Sentenza 4 novembre 1997
Massime • 1
In tema di attività di polizia giudiziaria, l'art. 350, quinto comma, cod. proc. pen. consente di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350, sesto comma, cod. proc. pen.), ne' possono formare oggetto di testimonianza (art. 62 cod. proc. pen.); la polizia giudiziaria, tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell'attività investigativa così compiuta. Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando nei predetti divieti, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull'esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato nell'immediatezza del fatto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale, esclusa la possibilità di tener conto della deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria nella parte concernente la confessione dell'indagato, aveva ritenuto utilizzabile quell'altra parte relativa all'esito positivo dell'attività di investigazione che aveva portato al rinvenimento ed all'acquisizione del corpo del reato in seguito alle indicazioni dello stesso indagato)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/1997, n. 11811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11811 |
| Data del deposito : | 4 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Zingale Presidente del 4.11.1997
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe Cosentino Consigliere N. 1027
Dott. Ernesto Perna La Torre Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giacomo Fumu Consigliere N. 21758/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da LU FA e Re NT avverso la sentenza in data 20.11.1996 della Corte d'appello di Milano che, in riforma della decisione di primo grado, li dichiarava colpevoli dei reati di concorso in rapina impropria e furto, condannandoli alle pene di giustizia;
visti gli atti, il provvedimento denunziato ed i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Dott. G. Fumu;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal sostituto procuratore generale Dott. V. Galgano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LU FA e Re NT ricorrono avverso la sentenza in data 20.11.1996 della Corte d'appello di Milano che, in riforma della decisione di primo grado, li dichiarava colpevoli dei reati di concorso in rapina impropria e furto, condannandoli alle pene di giustizia.
Denuncia il LU, con un primo motivo, violazione dell'art. 62 c.p.p., per avere la Corte d'appello ritenuto utilizzabile la deposizione di un testimone, ufficiale di polizia giudiziaria, il quale aveva riferito in ordine alle dichiarazioni sostanzialmente confessorie ricevute dagli imputati i quali, in assenza dei difensori, avevano indicato il luogo ove era stata da loro gettata la borsa sottratta alla vittima della rapina, permettendone il ritrovamento ed il sequestro.
Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha infatti correttamente applicato l'art. 62 del codice di rito, perché ha espressamente escluso la possibilità di tener conto, ai fini della decisione, della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria "nella parte in cui riferisce in merito alla confessione dei due soggetti indagati", limitandosi ad utilizzare quella parte della medesima deposizione relativa all'esito positivo dell'attività di investigazione che aveva portato al rinvenimento ed all'acquisizione del corpo del reato in seguito alle indicazioni degli indagati stessi.
Ed invero, nel caso di specie, occorre porre in relazione il precetto di cui all'art. 62 c.p.p., che pone il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, con quello di cui all'art. 350, quinto comma, c.p.p., che consente alla polizia giudiziaria, sul luogo o nell'immediatezza del fatto di assumere dalla persona sottoposta ad indagini, anche se arrestata o fermata, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini. Ciò sta a significare che alla polizia giudiziaria è conferito il potere- dovere di sviluppare le investigazioni sulla base di quanto appreso dall'indagato e di raccogliere tutti gli elementi rinvenuti nel corso di tali ulteriori accertamenti, senza che sulla legittimità delle acquisizioni così effettuate possa in alcun modo sorgere il sospetto di illegittimità o inutilizzabilità per essere ricollegate a dichiarazioni rilasciate in assenza del difensore;
se è vero, dunque, che ai sensi del sesto comma dell'art. 350 c.p.p. le informazioni e le notizie assunte dall'indagato nell'immediatezza del fatto non possono essere, come tali, utilizzate nel processo, restano tuttavia pienamente validi ed utilizzabili i risultati dell'attività investigativa sulla base di esse compiuta, sicché correttamente, nel caso in esame, il giudice ha ritenuto di poter desumere elementi di prova a carico degli imputati dalla deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria in merito all'esito delle indagini svolte a seguito delle indicazioni da essi ricevute nell'immediatezza del fatto, logicamente concludendo, attraverso la valutazione complessiva del quadro probatorio, nel senso della dimostrata colpevolezza. Con un secondo motivo il ricorrente rileva che il primo episodio criminoso a lui ascritto si sarebbe dovuto qualificare come furto con strappo e non come rapina impropria, essendo stata la violenza applicata esclusivamente sulla cosa.
Anche tale doglianza è infondata. Emerge infatti dal provvedimento impugnato che la vittima del reato venne fatta cadere a terra e trascinata per alcuni metri, sicché non può parlarsi nel caso di specie di violenza applicata esclusivamente alla cosa: ha già affermato in proposito questa suprema Corte che "nella fattispecie di furto con strappo la violenza si esercita esclusivamente sulla cosa anche se, a causa della relazione fisica tra persona e cosa, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla persona;
ma ricorre la rapina allorché la cosa è particolarmente aderente al corpo del possessore e costui, istintivamente o deliberatamente, contrasta la sottrazione, sì che la violenza necessariamente si estende alla persona in quanto l'agente non deve superare soltanto la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con la parte lesa, ma deve vincere la resistenza di questa" (sez. II, 7.11.1990, Vittuari, m. 187714). Re NT denuncia, con un primo motivo, mancanza della motivazione circa l'affermazione della sua penale responsabilità. La censura è infondata. Devesi osservare infatti che la Corte d'appello, sia pur succintamente, ha indicato gli elementi di responsabilità esistenti a carico della coppia di giovani - poi identificati negli attuali ricorrenti - che erano stati notati insieme fin dall'esecuzione del primo degli episodi criminosi loro contestati e quindi fermati a bordo di un'auto del tutto simile a quella utilizzata dagli autori dei fatti;
e che, pur non prendendole specificamente in esame, ha comunque tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese dalla Re nel corso dell'udienza preliminare, alle quali è fatto cenno nella parte espositiva della decisione impugnata.
Con il secondo ed il terzo motivo si deduce mancanza della motivazione sull'eventualità di un concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p. nonché sulla concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Le doglianze sono infondate. Non esiste infatti alcun obbligo del giudice, una volta ritenuta una certa qualificazione giuridica del fatto, di indicare le ragioni per le quali ne esclude un'altra ovvero non ritiene la sussistenza di un'attenuante, quando su tali questioni la parte non lo abbia espressamente invitato a pronunciarsi. Ed invero, come ha in più occasioni affermato questa suprema Corte, l'art. 597, quinto comma, cod. proc. pen. non impone al giudice il dovere di concedere d'ufficio un'attenuante anche ove ne sussistano le condizioni, ma concede solo un potere di operare in tal senso, ne' gli impone alcun obbligo di motivare il mancato esercizio di tale facoltà in mancanza di una richiesta dell'imputato nei motivi di appello o in sede di trattazione orale dell'imputazione (sez. IV, 24.4.1995, Abate, m. 202026). I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 1997