Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10825 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SSAZION ORTE SUPREMA Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento del danno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22426/00 Dott. Vincenzo CARBONE -- Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.28431 · Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere Ud. 09/05/02 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO LU, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA VIA DEI GRACCHI 84,
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, I. N. P.D.A. P., MASSICOLLI DOMENICO;
intimati - avversO la sentenza n. 19082/00 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 23/06/00 e depositata il 06/07/00 2002 (R.G. 7838/99); 1136 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto il rigetto del ricorso. RILEVATO che è proposto ricorso per cassazione, il- lustrato anche da memoria, avverso la sentenza del giu- dice di pace di Napoli reiettiva della domanda risarci- toria di UI SP che, avendo proceduto al pigno- ramento del quinto dello stipendio e di un quinto del trattamento di fine rapporto (in caso di risoluzione anticipata) del debitore IC SI ed essendo rimasto creditore della somma di L.
1.669.362 dopo la destituzione del SI dal servizio, si era doluto che il Ministero dell'interno avesse tardivamente dato inizio alle trattenute sugli emolumenti mensili dovuti al debitore e che non avesse comunicato all'INPDAP, competente alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, la trattenuta da effettuare sulle somme a ta- le titolo spettanti, così cagionando al creditore pro- cedente un danno corrispondente all'importo sopra indi- cato, maggiorato degli interessi legali, da computarsi dal 5.7.1998; che con i due motivi di ricorso rispettivamente deducendo "violazione di legge, errata interpretazione 2 di norme di legge, difetto di motivazione (artt. 2909 C.C., 619 e 620 c.p.c., 1735 c.c. 404 e 405 c.p.c., 12 delle preleggi)" e "violazione di legge, errata inter- pretazione di norme di legge, difetto di motivazione e vizio logico (artt. 546, 520, 676 e 759 c.p.c., 146 disp. att. c.p.c., 521 e 546 c.p.c. 1218 e 1256 c.c.' il ricorrente si duole che il giudice di pace abbia ri- tenuto, in contrasto con le menzionate disposizioni del codice civile e di procedura civile, che all'amministrazione non fosse imputabile il ritardo di un paio di mesi nell'inizio delle trattenute in rela- zione ai necessari tempi tecnici e che, inoltre, in di- fetto di un formale provvedimento giudiziario nei con- fronti dell'INPDAP, tale ente non potesse procedere al- la trattenuta di alcuna somma sulle spettanze del di- pendente quale trattamento di fine rapporto;
RITENUTO che
, non eccedendo il valore della
contro
- versia i due milioni di lire, il giudice di pace ha ne- cessariamente deciso secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374; che si tratta di equità "sostitutiva" della regola di diritto, in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle
contro
- 3 versie di minor valore, la quale non presuppone, ma esclude, la preventiva identificazione della norma giu- ridica astrattamente applicabile alla fattispecie;
che secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (dopo l'arresto di Cass., sez. un., 15 ot- tobre 1999, n. 716), escluso l'error in procedendo, unico limite del giudizio di equità - escluso anche quello rappresentato dal rispetto dei principi regola- tori della materia e dei principi generali dell'ordinamento è costituito dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede;
che la sentenza equitativa del giudice di pace può essere dunque impugnata con ricorso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di que- sti limiti, posto che, al di là fuori di tali due ipo- a tesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabi- lità -a proposito del giudizio equitativo della vio- lazione di una regola (posta dalla legge) che presuppo- ne un giudizio secondo diritto;
che è stato anche chiarito come, per le sentenze 4 del giudice di pace pronunciate secondo equità, il vi- zio di motivazione è prospettabile solo in quanto si risolva in un'ipotesi di mera apparenza о di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, tale da precludere l'individuazione della ratio decidendi e da autorizzare la conclusione che la motivazione total- mente difetti;
CONSIDERATO che
le censure di violazione di legge sono dunque inammissibili;
che, invero, la circostanza che sia stata denuncia- ta violazione e falsa applicazione di norme anche pro- cessuali non integra la prospettazione di un error in procedendo, giacché non si assume che quelle disposi- zioni siano state direttamente violate nel processo (volto alla condanna dei convenuti al risarcimento del danno) in cui è stata emessa la sentenza, ma che il giudice ne abbia erroneamente inteso il significato e la portata ovvero ne abbia pretermesso la esatta consi- derazione ai fini della formazione del proprio convin- cimento sulla infondatezza della pretesa risarcitoria dell'attore, così in definitiva incorrendo in un errore di giudizio;
che palesemente non sussiste il prospettato vizio di motivazione, essendo perfettamente chiare le ratio- nes decidendi equitative poste a fondamento della de- 5 cisione ed essendo del tutto irrilevante che esse non conformi ai paradigmi del diritto siano, in ipotesi, oggettivo;
che il ricorso è, pertanto, manifestamente infonda- to e che, in difetto di esercizio di attività difensiva da parte degli intimati, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese;
sostituito VISTO l'art. 375, comma 2, c.p.c., come dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 9 maggio 2002 4 O 7 ) L 3 E . L Il consigliere estensore Il presidente C O N B , A 1 E P 9 1. Muulumi I E 9 1 N D - O 1 I E 1 Z - C 1 A I R 2 D T . S U L I I G 9 G E 3 R E E A N 6 D . 4 T E . T IL CANCELLIERE C1 S T I T N ( E R Dott.ssa Maria Aiello S A E Depositata in Cancelleria 24.07.02 Oggi, IL CANCELLIERE 01 Dott.see Maria Aiello