Sentenza 13 novembre 2002
Massime • 1
Negli uffici giudiziari in cui vige il regime bilinguista, il giudice ha la possibilità di utilizzare la lingua tedesca anche a tutela dell'imputato straniero che dichiari di non conoscere la lingua italiana e di esprimersi solo in tale lingua, senza che occorra la nomina di un interprete.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2002, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 13/11/2002
1. Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ONORATO PierLuigi - Consigliere - N. 1422
3. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 33312/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UL LO;
avverso l'ordinanza (10.8.2002) del Tribunale del riesame di Bolzano;
Udita in Camera di consiglio la relazione del Cons. Dott. Vincenzo Tardino;
Sentita la requisitoria del Proc.Gen. presso la Corte di Cassazione, Dott. G. Izzo che richiedeva il rigetto;
nessuno è presente per la difesa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Avverso la ordinanza (10.8.2002) del Tribunale di Bolzano, che ne aveva rigettato la richiesta di riesame del provvedimento del Gip di quello stesso Tribunale che, per i reati di associazione per delinquere e altro, ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere, ricorreva per Cassazione, con l'ausilio del difensore, UL va LO. Eccepiva la violazione di legge in relazione agli artt. 143, 178 lett. c) e 179 c.p.p.. Premesso di essere cittadina della Repubblica Ceca e di avere nozioni di lingua tedesca, esponeva come in sede d'interrogatorio di garanzia, nonostante le di lei rimostranze al Gip di non comprendere la lingua italiana, si fosse parlato esclusivamente in italiano e si fosse provveduto a redigere il verbale in quella stessa lingua. Si doleva, perciò, di avere avuto vulnerato il suo diritto difesa (...non avendo potuto seguire il compimento degli atti in una fase importante e delicata) nonché del fatto che il Tribunale, dando atto della di lei conoscenza della lingua tedesca, aveva ritenuto non necessario interprete: trattandosi di area territoriale con ufficio giudiziario bilinguistico. Il ricorso è infondato e va respinto, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Premesso che l'indagata ripropone in sede di legittimità l'erronea applicazione della normativa processuale relativa all'obbligo di nomina dell'interprete (art. 143 c.p.p.), alla tematica nelle nullità di ordine generale(art. l78 c.p.p.)e delle nullità assolute (art. l79 c.p.p.), va detto che sui punti, così come dedotti, il Tribunale del riesame ha fornito plausibili risposte e, comunque, esemplificato argomenti non inficiabili dal punto di vista logico e giuridico. E invero, dagli atti del procedimento, contrariamente all'assunto della ricorrente, risulta che l'interrogatorio di garanzia si è svolto in lingua tedesca, e cioè nella lingua che la ricorrente ha precisato di conoscere;
che la stessa ordinanza custodiale le è stata notificata in quella stessa lingua. Per cui è ragionevole come la stessa abbia potuto percepire il senso del disvalore della condotta contestata e come fosse stata posta in condizioni di difendersi adeguatamente. Non c'è dubbio che il diritto all'interprete vada inteso nel quadro di una clausola generale di ampia applicazione volta a rendere effettivo il fondamentale diritto alla difesa;
ma questo tipo di necessaria garanzia copre le ipotesi in cui l'imputato straniero possa concretamente essere pregiudicato nel suo diritto di attiva partecipazione allo svolgimento del processo penale a suo carico: con la ovvia implicazione che nei paesi in cui viga il bilinguismo - come nel caso di specie - e quindi nei paesi in cui il giudice abbia la possibilità di utilizzare la lingua tedesca a tutela della persona sottoposta a procedimento penale, che dichiari di non conoscere la lingua italiana e di esprimersi solo in quella tedesca, è di tutta evidenza come non occorra la nomina di un interprete. In sostanza va riaffermato il principio della non obbligatorietà indiscriminata di assistenza in ogni caso in cui l'imputato straniero dichiari di non conoscere la lingua italiana:
nel senso che l'assistenza vada garantita solo nel caso in cui all'imputato straniero non sia data la possibilità di esprimersi con altra lingua che non sia l'italiano, non avendo l'ufficio giudiziario in cui si svolge il processo la prerogativa ufficiale di una lingua alternativa, normativamente e sussidiariamente recepita come lingua del posto. È vero che la legge prevede la nomina dell'interprete anche quando il giudice ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare;
ma l'inciso non vale nei paesi a regime bilinguista, dove è, cioè ufficialmente ammesso l'uso alternativo della lingua, che l'imputato dichiari di conoscere. In sostanza, l'ordinamento processuale penale italiano non prevede il diritto dell'imputato straniero alla nomina incondizionata di un interprete in relazione al suo status di straniero;
ma il diritto dell'imputato straniero ad avvalersi di un interprete in relazione alla di lui ignoranza della lingua italiana, quando non gli sia data altra possibilità di quella di esprimersi in italiano e il processo non si svolga in un luogo dove sia anche ufficialmente ammessa la lingua conosciuta dallo straniero imputatoci conseguenza, non è caratterizzabile nessuna delle nullità configurate sotto il profilo di una mancata assistenza dell'imputato.
Di conseguenza, non è caratterizzabile nessuna delle nullità configurate sotto il profilo di una mancata assistenza dell'imputato.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna, la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per il adempimenti di cui all'art. 94 e iter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003