Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BRESCIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FERRATELLA 41, presso l'avvocato ROMOLO ANDREINI che lo difende, giusto mandato a margine;
- ricorrente -
contro
IN CI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 27/00 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 22/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIFALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Brescia ha impugnato, nei confronti di RI LU, con ricorso notificato il 3.3.01, la sentenza della C.T.A. di Milano, depositata il 14.2.02, confermativa di quella di 1^ grado, che aveva accolto il ricorso del RI avverso il rigetto della sua domanda di rimborso ICI, versta per il 1994, 95 e 96, quale superficiario di un terreno di proprietà comunale, sul quale aveva realizzato una costruzione.
Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 4 D.Lgs. 504/92, sostenendo che il RI nel momento in cui era stata ultimata la costruzione era divenuto proprietario della stessa e, quindi, soggetto passivo dell'imposta I.C.I..
Il RI non resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In effetti, secondo il disposto di cui agli artt. 952 e segg. c.c., il RI superficiario "ad aedificandum", nel momento in cui ha realizzato la costruzione in questione, è divenuto esclusivo titolare dell'inerente separato diritto di proprietà. In tale veste soggetto, pertanto, anche alla stregua della normativa vigente "ratione temporis", ed, in particolare, dell'inequivoco disposto di cui all'art. 3 co. 1^ D.Lgs 504/92 ("soggetti passivi d'imposta sono il proprietario d'immobili...") all'imposta ICI. Infatti, secondo i principi generali in tema di diritto di superficie, la sua posizione di proprietario è del tutto distinta, "separata", da quella del concedente, titolare della nuda proprietà del suolo.
Nuda proprietà alla quale sola fino al momento della realizzazione della costruzione (ossia fino a quando la concessione permane come diritto reale su cosa altrui, "servitus oneris ferendi", non ancora trasformati in diritto di proprietà separata), si riferiste evidentemente il disposto di cui al 2^ co. del menzionato art., che pone a carico del concedente, "salvo rivalsa", l'imposta ICI;
essendo quest'ultimo privo di ogni potere giuridico e di fatto sulla costruzione e, quindi, dei presupposti indispensabili (artt. 1 e 3) a legittimarne qualsiasi responsabilità In ordine all'inerente imposizione ICI.
Da ciò discende che, contrariamente all'assunto della C.T.R. di Milano, l'esenzione di cui agli artt. 4 e 7 a favore degli enti pubblici territoriali, non può certo trovare irragionevole applicazione nel caso di specie, essendo il Comune, come visto, del tutto estraneo al rapporto giuridico regolatore del regime del fabbricato in questione.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l'impugnata sentenza;
e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, nel merito, va rigettato l'originario ricorso del contribuente. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel inerito, rigetta lo originario ricorso del RI.
Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 giungo 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004