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Sentenza 10 aprile 2026
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 13273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13273 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: La ET EL NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte di Cassazione di Roma UD la relazione svolta dal Consigliere NN IS AN RI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Nunzia De Ceglia in sostituzione ex art. 102 c.p.p., dell'avv. RA AB in difesa di La ET EL NI che ha insisito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13273 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 26/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1.Per mezzo del difensore, EL NI La ET ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n.21864 con cui, il 9 aprile 2025, la Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nell’interesse del ricorrente. La ET è stato ritenuto in via definitiva responsabile del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 20), per aver fatto parte di un’associazione attiva fra il mese di febbraio ed il mese di luglio 2019, facente capo a TO AN e operante fra Bergamo e la Sardegna con lo scopo di commerciare ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina che venivano acquistati nel bergamasco e distribuiti sull’isola. In tale associazione operavano La ET, con l’incarico di predisporre i mezzi necessari al trasporto dello stupefacente, ST ER con il compito di mettere a disposizione il luogo per lo stoccaggio dello stupefacente, NO CI con il compito di gestire i contatti con gli acquirenti sardi e pagare i trasportatori, FE ER e AR AV con il ruolo di corrieri. 2. Con il ricorso straordinario, La ET lamenta che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore nella percezione del settimo motivo del ricorso. Con tale motivo era stata prospettato: che La ET non aveva avuto alcun contatto con i soggetti stanziati in Sardegna, se non nelle occasioni in cui aveva accompagnato TO AN, né con i componenti del gruppo stanziati in Lombardia;
che la eventuale esclusione dell’apporto partecipativo di ER e AV alla componente lombarda avrebbe dovuto influire anche sulla valutazione della posizione del ricorrente, sia per la assoluta residualità del numero minimo dei componenti che per la mancanza di affectio societatis con i restanti componenti. In tesi difensiva, dunque, la Corte sarebbe incorsa in un errore di percezione nell'individuazione tanto dello specifico tema oggetto di devoluzione, quanto dello specifico profilo oggetto di imputazione, che consisteva nella partecipazione alla componente lombarda della associazione. 3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso straordinario non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto la doglianza proposta non è inquadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato. 2. Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., è ammessa a favore del condannato la richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione. L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. L’ errore di fatto inerisce direttamente al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra e, quindi, influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe stata diversa. L'errore di fatto, perciò, ha il carattere della decisività, essendo determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte: sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso. Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. è di tipo meramente percettivo e non ricomprende i profili attinenti alla valutazione degli atti del processo, nel senso che non può consistere in un errore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimità (ex plurimis Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv.237161). Legittima, dunque, il ricorso straordinario la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sulla l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001, Rv. 220372; Sez. F, n. 42794 del 07/09/2001, Rv.220181). Le Sezioni Unite di questa Corte, in coerenza con tale impostazione, hanno riconosciuto, appunto, che l'art. 625 bis cod. proc. pen. è stato modellato 4 sull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391 bis cod. proc civ. e hanno stabilito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio del ricorso straordinario, consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà: l'inesatta percezione delle risultanze processuali conduce, in tale ipotesi, ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa. Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio: sono, perciò, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). 3. Tanto premesso, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti dell’errore di fatto dedotto. Proprio dal raffronto fra il contenuto del settimo motivo, come riassunto nella prima parte della sentenza della Corte, e lo scrutinio di tale motivo, come affrontato nella seconda parte, emerge come i giudici di legittimità non siano incorsi in alcun errore percettivo, ma abbiano, al contrario, argomentato e replicato alle doglianze formulate. Alle doglianze secondo cui La ET aveva avuto contatti continuativi solo con AN e in ogni caso i due corrieri ER e AV non avrebbero dovuto essere considerati partecipe dell’associazione, ma al più solo componenti di un gruppo operante in Lombardia privo di connotazione associativa, la Corte di Cassazione ha replicato (pag. 58): che sulla base del compendio probatorio (costituito dai risultati dell'attività intercettiva, dalla registrazione degli spostamenti dell'auto mediante il GPS, dai dati acquisiti presso le compagnie di navigazione aeree e dalle dichiarazioni rese dal collaboratore ER), nelle sentenze di merito erano stati ricostruiti gli elementi identificativi di una associazione dedita al trasporto dalla Lombardia alla Sardegna di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, costituito per la realizzazione di una serie indeterminata di reati, con apporto dei singoli di attività personali e di mezzi;
che le sentenze avevano ritenuto provati i contatti fra il ricorrente e il vertice del sodalizio, nonché altre persone operanti nel suo ambito;
che le posizioni di ER e AV erano autonome e distinte, sicché l'eventuale esclusione di 5 costoro dalla compagine lombarda non si sarebbe tradotta in un vantaggio giuridico in favore del ricorrente la cui responsabilità doveva essere valutata in via autonoma. 4. La Corte di Cassazione, dunque, ha argomentato in ordine ai rilievi dedotto con i motivi, senza incorrere in alcuna delle presunte sviste segnalate. Come detto, ha chiarito che il reato per il quale La ET aveva riportato condanna era la partecipazione ad una associazione unica anche se operante in diversi territori, ovvero Sardegna e Lombardia, composta da una pluralità di soggetti (AN, CI, ER e AV); in replica al motivo per cui i due corrieri non avrebbero dovuto essere considerati partecipi di detta associazione, ha osservato che, a prescindere dalla infondatezza dell’assunto, si trattava di posizioni distinte rispetto a quella di La ET. Le doglianze, lungi dal dedurre errori di fatto nel senso su indicato, appaiono volte a sindacare la legittimità della motivazione della Corte di Cassazione e la adeguatezza degli argomenti individuati. 5..Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Deciso il 26 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN RI LV VE
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Nunzia De Ceglia in sostituzione ex art. 102 c.p.p., dell'avv. RA AB in difesa di La ET EL NI che ha insisito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13273 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 26/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1.Per mezzo del difensore, EL NI La ET ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n.21864 con cui, il 9 aprile 2025, la Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nell’interesse del ricorrente. La ET è stato ritenuto in via definitiva responsabile del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 20), per aver fatto parte di un’associazione attiva fra il mese di febbraio ed il mese di luglio 2019, facente capo a TO AN e operante fra Bergamo e la Sardegna con lo scopo di commerciare ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina che venivano acquistati nel bergamasco e distribuiti sull’isola. In tale associazione operavano La ET, con l’incarico di predisporre i mezzi necessari al trasporto dello stupefacente, ST ER con il compito di mettere a disposizione il luogo per lo stoccaggio dello stupefacente, NO CI con il compito di gestire i contatti con gli acquirenti sardi e pagare i trasportatori, FE ER e AR AV con il ruolo di corrieri. 2. Con il ricorso straordinario, La ET lamenta che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore nella percezione del settimo motivo del ricorso. Con tale motivo era stata prospettato: che La ET non aveva avuto alcun contatto con i soggetti stanziati in Sardegna, se non nelle occasioni in cui aveva accompagnato TO AN, né con i componenti del gruppo stanziati in Lombardia;
che la eventuale esclusione dell’apporto partecipativo di ER e AV alla componente lombarda avrebbe dovuto influire anche sulla valutazione della posizione del ricorrente, sia per la assoluta residualità del numero minimo dei componenti che per la mancanza di affectio societatis con i restanti componenti. In tesi difensiva, dunque, la Corte sarebbe incorsa in un errore di percezione nell'individuazione tanto dello specifico tema oggetto di devoluzione, quanto dello specifico profilo oggetto di imputazione, che consisteva nella partecipazione alla componente lombarda della associazione. 3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso straordinario non supera il vaglio di ammissibilità, in quanto la doglianza proposta non è inquadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato. 2. Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., è ammessa a favore del condannato la richiesta di correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di Cassazione. L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica e il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. L’ errore di fatto inerisce direttamente al processo formativo della volontà del giudice, determinandola in una certa direzione anziché in un'altra e, quindi, influendo sul contenuto della decisione, che, senza quell'errore, sarebbe stata diversa. L'errore di fatto, perciò, ha il carattere della decisività, essendo determinante nella scelta della soluzione accolta nel provvedimento adottato dalla Corte: sul piano logico, si tratta di un errore di percezione, di una svista o di un mero equivoco, e non di un errore di valutazione o di giudizio sul fatto che il giudice di legittimità è chiamato ad esaminare per definire i motivi di ricorso. Ne consegue che l'errore di fatto indicato dall'art. 625 bis cod. proc. pen. è di tipo meramente percettivo e non ricomprende i profili attinenti alla valutazione degli atti del processo, nel senso che non può consistere in un errore di giudizio vertente sul fatto esaminato e non correttamente interpretato dal giudice di legittimità (ex plurimis Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv.237161). Legittima, dunque, il ricorso straordinario la decisione fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o sulla l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, in piena rispondenza col motivo di revocazione prefigurato dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 45731 del 13/11/2001, Rv. 220372; Sez. F, n. 42794 del 07/09/2001, Rv.220181). Le Sezioni Unite di questa Corte, in coerenza con tale impostazione, hanno riconosciuto, appunto, che l'art. 625 bis cod. proc. pen. è stato modellato 4 sull'analoga disciplina contenuta nell'art. 391 bis cod. proc civ. e hanno stabilito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio del ricorso straordinario, consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà: l'inesatta percezione delle risultanze processuali conduce, in tale ipotesi, ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa. Qualora, invece, la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio: sono, perciò, estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). 3. Tanto premesso, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti dell’errore di fatto dedotto. Proprio dal raffronto fra il contenuto del settimo motivo, come riassunto nella prima parte della sentenza della Corte, e lo scrutinio di tale motivo, come affrontato nella seconda parte, emerge come i giudici di legittimità non siano incorsi in alcun errore percettivo, ma abbiano, al contrario, argomentato e replicato alle doglianze formulate. Alle doglianze secondo cui La ET aveva avuto contatti continuativi solo con AN e in ogni caso i due corrieri ER e AV non avrebbero dovuto essere considerati partecipe dell’associazione, ma al più solo componenti di un gruppo operante in Lombardia privo di connotazione associativa, la Corte di Cassazione ha replicato (pag. 58): che sulla base del compendio probatorio (costituito dai risultati dell'attività intercettiva, dalla registrazione degli spostamenti dell'auto mediante il GPS, dai dati acquisiti presso le compagnie di navigazione aeree e dalle dichiarazioni rese dal collaboratore ER), nelle sentenze di merito erano stati ricostruiti gli elementi identificativi di una associazione dedita al trasporto dalla Lombardia alla Sardegna di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, costituito per la realizzazione di una serie indeterminata di reati, con apporto dei singoli di attività personali e di mezzi;
che le sentenze avevano ritenuto provati i contatti fra il ricorrente e il vertice del sodalizio, nonché altre persone operanti nel suo ambito;
che le posizioni di ER e AV erano autonome e distinte, sicché l'eventuale esclusione di 5 costoro dalla compagine lombarda non si sarebbe tradotta in un vantaggio giuridico in favore del ricorrente la cui responsabilità doveva essere valutata in via autonoma. 4. La Corte di Cassazione, dunque, ha argomentato in ordine ai rilievi dedotto con i motivi, senza incorrere in alcuna delle presunte sviste segnalate. Come detto, ha chiarito che il reato per il quale La ET aveva riportato condanna era la partecipazione ad una associazione unica anche se operante in diversi territori, ovvero Sardegna e Lombardia, composta da una pluralità di soggetti (AN, CI, ER e AV); in replica al motivo per cui i due corrieri non avrebbero dovuto essere considerati partecipi di detta associazione, ha osservato che, a prescindere dalla infondatezza dell’assunto, si trattava di posizioni distinte rispetto a quella di La ET. Le doglianze, lungi dal dedurre errori di fatto nel senso su indicato, appaiono volte a sindacare la legittimità della motivazione della Corte di Cassazione e la adeguatezza degli argomenti individuati. 5..Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Deciso il 26 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN RI LV VE