribunale ha ritenuto di poter dar rilievo al (preteso) trasferimento, dal 31 dicembre 1996, della sede della ditta, da via Clavature n. 18 a via Sabbiuno n. 7, di cui alla comunicazione al Ministero Finanze, sia perchè ildelle trasferimento, di fatto, non ha avuto luogo, sia perchè, comunque, lo stesso, in quanto in contrasto con le risultanze della Camera di Commercio non era opponibile, ai sensi dell'art. 2193 cod. civ., alla ricorrente>>. Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene addebitata al Tribunale di Bologna "la violazione dell'art. 2697 cod. civ. con riferimento all'art. 139 cod. proc. civ." in quanto - con riferimento alla persona cui era stato notificato l'originario ricorso introduttivo del giudizio - , in caso di notifica ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario dalla persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario e riportate nella relata di notifica, в о п in ordine alla sua qualità e/o ai suoi rapporti con lo stesso sono assistite da una presunzione legale di veridicità, e non abbisognano, pertanto, di prova, ferma rimanendo, trattandosi di presunzione iuris tantum, la possibilità, per chi contesti il contenuto di tali dichiarazioni, di vincere tale presunzione fornendo una rigorosa prova contraria>>. 8 III/a -Per priorità logica deve essere esaminato, anzitutto, il ricorso incidentale proposto da OD CH. Al riguardo i tre motivi del cennato ricorso incidentale - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi si appalesano fondati. In relazione alla censura concernente "la violazione dell'art. 2563 cod. civ.", effettivamente il concetto di ditta>> designa, genericamente ed unitariamente, il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'impresa con la conseguente facoltà, per l'imprenditore stesso, di disporre di più ditte (cfr. Cass. n. 8034/2000); si deve, altresì, tenere conto che la tutela apprestata dall'art. 2564 cod. civ. non incontra alcun limite nella natura dell'impresa e non è possibile circoscriverla - con riferimento alla ditta, alla ragione sociale o alla denominazione sociale - alle sole imprese commerciali, essendo invece riferibile a qualunque imprenditore individuale o sociale (cfr. Cass. n. 3234/1998), con l'ulteriore conseguenza che nel giudizio di confondibilità tra ditte deve R P applicarsi un criterio meno rigoroso che nel giudizio di confondibilità tra marchi. Pertanto, la ditta, come segno distintivo dell'impresa in sè considerata, identifica la persona dell'imprenditore all'esercizio dell'attività di impresa per cui, quando viene convenuta in giudizio una 9 ditta individuale, l'atto con il quale viene instaurato il giudizio deve considerarsi validamente notificato ex art. 139 (primo comma) cod. proc. civ. nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio>>. III/b Nella specie la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio de quo è avvenuta - giusta quanto si evince dalla "relazione di notificazione" sottoscritta dall'ufficiale giudiziario riportata testualmente nella sentenza impugnata - alla ditta AR di RI TR, in persona della titolare RI TR, con sede in Bologna via Clavature 18 consegnandone copia a mano di PR Piero EN socio addetto alla sede t.(ale) q.(ualificatosi)>>. Raffrontando il contenuto della cennata "relata di notifica" con le risultanze documentali acquisite al processo si evince che in Bologna alla via Clavature n. 18 la RI, alla data di notifica dell'atto, sicuramente esercitava "commercio” e l'atto medesimo è stato validamente consegnato a persona "addetta all'ufficio o all'azienda" siccome prescritto dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ.: sicché si conferma che la notificazione del ricorso introduttivo è avvenuta regolarmente. 10 Ha errato, quindi, il Tribunale di Bologna - che ha ritenuto "nulla la cennata notificazione per essere il ricorso stato consegnato a TR EN che non risultava essere socio e non aveva il potere di ricevere notifiche alla ditta" -, in quanto ha applicato inesattamente il principio sull'onere probatorio sancito dall'art. 2697 cod. civ. giacché la RI non aveva assolto all'onere probatorio concernente l'inidoneità di "TR EN" a riceversi l'atto, quando sulla base della relazione di notificazione risultava che lo stesso possedeva la qualità prescritta dall'art. 139 cod. proc. civ. di “persona addetta alla sede” - e, quindi, "all'ufficio o all'azienda" della RI - [mentre la qualifica di "socio" (che, da quanto si evince dalla sentenza impugnata, ha indotto il Giudice di appello al summenzionato errore) costituisce una mera aggiunta non essenziale al fine della verifica della validità della notifica perchè tale ulteriore dato non viene richiesto dalla normativa in materia di notifica degli atti giudiziari] e tale qualità si R M presumeva esatta iuris tantum [anche se contro tale presunzione sarebbe stata ammissibile prova contraria da parte del destinatario (Cass. n. 8320/1992) - il quale, nella specie, non ha affatto adempiuto a tale onere probatorio, atteso che detto onere ex art. 2697 cod. civ. non subisce deroga quando abbia ad oggetto "fatti negativi" in quanto la 11 negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né inverte, l'onere della prova (cfr. Cass. n. 9385/2000) -]. III/C A conferma della cennata conclusione vale aggiungere che: *) la notificazione effettuata, ex art. 139 cod. proc. civ., nel luogo in cui il destinatario ha l'ufficio o deve esercitare l'industria o il commercio non postula una relazione di fatto con il luogo di lavoro caratterizzata da una presenza fisica abituale e continua, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell'atto consegnato a un suo familiare ovvero a persona estranea addetta all'ufficio o all'azienda (Cass. n. 6487/1995); *) in tema di DR notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. l'invalidità della stessa non può essere contestata sulla base del solo difetto di un rapporto di “socio” ovvero di “lavoro subordinato” tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come si desume dalla generica qualità di addetto>> richiesta dal legislatore (cfr. Cass. sez. unite n. 793/1999). IV. L'accoglimento del ricorso "incidentale" non può che comportare l'assorbimento del ricorso “principale” proposto da TR RI. 12 Deve, invece, essere respinta la richiesta della CH di condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.>> - richiesta proposta per la prima volta solo con la "memoria ex art. 378 cod. proc. civ." e ribadita, con dovizia di argomentazioni, nel corso della discussione orale ->in quanto la domanda ex art. 96 c.p.c. è proponibile in sede di legittimità purchè inserita nel ricorso o nel controricorso notificato alla controparte e, quindi, in modo idoneo ad assicurare il rispetto del contraddittorio e, conseguentemente, non può essere proposta per la prima volta successivamente ai cennati atti (Cass. sez. unite n. 522/1991). V -. In definitiva, va accolto il ricorso incidentale e dichiarato assorbito il ricorso principale, per cui -in relazione al ricorso accolto - la sentenza del Tribunale di Bologna n. 316/1998 deve essere cassata e - decidendo nel merito ex art. 384 (ult. alinea del primo comma) cod. proc. civ. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - deve essere rigettato l'appello proposto da TR RI avverso la sentenza del Pretore di Bologna n. 1026/1997, che resta ferma anche per quanto concerne la statuizione relativa alle spese giudiziali, con condanna della ricorrente principale TR RI al pagamento 13 delle spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale;
dichiara assorbito il ricorso principale;
cassa - in relazione al ricorso accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto da TR RI avverso la sentenza del Pretore-Giudice del Lavoro di Bologna n. 1026/1997 del 30 ottobre/13 novembre 1997, che resta ferma anche per quanto concerne la statuizione relativa alle spese;
condanna la ricorrente principale TR RI al pagamento delle spese e competenze del giudizio P di appello che liquida in complessivi euro 1.150,00 (di cui euro 50,00 per spese, 100,00 per diritti e 1.000,00 per onorario) e delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 2003, oltre a euro 2.000,00 per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 22 maggio 2002. Il PresidenteChirelts Il Consigliere estensore Sh. MaliliDalili estensive IL CANCELLIERE Depositato in Concelleria 26 LUB. 2002 oggi,..... IL Ne