Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2013, n. 1494
CASS
Sentenza 9 luglio 2013
>
CS
Accoglimento
Sentenza 6 febbraio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non è configurabile il reato previsto dall'art. 187, comma ottavo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi al prelievo di liquido biologico per accertare l'uso di stupefacenti) nel caso in cui il soggetto alla guida di un'autovettura rifiuti il prelievo delle urine, acconsentendo a quello ematico, sufficiente, nel caso concreto, a dimostrare l'assunzione dello stupefacente.

Commentari2

  • 1Illegittimo richiedere esame urine e del sangue (Cass.pen., 1494/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    In caso di sottoposizione agli esami ematici ai fini dell'accertamento della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la richiesta di esami dell'urina è illegittima; peraltro, l'applicazione del lavoro di pubblica utilità - anche per gli ulteriori effetti che derivano dall'esito positivo del suo svolgimento - può risolversi in una disposizione di favore per il reo, e, in quanto tale, ben può quindi trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, anche in relazione a fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile. Cfr. anche l'approfondimento "Guida sotto l'effetto di sostanze stupefaenti e esame delle urine". …

     Leggi di più…

  • 2Obbligo dichiarazioni ex art. 38 anche in caso di affitto di azienda
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 22 dicembre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2013, n. 1494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1494
Data del deposito : 9 luglio 2013

Testo completo