Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/1997, n. 11811
CASS
Sentenza 4 novembre 1997

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In tema di attività di polizia giudiziaria, l'art. 350, quinto comma, cod. proc. pen. consente di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350, sesto comma, cod. proc. pen.), ne' possono formare oggetto di testimonianza (art. 62 cod. proc. pen.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale, esclusa la possibilità di tener conto della deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria nella parte concernente la confessione dell'indagato, aveva ritenuto utilizzabile quell'altra parte relativa all'esito positivo dell'attività di investigazione che aveva portato al rinvenimento ed all'acquisizione del corpo del reato in seguito alle indicazioni dello stesso indagato)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/1997, n. 11811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11811
    Data del deposito : 4 novembre 1997

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