Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2003, n. 3772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3772 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 37 72 /03 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagl MERCURICDott. Ettore R.G.N. 12611/01 Cron.8704 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud.29/11/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio che lo rappresenta edell'avvocato GERARDO VESCI, difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SC AN;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 60/00 della Corte d'Appello di 4995 CATANIA, depositata il 18/05/00 R.G.N. 202/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Corte di appello di Catania, con la sentenza in epigrafe specificata, ha rigettato l'appello proposto dalla s.p.a. Ferrovie LL TA (ora s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana) avverso la decisione di primo grado di accoglimento della domanda proposta dall'odierno intimato, per ottenere la condanna della stessa società alla corresponsione di differenze fra quanto ritenuto spettante a titolo di indennità di buonuscita, previo computo in essa di una maggior quota dell'indennità integrativa speciale, e quanto, per il medesimo titolo, effettivamente percepito. I giudici di appello, in particolare, hanno ritenuto che, avendo la legge n. 87 del 1994 disposto, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, la computabilità dell'indennità integrativa speciale nella misura del 60%, ne risulta precluso l'assoggettamento di tale quota alla riduzione prevista dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973, che fissa la base contributiva della prima delle dette indennità nell'80% degli emolumenti compresi nella base di computo, poiché, in caso contrario, la misura suddetta verrebbe ad essere illegittimamente ridotta al 48%. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società, sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria. Non v'è controricorso. Motivi della decisione La società ricorrente, denunciando violazione degli art. 1 e 3 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, degli art. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, nonché dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, sostiene che la prevista computabilità parziale dell'indennità integrativa speciale, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, non esclude che la quota computabile venga utilizzata nella sola misura dell'80%, al pari di ogni altro emolumento utile, per la determinazione della base contributiva di quest'ultima indennità. Nella memoria illustrativa la società ricorrente si riferisce altresì alla ulteriore questione, sollevata nelle fasi di merito, della computabilità, nell'indennità di buonuscita, del c.d. premio di esercizio, ma tale questione esula dal thema decidendum del presente giudizio di legittimità che, così come delimitato dal ricorso, resta circoscritto al motivo di censura sopra sintetizzato. Tale motivo è fondato. L'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87 è stato emanato a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle disposizioni concernenti il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, dei dipendenti pubblici e delle Ferrovie LL TA (per questi ultimi, gli art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210), nella parte in cui non prevedono meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale. La norma stabilisce che "in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati...l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggic 1959 n. 324 e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di гли fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi utili: a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30% dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità; b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri LL TA (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60% dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento". La questione, oggetto del presente giudizio, della interpretazione della norma ora riportata è stata sottoposta per la prima volta all'esame di questa Corte in altra controversia, relativa ai dipendenti dell'Ente Poste Italiane, e in tale occasione la Corte, con sentenza 12 ottobre 2000 n. 13624, ha affermato il principio di diritto, secondo cui la suddetta disposizione "nello stabilire l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le 3 componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio". Tale principio è stato confermato da Cass. 16 novembre 2000 n. 14836, in altra fattispecie riguardante sempre i dipendenti postali, e poi da Cass. 18 marzo 2000 n. 14926, 24 maggio 2001 n. 7090, 17 maggio 2002 n. 7220, 22 giugno 2002 n. 9134, relative ai dipendenti delle Ferrovie LL TA, e deve essere qui ulteriormente ribadito per le persuasive ragioni che lo sostengono. Deve essere sottolineato, in particolare, con riferimento al dato testuale, così come è già stato rilevato da questa Corte nelle richiamate sentenze, che la legge del 1994 si è limitata ad inserire l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita M che, per quanto concerne i ferrovieri, secondo la disciplina dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, doveva essere corrisposta dall'OPAFS in una somma pari alla "risultante del prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso ex combattenti" senza fare alcun cenno ad autonomi sistemi di calcolo dell'indennità integrativa speciale, per la quota fissata dal legislatore, rispetto a quella concernente tutti gli altri elementi da considerare, nella percentuale valorizzata, per legge, dell'ottanta per cento. Una volta posta l'indennità integrativa speciale, per la quota specificata (sessanta per cento), sullo stesso piano delle altre voci 4 retributive (fra cui essa pure rientra), da considerare ai fini della determinazione della buonuscita, non si potrebbe assolutamente giustificare il frazionamento di uno schema che, in assenza di contrarie disposizioni, non può che rimanere unitario, così come previsto dal legislatore. Non va infatti tralasciato che il richiamo contenuto nell'art. 1 della legge n. 87 del 1994 al computo dell'indennità integrativa speciale "nella base di dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine calcolo servizio determinati in applicazione delle norme vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili” deve essere inteso come sottoposizione della voce aggiuntiva, nella quota precisata, alla parziale utilizzazione prevista per le altre componenti. Ne deriva, in conclusione, che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art.384 c.p.c., con il rigetto della domanda proposta dal lavoratore, intesa ad ottenere la corresponsione di differenze dell'indennità di buonuscita imputabili al computo di una maggior quota dell'indennità integrativa speciale. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal lavoratore intesa ad ottenere la corresponsione di differenze dell'indennità di buonuscita imputabili al S ля integrativa speciale. computo di una maggior quota dell'indennità Compensate le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Cottre Marcuzio- Elias Morcarele heuvellaеще IL CANCELLIERE Depositato in Cancel 14 MAR бggi, IL CANCELLIERÊ I D , O L L O S 2 A T S O N P G - 1 M O I 1 N A A E E D S D E I G E , A G T O E N L E S E L L A C 6